Normativa previgenteL'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4 come sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2007 n. 2, in seguito modificato dalla legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, ha introdotto l'imposta regionale sulle unità da diporto, ora denominata “tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale”.
Presupposto d'impostaPresupposto d’imposta è il transito nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio localizzati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale, lungo le coste della Sardegna, delle unità da diporto o delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore o uguale ai 14 metri, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
Soggetti passiviL'imposta è dovuta dai soggetti che assumono l'esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
EsenzioniSono dichiarati esenti nella vigente versione della legge:
Le navi adibite all’esercizio di attività crocieristica;
Le imbarcazioni che transitano per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori;
Le unità da diporto che fanno scalo per effettuare una sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della stessa.
Le unità da diporto che sostano almeno 10 mesi l’anno nelle strutture portuali regionali.
La documentazione comprovante l’esenzione, da esibire nel caso di controllo, è la seguente:
a)Per la dimostrazione della sosta per almeno 10 mesi dell’unità da diporto nelle strutture regionali:
- Copia dei contratti stipulati con le strutture portuali;
- Codice fiscale o partita iva dell’esercente l’unità da diporto;
b)Per la dimostrazione della partecipazione a regate di carattere sportivo:
- Copia dell’attestazione comprovante la partecipazione alla regata rilasciata dall’ente o dalla federazione organizzatrice la manifestazione sportiva, e certificato di esenzione prodotto dall’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate;
c)Per la dimostrazione della sosta tecnica:
- Bollettino meteo (nel caso la sosta sia dovuta a cattive condizioni meteorologiche);
- Fatture relative agli interventi eseguiti (nel caso la sosta sia stata necessaria per eseguire interventi di manutenzione)
Misura dell'impostaL’imposta sulle unità da diporto ha carattere settimanale e si calcola secondo le seguenti modalità:
a)euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
b)euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
c)euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
d)euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
e)euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
f)euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non è dovuta;
Per le unità a vela con motore ausiliario l’imposta è ridotta del 50 per cento.
Per il calcolo dell’imposta sulle unità da diporto si deve far riferimento alla lunghezza misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.
Modalità di pagamentoIl pagamento deve avvenire entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale, secondo le seguenti modalità:
- per via telematica (con carte di credito dei circuiti Visa, Mastecard e American Express), attraverso il POS virtuale del portale web della Regione; tale modalità prevede una commissione pari al 2% dell’importo dovuto a carico del contribuente, o attraverso il sito delle Poste Italiane;
- mediante versamento su CCP n. 72729809 o mediante bonifico al predetto conto con codice IBAN IT/35/Q/07601/04800/000072729809, BIC BPPIITRRXXX, intestato Regione Autonoma della Sardegna - Imposta regionale sugli aeromobili e unità da diporto - indicando nella causale: Per unità da diporto, l'anno 2008, i dati dell’esercente e dell’imbarcazione (nome, numero di matricola, lunghezza)
- presso le strutture portuali convenzionate.
Obblighi di comunicazioneI gestori delle strutture portuali, indipendentemente dalla stipula di convenzioni per la riscossione del tributo, devono inviare, entro il giorno 5 di ogni mese, le comunicazioni relative agli estremi delle unità da diporto soggette ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre, con riferimento ai transiti registrati nel mese precedente.
Le comunicazioni devono essere effettuate tramite raccomandata a/r indirizzata a “Agenzia R.A.S. per le Entrate, via XXIX novembre n.23, 09123 Cagliari“ utilizzando il modulo IRUD 2008 disponibile in questa sezione.
Le comunicazioni possono essere effettuate anche per via telematica, tramite il modulo IRUD/2008, o tramite upload di file estratti dai software gestionali delle strutture portuali, idonei all’estrazione e trasmissione sicura dei dati, previa verifica dei requisiti tecnici del software da parte dell’ARASE. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica
agenziaentrate@regione.sardegna.it;Alternativamente i gestori delle strutture portuali potranno utilizzare anche il servizio online offerto dal portale
Comunas ;Convenzioni per la riscossione del tributoLa riscossione del tributo può essere affidata dall’ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono le strutture portuali ubicate nel territorio regionale, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell’imposta riscossa.
I soggetti convenzionati devono emettere apposita ricevuta per l’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte dei soggetti d’imposta.
SanzioniChi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell’importo non versato.
E’ prevista l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 2.000 euro per le seguenti violazioni:
tardiva comunicazioni da parte dei gestori delle strutture portuali dei transiti delle unità da diporto;
omessa, incompleta o falsa indicazione di elementi richiesti dall’Agenzia Regionale per le Entrate, necessari per l’accertamento del tributo;
mancata restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia Regionale per le Entrate, necessari per l’accertamento del tributo, ovvero restituzione con risposte non veritiere.
Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da soggetti passivi d’imposta, quindi esercenti le unità da diporto, la sanzione applicabile varia da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.
I gestori delle strutture portuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata.
Per quanto non esplicitamente disposto si rinvia alla disciplina generale delle sanzioni tributarie prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso ecc)
In particolare, per ciò che concerne il ravvedimento operoso, si applica quanto disposto dall’art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, così come modificato dall’art.16 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185. Pertanto la sanzione è ridotta:
-ad un dodicesimo della sanzione minima, nel caso di mancato o insufficiente pagamento del tributo, se esso viene regolarizzato entro trenta giorni dal mancato o insufficiente pagamento;
-ad un decimo della sanzione minima, se la regolarizzazione del pagamento avviene entro un anno.
Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi legali, indicando nella causale in aggiunta a quanto indicato sopra anche la dicitura “ravvedimento operoso”.
Normativa di riferimento
- Legge finanziaria 2008 [file.pdf] ;- Legge finanziaria 2007 (stralcio art.3) [file.pdf];- L.R. n. 4 del 11 maggio 2006, art. 4 [file.pdf];- Delibera 35/26 dell' 8 agosto 2006 - Integrazione alla delibera 23/26 del 30 maggio 2006[file.pdf];- Delibera 23/26 del 30 maggio 2006 - Modalità applicative art.4 L.R.4 [file.pdf];Documenti di prassi:
- Circolare n. 3 del 16 luglio 2008 [file.pdf];- Circolare n. 2 del 28 aprile 2008 [file.pdf];-
Circolare n. 4 del 25 giugno 2007 [file.pdf];-
Circolare n. 3 del 12 giugno 2007 [file.pdf];- Det. D.G. n. 97 del 09/07/2008, Approvazione convezione [file.pdf];- Det. D.G. n. 89 del 23/05/2008, Approvazione modulistica [file.pdf];- Det. D.G. n. 82 del 06/05/08, Tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale [file.pdf];- Det. D.G. n. 36 del 31/05/07, Modalità di pagamento dell'imposta su aeromobili e unità da diporto [file.pdf];- Det. D.G. n. 32 del 25/05/07, Convenzione affidamento della riscossione dell’imposta ai gestori delle strutture portuali ed aeroportuali [file.pdf];- Nota su partecipazione regate [file.pdf];- Comunicato Direttore Generale [file.pdf];Modulistica:
- Informativa D. Lgs 196 [file.pdf];- Trattamento dati [file.pdf];- Modalità di pagamento dell'imposta [file.pdf];- Pagamento online delle imposte regionali sulle unità da diporto ;- Modulo IRUD 2008 [file.rtf];- Modulo IRUD 2008 [file.pdf];- Istruzioni compilazione IRUD 2008 [file.pdf];- Modulo Esenzione IRUD 2008 [file.rtf];- Modulo Esenzione IRUD 2008 [file.pdf];- Istanza autotutela [file.rtf];- Istanza autotutela [file.pdf];- Modulo di pagamento della sanzione ridotta [file.rtf];- Modulo di pagamento della sanzione ridotta [file.pdf];- Modulo rimborso IEV [file.pdf];- Modulo rimborso IEV [file.rtf];- Comunicazione rateazione [file.pdf];- Comunicazione rateazione [file.rtf];
Ultimo aggiornamento: 08.06.09