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Legge Regionale Statutaria 10 luglio 2008, n. 1

Legge Regionale Statutaria
LEGGE REGIONALE STATUTARIA 10 luglio 2008, n. 1

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 23 del 18 luglio 2008.

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le disposizioni dell’art. 15, così come modificato dall’art.13 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;

Premesso che:
– in data 7 marzo 2007 il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, la legge regionale di cui all’articolo 15, comma due, dello Statuto speciale della Sardegna;
– in data 13 giugno 2007 19 componenti del Consiglio regionale hanno formulato la richiesta di indizione del referendum popolare previsto dall’art. 15, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, così come modificato dall’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
– in data 2 luglio 2007 l’Ufficio regionale per il referendum ha dichiarato la legittimità della richiesta di referendum popolare;
– il decreto del Presidente della Regione sarda n. 69 del 1° agosto 2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007;
– in tale data la consultazione referendaria si è regolarmente svolta;
– in data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 15, comma uno, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte d’appello di Cagliari;
– in data 30 giugno 2008 la Corte d’Appello di Cagliari, in applicazione dell’art. 14 della L .R. 17 maggio 1957, n. 20, così come richiamato dalla L. R. 28 ottobre 2002, n. 21, ha dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il referendum, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, comma due, dello Statuto speciale per la Sardegna:

Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna

Titolo I
Oggetto della legge


Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 15, comma secondo, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

Titolo II
Partecipazione popolare


Capo I
Referendum


Art. 2
Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.
5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.
6. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), è ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

Art. 3
Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.
2. L’abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L’abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all’articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l’ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 4
Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l’indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.
3. Decorsi sei mesi dall’atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.
4. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all’ordine del giorno dell’Assemblea, che la esamina nella prima seduta.
5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l’obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all’esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Art. 5
Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.
2. Possono inoltre richiedere l’indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
b) un terzo dei consiglieri regionali.
3. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell’ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 6
Ammissibilità dei referendum

1. L’ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all’articolo 34, la quale ha l’obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

Art. 7
Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei referendum.

Titolo III
Forma di governo della Regione


Capo I
Disposizioni generali


Art .8
Regole e doveri dell’attività politica

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell’interesse generale del popolo sardo”. Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.
2. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
3. Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

Art. 9
Controllo della spesa

1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.
2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.
3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

Capo II
Consiglio regionale


Art. 10
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.
2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.
5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.
6. Il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l’accesso alle cariche elettive.
7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l’organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull’attività degli organi di governo e sull’amministrazione regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.
3. In particolare il Consiglio regionale:
a) discute il programma politico di governo e ne verifica l’attuazione;
b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta dalla legge, e le loro variazioni;
c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;
d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;
e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);
g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all’articolo 117 della Costituzione.
4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

Art. 12
Nomine

1. Il Consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all’Assemblea; quelle che prevedono l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.
2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato.
3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l’atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 13
Controllo dell’attuazione delle leggi e valutazione
degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.
2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.
3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all’analisi dell’attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. E’ assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 14
Diritto all’informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all’esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 15
Supporti all’esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell’ambito dell’autonomia prevista dall’articolo 10, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.
2. La Giunta regionale su richiesta del Consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l’esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

Art. 16
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l’approvazione di uno specifico Statuto delle opposizioni.
2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell’attività legislativa e del sindacato di controllo;
b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
c) all’attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;
d) all’attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza.

Capo III
Presidente della Regione


Art. 17
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all’atto della proclamazione.

Art. 18
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di Vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell’amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell’attività giuridica e normativa della Regione, l’organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale. L’ordinamento, l’organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.
2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell’atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

Capo IV
Giunta regionale


Art. 19
Giunta e assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.
3. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.
4. Al Presidente e agli assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

Art. 20
Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l’articolazione e le competenze nonché l’organizzazione generale degli assessorati.
2. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;
d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l’approvazione;
e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.
3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell’esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

Art. 21
Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all’attuazione.
2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

Capo V
Rapporti fra Consiglio regionale, Presidente della
Regione e Giunta


Art. 22
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l’obbligo di dimissioni di quest’ultimo.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.
5. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

Art. 23
Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.

Capo VI
Ineleggibilità e incompatibilità


Art. 24
Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente
della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.

Art. 25
Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell’ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell’azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera
b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 24.

Art. 26
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:
a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l’ente, l’istituto, l’agenzia o l’azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.
2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.
3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall’articolo 27, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.
6. Quando esista al momento dell’elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall’articolo 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale; all’assessore dalla Consulta di garanzia di cui all’articolo 34.
7. L’interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.
8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l’organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l’interessato a rimuoverla o ad esprimere l’opzione per la carica che intende conservare.
9. Qualora l’interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l’organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.
10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell’organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

Art. 27
Altri casi d’incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall’articolo 26, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all’alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.
3. L’accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull’attività e sull’andamento della società.
4. La nomina del fiduciario è soggetta all’approvazione della Consulta di garanzia di cui all’articolo 34.
5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l’osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:
a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell’interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) per tutta la durata dell’accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l’amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell’accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell’andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell’accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l’integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;
g) l’accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all’incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest’ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l’accordo.

Art. 28
Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell’accordo di cui all’articolo 27, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con l’Amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 27 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

Art. 29
Conflitto d’interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

Capo VII
Consiglio delle autonomie locali


Art. 30
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell’autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.
3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

Titolo IV
Fonti


Art. 31
Qualità normativa

1. L’attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l’analisi di impatto, l’analisi di fattibilità e la valutazione dell’attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

Art. 32
Procedimento legislativo

1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.
2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.
3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
4. L’iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.
5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l’approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l’approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.
7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Art. 33
Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l’ambito del riordino per settori organici di materie.
2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.
3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

Titolo V
Organi di garanzia


Capo I
Consulta di garanzia


Art. 34
Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il Consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 35
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:
a) esprime parere sulla conformità allo Statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all’organo che l’ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;
c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
d) decide sulla regolarità e sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell’articolo 26;
f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli;
g) dichiara la sussistenza dell’impedimento permanente del Presidente della Regione.

Titolo VI
Disposizioni transitorie


Art. 36
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957 n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) e successive modificazioni.

Art. 37
Disposizioni in materia elettorale

1. Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall’articolo 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Art. 38
Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all’entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini delle prime elezioni successive all’entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.
3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall’articolo 17 dello Statuto speciale.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dall’istituzione della Consulta di garanzia di cui all’articolo 34. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all’articolo 29.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 10 luglio 2008

Soru