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Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 66


Contributo annuo all’Università di Cagliari per la Scuola di servizi sociali istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

L’Amministrazione regionale, ai sensi del disposto dell’articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 150.000.000 alla Scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215, presso l’Università di Cagliari.Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative.
lire 150.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento
11 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11081 -
(1.1.1.5.8.2.06.04) - Contributo all’Università di Cagliari per la Scuola di servizi sociali istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215 (art. 1 della presente legge)
lire 150.000.000

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul citato capitolo 11081 del bilancio della Regione per il 1986 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 novembre 1986

Melis

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