Ultimo aggiornamento: 26-02-2010
Dove rivolgersi:
Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di CagliariVia Biasi,9 - 09131 Cagliari
Tel:070/6064853 - 070/6064854 Fax:070/6064812
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cfva.sir.ca@regione.sardegna.itServizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di NuoroVia Trieste, 44 - 08100 Nuoro
Tel:0784/239352 Fax:0784/239364
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cfva.sir.nu@regione.sardegna.itServizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di OristanoVia Donizetti, 15/A - 09170 Oristano
Tel:0783/308510 Fax:0783/308528
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cfva.sir.or@regione.sardegna.itServizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di SassariVia Dante, 37 - 07100 Sassari
Tel:079/2088826 Fax:079/277128
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cfva.sir.ss@regione.sardegna.itServizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di LanuseiVia Gennauara - 08045 Lanusei
Tel:0782/473965 - 3965 Fax: 3973-0782/473973
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cfva.sir.la@regione.sardegna.itServizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di TempioVia kennedy, 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel:079/679131 - 079/630979 - 8131 Fax: 079/671548
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cfva.sir.te@regione.sardegna.itServizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di IglesiasVia Canepa, 17 (ex ENAOLI) - 09016 Iglesias
Tel:0781/2703838 Fax:0781/2703878
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cfva.sir.ig@regione.sardegna.it
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientaleVia Biasi,7 09131 Cagliari
Tel:070/6067032 Fax:070/6066568
Email:
cfva.urp@regione.sardegna.itGiorni e orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 17 alle 18
Destinatari:I proprietario i conduttori di terreni non ricadenti in zone di protezione speciale (
Z.P.S.)*e siti di importanza comunitaria (
S.I.C.)* (vedi nota 2)
Requisiti:- essere proprietario o conduttore del terreno in cui si svolge l'attività di abbruciamento
Termini di presentazione:Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, utilizzando il modello allegato “B”.
Durante il periodo di elevato rischio di incendio , l'esecuzione dell'abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, di incolti può essere autorizzata dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre di ogni anno.
Esclusivamente, nei terreni irrigui nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 20 agosto al 14 settembre di ogni anno, è consentito previa autorizzazione:
- l’abbruciamento dei residui cerealicoli per avvicendamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate;
- l’abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate;
- l’abbruciamento dei residui di potatura degli agrumeti per scopi colturali (vedi nota 1).
L'abbruciamento deve essere comunque eseguito esclusivamente nel giorno/i e nelle ore indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale.
Nei quindici giorni precedenti il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” prima di procedere alle operazioni di abbruciamento vi è l'obbligo di darne comunicazione alla Stazione forestale competente per territorio utilizzando l'apposito allegato C.
Documentazione:- Domanda di abbruciamento (Allegato B)
- Comunicazione di abbruciamento (Allegato C)
Modulistica:Allegato B - Domanda di Abbruciamento [file .pdf]Allegato C - Comunicazione di abbruciamento [file .pdf]Descrizione del procedimento:Le attività di abbruciamento nei boschi e nelle campagne sono regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio che stabiliscono le norme di cautela da osservare, valide durante tutto l’arco dell’anno.
Le prescrizioni stabiliscono, inoltre, specifiche modalità e limiti di esecuzione da osservare durante il periodo di elevato rischio di incendio; indicano i periodi in cui l’esecuzione degli abbruciamenti è sottoposta a preventiva comunicazione, a preventiva autorizzazione e i periodi in cui vige il divieto assoluto.
La richiesta deve essere presentata alla Stazione Forestale o al Servizio dell'Ispettorato ripartimentale competente per territorio.
La Stazione forestale concorda con il responsabile delle operazioni di abbruciamento (proprietario o conduttore) un sopralluogo nella località interessata. Durante il sopralluogo l'Autorità forestale valuta la possibilità di eseguire le operazioni ed i criteri di sicurezza richiesti. Nel caso di accoglimento, nell'autorizzazione vengono indicati i giorni e gli orari in cui l'attività potrà essere eseguita e le norme di prevenzione degli incendi che il responsabile delle operazioni si impegna a seguire. Durante lo svolgimento delle operazioni l'autorizzazione all'abbruciamento deve essere esibita su richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e ai barracelli.
In caso di sopraggiunte condizioni climatiche o ambientali che ne giustifichino la necessità l'Autorità forestale può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni già rilasciate dandone tempestivo avviso agli interessati. Al termine della sospensione l'Autorità forestale effettua una nuova calendarizzazione.
Responsabile del procedimento:Direttore del Servizio dell'Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A territorialmente competente
Normativa di Riferimento:- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi- Decreto Legislativo n. 227 del 18/05/2001, art. 2 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 - Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale- Decreto Assessoriale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 14 novembre 2007 - recante disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 applicabile dal 1° gennaio 2008. Recepimento del Decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato e integrato dal Decreto ministeriale- Delibera della Giunta Regionale n. 8/7 del 23/02/2010 - Prescrizioni regionali antincendio, campagna 2010Note:1)La possibilità di abbruciamento è limitata alle superfici investite a riso, a quelle in cui sono presenti stoppie o residui culturali in genere o per interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente.
L’abbruciamento di altri residui vegetali (ramaglie, potature di siepi, fogliame etc) per scopi estranei all’attività colturale è, invece, considerato abusivo smaltimento di rifiuti e, come tale, sanzionato penalmente dall’art 256 del Decreto Legislativo 152/2006, con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, per violazione dell’art. 208 del medesimo decreto.
2) Le zone di protezione speciale della Sardegna (
Z.P.S.)sono consultabili al seguente indirizzo:
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/161?s=3&v=9&c=3625&n=10&va=3
I siti di importanza comunitaria (
S.I.C.)proposti dalla Sardegna sono consultabili al seguente indirizzo:
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/161?s=3&v=9&c=3624&n=10&va=3
Allegati:Elenco alfabetico dei Comuni con relativa Stazione Forestale di Competenza [file pdf.]Manifesto 2008 (prescrizioni regionali antincendio in versione semplificata) [file .pdf]Elenco delle basi logistico operative navali [file .rtf]