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Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11

Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 11

Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 8 agosto 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

CAPO I
Disciplina e struttura degli strumenti della gestione finanziaria della Regione

Art. 1
Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione
1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.
2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF);
c) la legge finanziaria;
d) il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
e) il bilancio pluriennale di previsione;
f) le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
g) il rendiconto generale della Regione.

Art. 2
Programma regionale di sviluppo (PRS)
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS):
a) determina le strategie e gli obiettivi generali e specifici che, nel periodo dell’intera legislatura, la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale e definisce le principali linee progettuali che si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi nonché i risultati attesi;
b) effettua una stima delle risorse disponibili individuando le fonti di copertura per l’attuazione delle azioni previste;
c) stabilisce, con riguardo all’esigenza di inquadrare in termini attuativi le politiche regionali, le funzioni obiettivo su cui trova riscontro nel bilancio regionale l’azione strategica dell’Amministrazione regionale;
d) individua le eventuali modifiche e integrazioni alla normativa vigente nonché gli ulteriori provvedimenti legislativi necessari all’attuazione del PRS, anche ai sensi delle lettere l) ed m) del comma 1 dell’articolo 4 e dell’articolo 5.
2. In un separato allegato tecnico la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l’elenco dei progetti d’intervento in attuazione della lettera a) del comma 1; tali progetti sono descritti in schede riepilogative che contengono in particolare i risultati attesi, le risorse necessarie con le relative fonti di finanziamento e i soggetti responsabili dell’attuazione.
3. All’inizio di ogni legislatura, entro centottanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, il PRS elaborato in sintonia col programma della coalizione di Governo. Il PRS è corredato da:
a) l’analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale;
b) il rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente;
c) specifici piani di intervento finalizzati al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nel territorio regionale, in attuazione dell’articolo 9 dello Statuto speciale della Sardegna; le entrate aggiuntive registrate in relazione all’attuazione dei predetti piani sono prioritariamente finalizzate al sostegno delle politiche regionali e locali, di riequilibrio territoriale, di coesione e di inclusione sociale.
4. Il Programma regionale di sviluppo è annualmente aggiornato mediante il DAPEF di cui all’articolo 3; in un separato allegato tecnico la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l’aggiornamento delle schede riepilogative di cui al comma 2.

Art. 3
Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)
1. Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) aggiorna annualmente il PRS e, con riferimento al periodo del bilancio pluriennale, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l’ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.
2. Il DAPEF contiene:
a) un esame del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio e dei risultati raggiunti, anche in termini economici;
b) l’aggiornamento degli indirizzi e delle priorità delle politiche e delle azioni che devono essere perseguite e attuate, anche con riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel PRS;
c) le previsioni delle entrate, del ricorso all’indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;
d) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;
e) l’indicazione dei programmi da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l’attività degli enti e delle agenzie regionali.
3. Il DAPEF, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione, è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11.

Art. 4
Legge finanziaria
1. La legge finanziaria ha le seguenti finalità:
a) adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel DAPEF;
b) autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario individuando, in apposita tabella allegata, gli investimenti finanziabili con lo stesso;
c) autorizzare l’istituzione di tributi propri, variazioni delle aliquote e di altre misure che incidono sui tributi propri;
d) fissare limiti all’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 6, relativamente all’impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;
e) determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
f) determinare, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le riduzioni e/o gli incrementi di autorizzazioni legislative di spesa;
g) determinare gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 25 e le corrispondenti voci di spesa in apposite tabelle;
h) rifinanziare leggi settoriali di spesa della Regione e programmi di opere pubbliche;
i) determinare l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;
l) fissare autorizzazioni di spesa per nuovi interventi che non richiedano una disciplina organica della materia e sotto il vincolo di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale;
m) introdurre adeguamenti funzionali di disposizioni normative vigenti finalizzati ad interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa.
2. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio.

Art. 5
Leggi collegate alla manovra finanziaria
1. Nell’ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAPEF.

Art. 6
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF e copre un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Il bilancio pluriennale indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione regionale e statale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell’articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
b) spese in conto capitale relative alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
c) spese in annualità previste da limiti d’impegno;
d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.
4. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.
5. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.
6. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all’articolo 12; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
7. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.
8. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.

Art. 7
Legge di bilancio
1. La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF.
2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati gli stati di previsione dell’entrata e della spesa e il quadro generale riassuntivo.
3. L’anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 8
Equilibrio di bilancio
1. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.

Art. 9
Bilancio annuale
1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB), stabilite in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di uno o più centri di responsabilità.
2. I centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 1 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 9 della legge regionale n.
31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce, che formano oggetto di approvazione consiliare;
b) l’ammontare, a titolo conoscitivo, dei residui attivi o passivi risultanti alla data di presentazione del bilancio al Consiglio regionale.
4. Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
5. Entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite in capitoli. La ripartizione, effettuata con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è inviata alla Ragioneria generale e, per conoscenza, al Consiglio regionale.
6. Con decreto dell’Assessore competente per materia, emesso su proposta del rispettivo direttore generale, previo parere del direttore del servizio del bilancio dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono, altresì, consentite variazioni compensative tra capitoli, della medesima UPB, aventi natura di spesa obbligatoria. Tali decreti sono comunicati all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Ragioneria generale ed alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 10
Elenchi uniti al bilancio annuale
1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi riferiti alle tipologie di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19, all’articolo 20 e al comma 1 dell’articolo 21, da approvarsi con appositi articoli della relativa legge.

Art. 11
Predisposizione e presentazione del DAPEF, della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all’approvazione della Giunta regionale il DAPEF, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale; propone, altresì, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria, predisposti su iniziativa degli Assessori competenti per materia.
2. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma
1 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, che evidenzia i centri di responsabilità cui è affidata la gestione dei medesimi capitoli.
3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 30 settembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono.

Art. 12
Classificazione delle entrate e delle spese
1. Le entrate sono ripartite per:
a) titoli, a seconda che derivino da:
1) tributi propri, devoluti e compartecipati (titolo I);
2) contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (titolo II);
3) entrate extratributarie (titolo III);
4) alienazioni da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (titolo IV);
5) mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V);
6) partite di giro (titolo VI);
b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
c) unità previsionali di base, ai fini dell’approvazione;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le spese sono ripartite in:
a) unità previsionali di base determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all’interno della medesima funzione obiettivo;
b) titoli, a seconda che siano:
1) spese correnti (titolo I);
2) spese in conto capitale (titolo II);
3) spese per rimborso di prestiti (titolo III);
4) spese per partite di giro (titolo IV);
c) capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l’oggetto ed il contenuto economico e funzionale.
3. Le spese sono inoltre classificate in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.

Art. 13
Fondi statali assegnati alla Regione
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 6 dello Statuto speciale della Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente il contrario.
2. La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

Art. 14
Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito
1. Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l’Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato della quota a carico dell’Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.
2. L’importo dei tributi o contributi di cui al comma 1 è imputato, tanto per la quota a carico dell’Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli di spesa che considerano insieme, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, entrambe le quote.
3. Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell’Amministrazione regionale sono attribuite, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art. 15
Autonomia contabile del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.
2. Lo stanziamento relativo al funzionamento del Consiglio regionale iscritto in apposita UPB del bilancio regionale, è posto a disposizione del Consiglio medesimo in una o più soluzioni, con mandati diretti, secondo le effettive esigenze di liquidità.
3. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.
4. Le eventuali economie sull’assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzati dal Consiglio regionale per far fronte alle spese dell’anno successivo.

Art. 16
Ripartizione di capitoli tra diversi centri di responsabilità
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione delle somme stanziate sui capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa fra diversi centri di responsabilità, su richiesta dei singoli Assessori competenti per materia.

Art. 17
Istituzione dei capitoli aggiunti
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, all’istituzione, nelle competenti unità previsionali di base, dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i corrispondenti capitoli.

Art. 18
Variazioni al bilancio annuale e pluriennale
1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.
2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità contenuti nel DAPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento.
3. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a’ termini del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base.

Art. 19
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine
1. Nel bilancio annuale è istituito, nella parte corrente delle spese, un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.
2. Con decreti dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell’Assessore competente, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l’aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati “spesa obbligatoria” o “spesa d’ordine” o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate.

Art. 20
Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l’iscrizione delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.
2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta, altresì, l’iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi, in capo alle competenze dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché ad apportare variazioni compensative tra i vari fondi di riassegnazione di somme perente in capo alla competenza della Presidenza e dei singoli Assessorati.

Art. 21
Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese
1. In corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, mediante decreti dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, adottati su proposta degli Assessori rispettivamente competenti, possono iscriversi le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d’entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.
2. Con la procedura di cui al comma 1, previa conforme deliberazione della Giunta regionale di conferma della validità di spesa adottata su proposta dell’Assessore competente, possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli di spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi e rimborsi.
3. Con la legge di bilancio possono introdursi modalità differenti per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2.

Art. 22
Fondi di rotazione
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l’importo degli impegni vigenti ed i programmi assunti nell’esercizio.

Art. 23
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 19, 20 e 21, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste.
2. I prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:
a) che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all’atto della presentazione o della discussione del bilancio;
b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
c) che non possano essere rinviate senza detrimento del pubblico servizio;
d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e la correlativa iscrizione ai competenti capitoli di spesa, istituiti o da istituire, sono disposti con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 3.

Art. 24
Fondo di riserva per la revisione dei prezzi
1. Nel bilancio annuale - parte spesa - è iscritto un fondo di riserva al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spesa derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.
2. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai capitoli di spesa sono disposti con decreto dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con i singoli Assessori competenti per materia.
3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l’esecuzione di opere immobiliari di competenza dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva.
4. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
5. In carenza di disponibilità del fondo di cui al comma 3 l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, ad integrare le disponibilità medesime con trasferimento dal proprio fondo.
6. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta per importi di trasferimento inferiori a euro 500.000.
7. Alla determinazione di ulteriori modalità di trasferimento dai fondi di cui ai precedenti commi si provvede con legge di bilancio, ivi compresa l’individuazione di ulteriori limiti all’importo di cui al comma 6.
8. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25
Fondi speciali
1. Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all’articolo 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l’approvazione della legge di bilancio.
2. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali.
3. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell’anno finanziario costituiscono economie di spesa.
4. La copertura finanziaria, che preveda l’utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell’anno finanziario, resta valida per l’anno successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, ferma restando l’acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell’anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell’anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

Art. 26
Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti
1. Ad ogni singola direzione generale è attribuito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.
2. Verificata la sussistenza dell’obbligo a pagare, i direttori generali competenti per materia, provvedono, con propria determinazione, a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Il trasferimento per la riassegnazione di spese di parte corrente è disposto previa richiesta dell’avente diritto.
4. Nel caso di reistituzione di capitoli soppressi e di contestuale iscrizione dei dovuti stanziamenti negli stessi, nonché per ulteriori dotazioni nei fondi di cui al comma 1, si provvede con determinazione del direttore generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta del direttore generale competente per materia, mediante attingimento dal fondo allo stesso attribuito.
5. Con la procedura di cui al comma 4 si provvede alle variazioni compensative tra i fondi di cui al comma 1.

Art. 27
Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio
1. Tutti i provvedimenti con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 28
Bilanci e rendiconti degli enti e delle agenzie regionali
1. I bilanci di previsione, gli assestamenti al bilancio annuale nonché il rendiconto generale degli enti e delle agenzie regionali devono essere:
a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;
b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.
2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione stabiliti dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 29
Esercizio provvisorio
1. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Durante l’esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa stanziata dal disegno di legge del bilancio, presentato al Consiglio regionale, per quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
3. In caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio dell’esercizio precedente, tenuto conto delle correlative variazioni, con esclusione di quelle relative alla riassegnazione di somme perente secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite, per la sola competenza, sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.
5. L’esercizio provvisorio del bilancio degli enti e delle agenzie sottoposti al controllo di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il procedimento previsto dall’articolo 4 della stessa legge per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell’articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l’anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 4 per l’impegno ed il pagamento delle spese.
6. L’autorizzazione di cui al comma 5 non comporta l’obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell’esercizio provvisorio.

Art. 30
Autorizzazione di finanziamenti e di prestiti obbligazionari
1. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 e dell’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’autorizzazione e la contrazione di indebitamento finanziario della Regione a carico della stessa sono regolate dalle norme di cui al presente articolo ed all’articolo 31.
2. La legge di autorizzazione dell’indebitamento finanziario per provvedere a spese di investimento, indica i limiti massimi di importo, durata - per un periodo di ammortamento non superiore a trent’anni - e tasso. La Giunta regionale delibera direttamente sulla contrazione dei finanziamenti e sull’emissione dei prestiti nonché sugli altri oneri connessi per quanto non espressamente previsto dalla legge di autorizzazione.
3. Le spese di investimento da finanziarsi col provento dell’indebitamento sono quelle previste dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate d’ammortamento di ciascun finanziamento o prestito da autorizzare, sommate alle rate d’ammortamento dei finanziamenti e dei prestiti non ancora estinti, non possono annualmente superare l’ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell’anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione dell’indebitamento che abbiano natura permanente e non abbiano destinazione vincolata, al netto di quelle destinate alla copertura delle spese a carattere obbligatorio.
5. I prestiti obbligazionari sono emessi sul mercato domestico o internazionale e sono denominati in euro o altra valuta, in quest’ultimo caso con copertura del rischio di cambio.
6. Il pagamento dei finanziamenti e dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione, per tutta la durata degli stessi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. Il rimborso dei finanziamenti e dei prestiti obbligazionari ed il pagamento dei relativi interessi può essere garantito attraverso il rilascio, nell’interesse dei finanziatori, di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L’atto di delega non è soggetto ad accettazione e, una volta comunicato al tesoriere, costituisce titolo esecutivo. Il tesoriere provvede alle previste scadenze al versamento delle somme relative al servizio del debito; il versamento delle stesse ha priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.
7. L’autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti e/o prestiti di cui al comma 2 è rideterminata, al termine di ogni esercizio, nell’ammontare corrispondente all’effettiva assunzione dei correlati impegni di spesa. Qualora a detto ammontare non corrisponda, in tutto o in parte, un’effettiva operazione di indebitamento nel corso dell’esercizio relativo, la parte non contratta costituisce minore entrata e continua a sussistere quale autorizzazione alla contrazione nell’esercizio finanziario immediatamente successivo e la relativa operazione di indebitamento deve essere realizzata entro detto esercizio finanziario.

Art. 31
Ristrutturazione di finanziamenti e prestiti
1. Con legge regionale è stabilita la durata massima degli eventuali finanziamenti e/o prestiti obbligazionari, da stipularsi nell’anno di riferimento, destinati a ristrutturare l’indebitamento finanziario esistente, nonché il tasso massimo di riferimento ed i limiti massimi dei relativi costi.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, in relazione alle condizioni di mercato, delibera la ristrutturazione di tutti o parte dei finanziamenti e/o prestiti obbligazionari conclusi con oneri a carico del bilancio regionale, anche ricorrendo all’estinzione anticipata degli stessi e contraendo nuovi finanziamenti e/o prestiti obbligazionari nei limiti dell’importo in linea capitale dell’indebitamento finanziario da ristrutturare, maggiorato degli eventuali oneri, commissioni e penali di estinzione.
3. Alle ristrutturazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 30.
4. Le risorse e le minori spese risultanti dalle ristrutturazioni dell’indebitamento non possono essere utilizzate per spese di parte corrente, se non nei limiti della riduzione dell’eventuale disavanzo complessivo risultante alla chiusura dell’anno finanziario precedente.

Art. 32
Cessione e cartolarizzazione dei crediti
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dei competenti Assessori, può disporre la cessione o la cartolarizzazione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti di terzi.
2. Le operazioni di cessione e/o cartolarizzazione possono essere disposte nei limiti delle entrate accertate in sede di rendiconto generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di esigibilità delle stesse.
3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale trovano applicazione le disposizioni statali in materia.

Art. 33
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
1. Le leggi regionali che comportano, per un tempo limitato o permanente, l’erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell’oggetto e nella loro entità devono indicare, nel quadro del bilancio pluriennale, i mezzi per far fronte alle spese stesse.
2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 25, restando precluso l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.
3. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l’individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge, e da un’analisi d’impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione.
4. A seguito dell’entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali di base, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta del Presidente o dell’Assessore competente per materia, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell’allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio regionale ed alla Ragioneria generale della Regione. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli si prescinde dal decreto.

Art. 34
Recupero crediti
1. La Presidenza della Regione e ciascun Assessorato regionale curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato trasmettono all’ufficio legale dell’Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale.
3. Nella legge di approvazione del bilancio può essere disposta la rinuncia alla riscossione quando, per ogni singola entrata, risulti eccessivo l’onere della riscossione rispetto all’ammontare della medesima entro un limite massimo annualmente fissato nella stessa legge.

Art. 35
Spese di rappresentanza
1. In deroga all’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, spetta al Presidente della Regione e agli Assessori regionali la competenza all’adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; al Presidente della Regione spetta, altresì, la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.

CAPO II
Procedimenti gestori

Art. 36
Accertamento e riscossione delle entrate
1. L’entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l’identità del debitore e l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’esercizio finanziario.
2. L’accertamento è disposto, a cura della Ragioneria generale, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, contestualmente alla riscossione delle entrate, nel caso di verificata sussistenza degli elementi di cui al comma 1.
3. Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria generale, la quale verifica il titolo del credito e la regolarità della documentazione, nonché l’esatta imputazione dell’entrata al capitolo di bilancio.
4. Gli accertamenti delle entrate derivanti da assegnazioni statali sono disposti dall’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli Assessorati, gli adempimenti necessari all’effettiva acquisizione delle entrate medesime.
5. Le iscrizioni di assegnazioni statali effettuate nel corso dell’esercizio con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio costituiscono, per la Ragioneria generale, titolo all’accertamento e si prescinde dall’emanazione di ulteriori atti.
6. L’entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il versamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato, e la Ragioneria generale ne ha avuto comunicazione. L’entrata riscossa è imputata al relativo accertamento a cura della Ragioneria generale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
7. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso, anche cumulative, a firma del competente dirigente della Ragioneria generale; l’emissione della reversale deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.
8. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d’entrata da imputarsi ai competenti capitoli del bilancio regionale. Relativamente ai pagamenti concernenti la spesa sanitaria, la Ragioneria provvede sulla base del riparto delle relative risorse effettuato con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità.

Art. 37
Riscossione delle somme a titolo di deposito provvisorio
1. La Ragioneria generale provvede all’incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro) dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.
2. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria generale gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulta effettuata la restituzione.
3. I servizi competenti per materia sono informati a cura della Ragioneria generale affinché procedano: allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali; alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero alla produzione di tutti gli elementi utili per l’eliminazione del deposito.
4. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all’accertamento e al versamento in conto entrate dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione entro sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e entro il secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati per i restanti.
5. Le somme per le quali si è provveduto all’incasso possono, su richiesta dell’avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo dei fondi di cui all’articolo 26 e con la procedura ivi indicata.

Art. 38
Impegno delle spese
1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili.
2. L’obbligazione, giuridicamente perfezionata, relativa all’impegno di cui al comma 1, deve venire, di norma, a scadenza entro il termine dell’esercizio.
3. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:
a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta regionale;
b) il funzionamento del Consiglio regionale;
c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di reiscrizioni di residui perenti.
4. Nel corso dell’esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno relative a procedure in via di espletamento. Qualora entro il termine dell’esercizio, tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa.
5. Per l’assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 6.

Art. 39
Disimpegni
1. Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l’impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l’impegno di spesa ha l’obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di sessanta giorni e, comunque, non oltre l’esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione alla Ragioneria generale.

Art. 40
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, ed è adottata nei limiti degli impegni assunti. Nel contempo, ove occorre, è disposta la riduzione degli impegni per le quote non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.
2. L’atto di liquidazione, oltre all’indicazione degli elementi di cui al comma 1, deve indicare le modalità di pagamento.

Art. 41
Ordinazione delle spese
1. Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato con:
a) ruoli di spesa fissa;
b) mandati diretti sulla Tesoreria regionale;
c) aperture di credito, disposte mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore. L’apertura di credito a favore di funzionari delegati è disposta nei casi in cui ogni altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi;
d) carte di credito.

Art. 42
Procedure di ordinazione delle spese
1. I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dai Servizi della Ragioneria generale in riferimento alle rispettive competenze.
2. Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.
3. Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni della contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite le competenze previste dalle disposizioni medesime per le direzioni provinciali del Tesoro ai relativi servizi della Ragioneria generale.

Art. 43
Limitazione all’assunzione di impegno e di pagamento
1. Ai fini di un efficace controllo del rispetto del patto di stabilità e dell’andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono definite le limitazioni all’emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.

Art. 44
Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa
1. Nel caso di smarrimento o distruzione, prima del pagamento, di un ordinativo diretto emesso dall’Amministrazione regionale o da un funzionario delegato deve esserne informata la Ragioneria generale, che deve fare eseguire accurate indagini per l’accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la Ragioneria generale, tenuto conto dell’importanza del titolo smarrito o distrutto, può provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e decorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Ragioneria generale autorizza, con propria determinazione, l’emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.
2. Il nuovo titolo, corredato della determinazione di cui al comma 1, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.
3. Qualora il primo titolo fosse in seguito rinvenuto, deve essere inviato alla Ragioneria generale che ne cura l’annullamento.
4. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura di duplicazione del titolo, la Ragioneria generale cura comunque l’annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al comma 1, la Ragioneria è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.
5. I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità, su autorizzazione del direttore generale della Ragioneria generale, possono essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del Tesoriere, si assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivarle in dipendenza dell’avvenuto smarrimento.

Art. 45
Aperture di credito - Funzionari delegati
1. Possono essere nominati funzionari delegati i dipendenti dell’Amministrazione regionale, nonché dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti e di agenzie regionali.
2. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
3. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l’avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento del precedente accreditamento.
4. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano all’organo che ha disposto l’apertura di credito i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria generale.
5. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o che non forniscano, entro quindici giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, si applica la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, a cura della Ragioneria regionale. La Giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l’applicazione della sanzione.
6. L’organo che ha autorizzato l’apertura del credito deve esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dal dirigente preposto al servizio, entro i tre mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi.
7. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria sulla base di una percentuale non inferiore al trenta per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. La Ragioneria può, comunque, procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.
8. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di cui al comma 7 sono inoltrati alla Ragioneria generale dai competenti uffici, in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.
9. I provvedimenti che autorizzano accreditamenti a favore di funzionari delegati devono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.
10. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi devono effettuarne il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti.
11. Le somme accreditate per la concessione al personale dell’Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.
12. Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni, e non utilizzate entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell’anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono versate dai funzionari delegati in Tesoreria entro la medesima data. Per tali somme il funzionario delegato è tenuto, entro il successivo mese di febbraio, alla predisposizione di un rendiconto suppletivo secondo le modalità previste dal presente articolo.
13. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:
a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa;
b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette, con apposita determinazione, alla Ragioneria la quale provvede, altresì, a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 5.

Art. 46
Trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento
1. Gli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell’esercizio possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all’esercizio successivo.

Art. 47
Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione
1. L’assunzione degli impegni e l’ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro regionale di programmazione sono adottati dal suo direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e dal regolamento approvato col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al direttore del Centro regionale di programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell’incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
3. Sono attribuiti al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura di programmi operativi, di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, i poteri gestori previsti dall’articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 48
Particolari modalità di spesa
1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all’estero della Regione è consentita l’apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possono trarre assegni i funzionari individuati quali responsabili della gestione.
2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell’esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l’accreditamento, al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare alle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.
3. Il funzionario di cui al comma 1 deve riversare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1975 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49
Carte di credito
1. È ammessa l’utilizzazione di carte di credito per l’effettuazione di spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.
2. La convenzione, da stipularsi per la gestione delle carte di cui al comma 1 da parte dell’Assessorato regionale competente in materia di personale, deve indicare, a’ termini del comma 2 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701:
a) la durata della convenzione;
b) l’eventuale costo per il rilascio, per l’utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;
c) il periodo di validità della carta di credito;
d) la periodicità dell’invio dell’estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
f) le modalità di regolazione dell’estratto conto periodico;
g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l’uso non autorizzato della stessa;
h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

Art. 50
Pagamento dei titoli di spesa
1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall’Amministrazione regionale sono pagati in contanti dal Tesoriere. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell’avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.
2. Su richiesta dell’Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all’esercizio finanziario di riferimento.
3. Sono fatte salve:
a) la facoltà del Tesoriere di utilizzare altri tramiti di pagamento qualora, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici;
b) l’applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;
c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

Art. 51
Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa
1. Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l’ordinazione delle spese della Regione, possono disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.
2. La facoltà di cui al comma 1 può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del Codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.
3. L’indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.
4. È tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l’estinzione dei titoli di spesa mediante:
a) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso il competente stabilimento dell’istituto tesoriere;
b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell’istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;
c) commutazione in assegno circolare del competente istituto tesoriere intestato al creditore e non trasferibile;
d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;
e) commutazione in vaglia postale ordinario.
5. La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 4, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti. Per quella di cui alla lettera b) del comma 4 occorre che la firma del creditore sia autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell’ufficio ordinatore dell’Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell’istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.

Art. 52
Commutazione in assegni dei titoli non pagati
1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell’esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengano riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesorieri, sono commutati d’ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati ai creditori.
2. La disposizione di cui sopra non si applica:
a) quando il competente stabilimento dell’istituto tesoriere ritenga che nell’emissione del titolo di spesa sia incorso errore;
b) quando il creditore risulti di fatto sconosciuto;
c) quando allo stabilimento consti che, per morte del creditore o per qualsiasi altra causa, il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;
d) quando il creditore abbia richiesto l’estinzione del titolo in una delle forme previste dal comma 4 dell’articolo 51, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.
3. I titoli estinti ai sensi del comma 1 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
4. Con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono disciplinati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni di cui al comma 1.

Art. 53
Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti
1. Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all’articolo 446 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto n. 827 del 1924, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell’esercizio finanziario sono trasportati, per il loro integrale importo, al conto dei residui dell’esercizio successivo.

Art. 54
Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato, dall’Assessorato competente in materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere fra l’Amministrazione regionale, rappresentata dai direttori generali competenti in materia di ragioneria e credito, e l’istituto o gli istituti di credito selezionati. La convenzione deve, tra l’altro, prevedere:
a) la gestione gratuita del servizio, salvo il rimborso spese;
b) la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;
c) l’effettuazione dei pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni di cassa entro importi stabiliti;
d) l’estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria agli enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
e) le sanzioni in caso di inadempimento, da irrogarsi da parte dell’Assessorato competente in materia di credito.
2. La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.

Art. 55
Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori
1. La Ragioneria generale è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell’Amministrazione regionale.
2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti alla direzione dell’area legale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 56
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l’entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro.
2. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.

Art. 57
Gestione informatica del servizio di tesoreria
1. Nell’ambito della gestione del servizio di tesoreria, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con procedure informatiche. In tal caso le reversali di incasso e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici e la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l’apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.
2. Nell’ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione, l’ordinazione delle spese - che può avvenire con l’adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta - può essere raccolta ed annotata su documentazione meccanografica con l’indicazione degli elementi necessari per l’individuazione dell’operazione.
3. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative ai pagamenti effettuati, nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.

Art. 58
Ragioneria generale della Regione
1. La Ragioneria generale della Regione, che può essere organizzata in uffici decentrati, provvede, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge:
1) alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio;
2) alla formulazione e compilazione del rendiconto generale della Regione, entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento;
3) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni, da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione, ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l’Amministrazione regionale e del cassiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; detta verifica è riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale;
4) alla registrazione, entro quindici giorni dal ricevimento, degli impegni di spesa assunti sotto la responsabilità dei competenti centri di responsabilità; la registrazione non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa; in tal caso la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l’atto, con l’indicazione delle ragioni che ne impediscono l’ulteriore corso; nel caso di impegno contestuale al pagamento per la registrazione dell’atto si applicano le modalità sotto indicate; trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell’impegno, i provvedimenti acquistano efficacia; entro il predetto termine la Ragioneria può preannunciare all’amministrazione l’invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l’efficacia degli atti e la facoltà dell’amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate non oltre i successivi dieci giorni al soggetto emittente l’atto, che dispone circa il seguito da dare all’atto stesso, nonché all’organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico; tali rilievi sono segnalati dalla Ragioneria anche agli uffici preposti ai controlli di regolarità amministrativo-contabile per quanto di competenza;
5) alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria;
6) alla verifica del conto giudiziale del Tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture, mentre gli altri conti giudiziali della Regione sono trasmessi a cura dell’agente contabile direttamente alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono;
7) all’invio al Consiglio regionale, con cadenza quadrimestrale, dello stato di attuazione della spesa del bilancio in corso.
2. Il direttore generale della Ragioneria promuove il trasferimento di quote di giacenze esistenti sui vari conti di Tesoreria al fine di fronteggiare momentanee deficienze di cassa; lo stesso direttore provvede alla retrocessione delle somme trasferite entro l’anno finanziario in cui sono stati disposti i trasferimenti. In assenza di tale ultimo provvedimento, i trasferimenti sono compensati d’ufficio il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati disposti, dall’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 59
Gestioni fuori bilancio
1. Le gestioni fuori bilancio non sono di norma consentite; sono fatte salve solo le gestioni fuori bilanciopreviste da leggi regionali e statali.

CAPO III
Risultati di gestione e amministrazione

Art. 60
Formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi
1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell’esercizio finanziario; le somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.
2. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
3. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell’avente diritto, quando si è verificata l’esigenza del pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’articolo 38; le stesse somme possono permanere quali residui sino all’esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per perenzione amministrativa.
5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell’esercizio.
6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.
7. Le somme stanziate per l’acquisizione di beni e servizi e non impegnate alla chiusura dell’esercizio sono mantenute in bilancio quali residui nell’esercizio successivo a quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell’esercizio stesso.
8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell’Amministrazione regionale possono essere impegnate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all’iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo.
9. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.
10. Le somme stanziate per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall’Unione europea per la realizzazione dei medesimi.
11. Le somme di cui al comma 10, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall’Unione europea.
12. Le somme stanziate per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate, sono mantenute in bilancio quali residui e permangono nello stesso conto sino alla riscossione della correlativa entrata.

Art. 61
Contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica
1. Al fine di monitorare la dinamica dei fatti gestionali, la Regione adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale, integrato con quello finanziario, che consenta l’elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri ed i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili ai fatti gestionali della stessa Regione.
2. La Regione adotta un sistema di contabilità economico-analitica al fine di consentire le rilevazioni utili per l’effettuazione del controllo interno di gestione.
3. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2, la Giunta regionale, con apposite direttive, adotta le misure applicative ed in particolare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio e individua le attività gestionali in capo ai competenti centri di responsabilità.
4. Sulle direttive di cui al comma 3 la competente Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse direttive, trascorso il quale il parere si dà per acquisito.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di bilancio la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito l’Ufficio del controllo interno di gestione, adotta il budget economico che è inviato, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 62
Rendiconto generale della Regione
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di luglio, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Il rendiconto generale di cui al comma 1 è composto da :
a) il conto del bilancio;
b) lo stato patrimoniale;
c) il conto economico;
d) la nota integrativa.
3. Il disegno di legge di cui al comma 1 è predisposto dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 63
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell’esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest’ultimo, comprende:
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, versate o rimaste da versare;
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all’esercizio successivo;
f) le minori o maggiori entrate e le minori o maggiori spese.
2. Al conto del bilancio è allegata la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali.

Art. 64
Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Lo stato patrimoniale deve inoltre contenere i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.
3. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione del rispettivo valore, delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 65
Conto economico
1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute negli articoli 2425 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio della competenza economica.

Art. 66
Nota integrativa
1. La nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute negli articoli 2427 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all’anno precedente, motivandone le ragioni.

CAPO IV
Norme finali e transitorie

Art. 67
Rinvio alla normativa statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni, e di ogni altra norma speciale statale o regionale.

Art. 68
Abrogazione di norme
1. Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento gestorio della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli enti e agenzie regionali, nonché la variazione e l’esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate secondo la decorrenza di cui all’articolo 69; in particolare sono abrogati:
a) la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
b) la legge regionale 9 giugno 1999, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche);
c) il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalla legge regionale 30 marzo 1994, n, 13 e dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie);
d) i commi 1 e 2 dell’articolo 55 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1998);
e) il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003);
f) i commi 21, 22 e 23 dell’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001);
g) il comma 1 dell’articolo 23 della regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie);
h) la legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), unitamente al capitolato speciale allegato, a decorrere dalla data della convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 54;
i) il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004);
l) l’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
m) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 1955, n. 38, a partire dall’entrata in vigore delle direttive in materia di servizi di economato e cassa emanate dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.

Art. 69
Decorrenza
1. Le disposizioni relative:
a) al Programma regionale di sviluppo e al Documento annuale di programmazione economica e finanziaria trovano applicazione a partire dalla data di approvazione del primo programma regionale di sviluppo da parte del Consiglio regionale;
b) alla classificazione del bilancio per strategie e funzioni obiettivo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007;
c) alla contabilità economica si applicano in via sperimentale dal 2007 e in via definitiva dal 2008;
d) alla convenzione di tesoreria di cui all’articolo 55 trovano applicazione a far data dalla stipula della convenzione successiva a quella vigente e sue eventuali proroghe;
e) al comma 3 dell’articolo 33 si applicano a far data dall’istituzione delle strutture di valutazione; dalla data di istituzione delle predette strutture in via sperimentale, per un anno, l’analisi d’impatto della regolamentazione è limitata agli elementi definiti dal punto IV) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000.
2. In sede di prima applicazione, le strategie e le funzioni obiettivo, ai fini della predisposizione del bilancio per l’anno 2007 e per gli anni 2007-2009, sono individuate dalla Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Gli enti regionali di cui all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni e le Agenzie regionali adottano la contabilità economica di cui all’articolo 61 in via sperimentale nel 2008 e in via definitiva nel 2009, nel rispetto delle direttive regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 61 in quanto applicabili.
4. Per l’applicazione dell’articolo 49, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con direttiva della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l’imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché quelle per la rendicontazione ed il controllo.
5. È sospesa per l’anno 2006 l’applicazione, sia per gli stanziamenti di competenza che per le disponibilità sussistenti in conto residui, di tutte le vigenti disposizioni in materia di conservazione a residui di stanziamento; sono fatte salve quelle di cui ai commi 9, 10 e 12 dell’articolo 60 della presente legge e al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 24.

Art. 70
Stato patrimoniale iniziale
1. Lo stato patrimoniale, per la prima volta, è elaborato secondo le disposizioni che seguono.
2. Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 2426 del Codice civile e riportate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.
3. Le immobilizzazioni materiali sono rilevate secondo un processo d’inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate distintamente per costo storico e quota ammortizzata. I beni non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione.
4. Le immobilizzazioni materiali sono valutate con i seguenti metodi:
a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le vigenti norme fiscali;
b) le altre immobilizzazioni sono valutate al costo d’acquisto ridotto delle quote d’ammortamento calcolate ai sensi dell’articolo 2426 del Codice civile.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data d’acquisto ed il periodo d’iscrizione nello Stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo d’ammortamento il bene viene valorizzato per l’importo di un centesimo di euro.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell’esercizio di entrata in funzione.
7. Le immobilizzazioni in corso d’esecuzione che non sono ancora entrate in funzione sono rilevate separatamente.
8. Per le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia.
9. Le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni si applicano fino al 31 dicembre 2006.
10. Dalla medesima data cessa l’elaborazione dell’inventario dei beni mobili secondo quanto finora applicato e in particolare, con riferimento al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 1955.

Art. 71
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2006

Soru