Modulistica:Dichiarazione di piena e costante disponibilità a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile (art. 23, comma 4 della L.R. 13/09/1993, n. 39) [file .doc]Dichiarazione sostitutiva da allegare al bilancio [file .doc]Domanda di iscrizione al registro [file .doc]Istruzioni per il bilancio [file .doc]Modello di bilancio [file .doc]Schema di statuto [file .pdf]Costo:marca da bollo da 14,62 euro per la domanda di iscrizione
Descrizione del procedimento:Le Associazioni di volontariato interessate all'iscrizione nel registro devono presentare richiesta al Servizio Affari generali tramite la presentazione di una domanda in bollo e la relativa documentazione per l'iscrizione al registro del volontariato. Il Servizio, dopo aver verificato i requisiti emette la determinazione di iscrizione e la trasmette all'Associazione interessata, al BURAS, nonchè al Comune dove ha sede l'Associazione stessa.
La procedura si conclude con la determinazione del Direttore del Servizio con la quale si decide l'iscrizione o il rigetto della domanda
Il Registro è articolato nei seguenti settori e sezioni:
a) SETTORE SOCIALE
- sanità - assistenza sociale- igiene - sport
b) SETTORE CULTURALE
- istruzione- beni culturali- educazione permanente- attività culturali
c) SETTORE AMBIENTE
- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale- tutela della fauna e della flora- tutela degli animali da affezione- protezione civile
d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI
- tutela dei diritti del consumatore- tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi.
In un apposito Settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle Organizzazioni di Volontariato.
I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
REVISIONE ANNUALE
Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
Nel caso in cui l'Organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, verrà avviata immediatamente la procedura di cancellazione.
CANCELLAZIONE
La cancellazione dal Registro può essere disposta per:
a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;
c) la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi che riguardano le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati stabiliti dall'art. 14 della legge reg. n. 39 del 1993.
La cancellazione è disposta con determinazione del Direttore del Servizio ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.
Responsabile del procedimento:Il direttore del Servizio Affari generali