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Legge Regionale 20 febbraio 1957, n. 18

Istituzione dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituito l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature( ESAF) avente il compito di provvedere in Sardegna alla gestione e manutenzione degli acquedotti e fognature, nonché all’ampliamento ed al miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti.
L’Ente provvede altresì direttamente al collegamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria delle reti interne quando ne sia richiesto, con regolare deliberazione, dai comuni o dai consorzi interessati.

Art. 2
L’Ente Sardo Acquedotti e Fognature( ESAF) ha sede in Cagliari, è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato ai lavori pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dell’Assessorato alle finanze.

Art. 3
Il trasferimento all’Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche connesse, è disposto, su richiesta dei comuni e dei consorzi interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici.
I trasferimenti all’Ente degli acquedotti costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno sono effettuati d' intesa con la Cassa medesima.
I rapporti tra l’Ente ed i comuni e consorzi interessati in dipendenza del trasferimento di proprietà delle opere di cui ai precedenti comma sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, di intesa con l'Assessore alle finanze.
Le opere sopra indicate fanno parte del patrimonio dell’ESAF.
Nelle convenzioni di cui al terzo comma deve essere disciplinato il trasferimento dal comune all'Ente del personale comunale adibito alla gestione e manutenzione dell’acquedotto.

Art. 4
All’atto del trasferimento all’Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere connesse, i comuni ed i consorzi devono impegnarsi a cedere all’Ente medesimo gli eventuali contributi che dallo Stato, dalla Regione e da altri enti sono stati concessi o verranno concessi per il completamento o la manutenzione di dette opere.

Art. 5
Per gli scopi di cui all’art. 1 è autorizzata la spesa di L. 600.000.000, in ragione di L. 200.000.000 per il primo e di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1961.
Per l’esercizio 1957 la spesa fa carico al capitolo 144 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
L’ESAF provvede ai propri compiti impiegando:
a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dalla Regione, dai comuni, dai consorzi e da altri enti per il completamento, l’ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;
b) i proventi della vendita dell’acqua;
c) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l’Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;
d) i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;
e) i proventi dei mutui autorizzati.

Art. 6
Sono organi dell’ESAF:
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- La Giunta esecutiva;
- Il Collegio dei revisori.

Art. 7
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, e su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli sovraintende a tutta la gestione dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.
In particolare:
a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva fissando gli ordini del giorno;
b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;
c) adotta i provvedimenti disciplinari su tutto il personale dell’Ente, salvo quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) assume e licenzia il personale subalterno o salariato nei limiti numerici e con l’osservanza delle norme stabilite nel Regolamento organico;
e) compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva ed ha facoltà di adottare, nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, salvo a sottoporli per la ratifica ai predetti consessi nella prima loro adunanza.

Art. 8
Il Vice presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e sentita la Giunta stessa.
Egli coadiuva il Presidente nell’adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di mancanza, assenza o impedimento.
Il vice presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 9
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Presidente;
b) dal vice presidente;
c) da tre membri, due tecnici ed uno amministrativo, nominati dall’Assessore ai lavori pubblici;
d) da un membro nominato dall’Assessore alle finanze;
e) da un membro nominato dall’Assessore all’igiene e sanità;
f) da un membro nominato dall’Assessore all’agricoltura e foreste;
g) da tre Sindaci di Comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all’ESAF, nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Associazione nazionale dei Comuni d' Italia.
Al Consiglio spetta:
a) di fissare le direttive generali dell’attività dell'Ente;
b) di deliberare il regolamento per l’ordinamento degli uffici e per il personale;
c) di nominare o licenziare il Direttore generale, il personale di concetto e d' ordine dell’Ente;
d) di deliberare sulle operazioni di mutuo;
e) di deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con la relazione da presentare alla Giunta regionale;
f) di deliberare il piano di riparto degli utili e l’attribuzione degli interventi finanziari di cui al successivo articolo 15;
g) di deliberare sui progetti e sui contratti di appalto e di fornitura di importo superiore a L.50.000.000, nonché sulle variazioni e sulle aggiunte a progetti e contratti già approvati dal Consiglio stesso, qualora ne consegua un aumento di spesa di oltre il limite del quinto;
h) di deliberare sulle transazioni;
i) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 10
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori.

Art. 11
La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente, dal vice presidente, da uno dei Consiglieri tecnici nominato dall’Assessore ai lavori pubblici, dal Consigliere nominato dall’Assessore all’igiene e sanità e da uno dei Sindaci consiglieri scelto dal Consiglio di amministrazione.
La Giunta delibera:
a) sui progetti e sui contratti di appalto e di fornitura non superiore a L. 50.000.000;
b) sulle variazioni e aggiunte ai progetti e su verbali di nuovi prezzi e sui contratti già approvati dal Consiglio di amministrazione e che non importino aumenti di spesa oltre i limiti del quinto d'obbligo.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 12
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati pariteticamente dagli Assessori alle finanze, ai lavori pubblici, ed all’igiene e sanità.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
Il Collegio effettua il riscontro sulla gestione dell’Ente ed esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

Art. 13
L’ESAF ha un Direttore generale, ed un proprio ufficio tecnico.
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone in possesso della laurea in ingegneria, particolarmente esperte in idraulica.
Egli sovraintende al funzionamento degli uffici dell'Ente ed è alle dirette dipendenze del Presidente e del vice presidente.

Art. 14
Il programma di attività dell’Ente, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell'ESAF, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa.

Art. 15
Gli utili netti delle gestioni dell’ESAF, sono destinati ad aumenti e miglioramenti patrimoniali occorrenti per lo sviluppo e manutenzione delle opere e degli impianti e per la costituzione di appositi fondi di riserva per miglioramenti patrimoniali e per riparazioni dovute a cause
straordinarie, nonché per adeguare la scorta di magazzino alle necessità di buona manutenzione delle opere.

Art. 16
La riscossione di tutte le entrate dell’ESAF può essere affidata agli esattori comunali con la retribuzione di un aggio non superiore a quello stabilito per le altre riscossioni affidate agli esattori medesimi.
Il servizio di cassa dell’Ente è disimpegnato dalla Tesoreria regionale.

Art. 17
Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori cui provvede l’ESAF si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.
L’approvazione dei progetti invece spetta al Presidente dell’Ente, sentito il parere del Capo ufficio tecnico, qualora trattisi di lavori d' importo non superiore a L. 10 milioni, e del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici negli altri casi.

Art. 18
Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino inconvenienti sull’andamento tecnico - amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell’ESAF può, su proposta degli Assessori regionali competenti, adottare i provvedimenti che ritenga opportuni per eliminare gli inconvenienti
stessi.
Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o diregolamento o per gravi irregolarità di gestione, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, può disporre lo scioglimento dell’amministrazione dell’Ente e la nomina
di un Commissario i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 19
Tutte le opere eseguite dall’ESAF sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 1º aprile 1957