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Legge Regionale Statutaria 12 novembre 2013, n.1

Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.
LEGGE REGIONALE n.1 del 12 novembre 2013

Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.51 del 14 novembre 2013.

Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna

Capo I
Sistema elettorale regionale


Art. 1
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.
4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.
6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 13.
7. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:
a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti "circoscrizione", la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3
Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Art. 4
Liste circoscrizionali

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.
3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.
4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all'unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.
5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 7
Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.
2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

Art. 8
Elezioni primarie

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

Art. 9
Espressione del voto

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

Capo II
Attribuzione dei seggi


Art. 10
Determinazione dei risultati circoscrizionali

1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:
a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
d) a cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.

Art. 11
Proclamazione del presidente

1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 10, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.
2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al quale viene riservato un seggio ai sensi dell'articolo 17, comma 7.

Art. 12
Soglia di sbarramento – Esclusioni

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 11, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto le percentuali di sbarramento richieste dall'articolo 1, comma 7.

Art. 13
Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 12, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 5, si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:
a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;
b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.
3. I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15.
4. Nel calcolo dei seggi di cui ai commi da 1 a 3 sono compresi i due attribuiti ai sensi dell'articolo 11.
5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all'articolo 16.
6. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

Art. 14
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente

1. Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti seggi spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.
2. In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:
a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 15
Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:
a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 16
Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:
a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;
b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 17
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.
4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all'articolo 14, 15 o 16, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).
5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.
6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.

Art. 18
Riserva di un seggio per circoscrizione

1. In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.
2. Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.
3. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.
4. Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

Art. 19
Proclamazione dei consiglieri

1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20
Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.
2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 17, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 o 16 e 17.

Art. 21
Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

Capo III
Norme transitorie


Art. 22
Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.
2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali.
3. Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 novembre 2013

Cappellacci

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