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Legge Regionale 8 febbraio 2013, n.3

Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013.
LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 3

Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.8 del 14 febbraio 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e
regolazione del Servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, e nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2013, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che abbia requisiti di comprovata professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. Il commissario straordinario succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche esercitate dall'Autorità d'ambito.

Art. 2
Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario

1. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, e il personale a tempo determinato con contratto individuale di lavoro in corso afferente a percorsi formativi Master and Back, durante il periodo di gestione commissariale prosegue la propria attività ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.
2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità dell'Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.

Art. 3
Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale n. 24 del 2012

1. Le risorse liberate sussistenti nel bilancio regionale, già destinate al cofinanziamento dei progetti inclusi nel rapporto finale di esecuzione del POR Sardegna 2000-2006 non ultimati e/o operativi alla data di chiusura del programma, sono mantenute in bilancio e possono essere destinate all'erogazione dei saldi spettanti o alla realizzazione di opere di completamento o miglioramento delle opere principali, da finanziarsi con i ribassi di gara e le ulteriori economie. Il mantenimento in bilancio è ammesso a condizione che i progetti principali siano stati dichiarati ultimati e/o conclusi entro il termine previsto dalla decisione della Commissione europea COM (2006) 3424 del 1° agosto 2006.
2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla medesima legge, per i quali la Regione abbia già provveduto all'erogazione dei relativi contributi, iniziano entro il 31 dicembre 2013, pena la revoca del finanziamento concesso e il conseguente recupero delle risorse da parte dell'Amministrazione regionale.
3. All'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norme in materia di revisione contabile negli enti locali), sono soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Art. 4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2013

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), è così modificato:
a) il comma 2 è così sostituito:
"2. La Regione opera, tramite specifica convenzione, da stipularsi entro il 15 marzo 2013, con trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) - Sardegna che provvede al pagamento dei benefici di ammortizzatore sociale ai destinatari finali, impiegando le risorse finanziarie aggiuntive stanziate ai sensi del comma 1.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I lavoratori assistiti da ammortizzatore sociale possono proseguire le attività presso le pubbliche amministrazioni locali e settoriali nelle quali hanno operato nel precedente esercizio, sulla base dell'accordo stipulato nell'aprile del 2010 tra l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le organizzazioni sindacali. Agli eventuali oneri si provvede tramite specifico stanziamento nella manovra finanziaria per l'anno 2013.".

Art. 5
Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro

1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione dispone l'assunzione con contratto a termine al 31 dicembre 2013 presso l'Agenzia regionale del lavoro del personale professionalizzato di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali. L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle soppresse province sarde, delle unioni di comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei titoli di servizio posseduti dal predetto personale.
2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2012, sono assegnati all'Agenzia regionale del lavoro nella misura residua alle risorse finanziarie già trasferite o da trasferire agli enti locali che abbiano già provveduto alle assunzioni.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 febbraio 2013

Cappellacci