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Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13

Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.
LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 13

Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 7 agosto 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Individuazione dei beni paesaggistici

1. In attuazione dell'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo n. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente:
a)i beni di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b)le aree di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche;
c)gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione.
2. I piani paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su beni puntualmente individuati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.

Art. 2
Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari

1. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei Piani urbanistici comunali (PUC) i comuni i cui centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione.
2. Qualora la nuova perimetrazione non coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, la proposta d'intesa è attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.
3. Qualora la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, con comunicazione del sindaco sono attivate le procedure di verifica di conformità richiamate dall'articolo 52, comma 1, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.
4. L'esito delle procedure di intesa è attestato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, dal direttore generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione.
5. Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 4, nei centri storici interessati si applica la disciplina contenuta nei previdenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2.
6. Agli interventi ammessi dalla disciplina derivante dall'atto d'intesa si applicano, fino all'approvazione dei PUC conformi alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
7. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai precedenti commi vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari.
8. Per i beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno dei centri matrice coincidenti con il perimetro del piano particolareggiato, i divieti e le limitazioni di intervento imposti nelle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non si applicano ai beni inclusi nel centro matrice.

Art. 3
Autorizzazioni di spesa urgenti

1. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di Euro 360.000 per la concessione di un contributo al Comune di Galtellì a saldo degli oneri finanziari sostenuti dallo stesso comune a seguito dell'evento alluvionale del 6 dicembre 2004 (UPB S04.03.002). Alla spesa si fa fronte mediante uno storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024, relativa al fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzo di quota parte della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
2. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.05.002 - cap. SC01.0956, del bilancio della Regione per l'anno 2008 una quota pari ad Euro 500.000 è destinata alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero comprese quelle connesse all'avvio della gestione dello stesso Centro.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2008

Soru