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Legge Regionale 21 novembre 2008, n.16

Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008).
LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16

Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.36 del 22 novembre 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di settembre, ottobre e novembre".

Art. 2
Modalità d'individuazione

1. I comuni beneficiari sono individuati, nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3
Contributo di solidarietà istituzionale

1. Il contributo di solidarietà istituzionale previsto dall'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è esteso alle vittime degli eventi alluvionali di Villagrande del mese di dicembre 2004.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000 per l'anno 2008, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2008 è introdotta la seguente variazione:
in diminuzione
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2008 euro 12.000.000
in aumento
UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali – Investimenti
2008 euro 12.000.000
3. Le somme non impegnate nell'anno 2008 permangono nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno successivo.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 novembre 2008

Soru