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Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 27 del 17 agosto 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Finalità e disposizioni generali

Art. 1
Finalità
1. La presente legge, nell’ambito della riforma complessiva dell’Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:
a) all’individuazione delle funzioni attribuite direttamente all’Amministrazione regionale;
b) all’attività di ricerca e sperimentazione;
c) all’attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
e) all’istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all’individuazione delle loro funzioni;
f) all’individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 2
Funzioni esercitate
dall’Amministrazione regionale

1. L’Amministrazione regionale esercita direttamente le funzioni regionali in materia di agricoltura non attribuite espressamente alle agenzie istituite dalla presente legge, fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

Art. 3
Obiettivi della politica agricola regionale
1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l’importanza che il settore agricolo riveste per l’economia dell’Isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all’elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall’Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di:
a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l’utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;
b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attività rurali;
c) sostenere lo sviluppo delle filiere agricole;
d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;
e) sostenere e affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Art. 4
Consulta agricola
1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di indirizzo delle agenzie istituite dalla presente legge.
2. La Consulta è composta da:
a) l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
b) un componente indicato dalla Facoltà di agraria dell’Università degli studi di Sassari;
c) un componente indicato dalla Facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari;
d) cinque rappresentanti delle filiere agricole organizzate, di cui tre indicati dalle organizzazioni professionali agricole, come individuate dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, in base alla rispettiva rappresentatività, e due indicati dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative.
3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni che coincidono con la legislatura regionale e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
4. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell’Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.
5. La Consulta è convocata dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale che la presiede e ne coordina i lavori.

Art. 5
Consultazione delle parti sociali
1. L’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, nella fase di predisposizione delle linee programmatiche della politica agricola regionale, promuove la consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole, delle associazioni dei consumatori e, per le politiche di riferimento, delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e confederali.
2. L’individuazione degli organismi ammessi alla consultazione è stabilita dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base del principio di maggiore rappresentatività.

Capo II
Agenzia per la ricerca
in agricoltura (AGRIS Sardegna)

Art. 6
Istituzione dell’Agenzia AGRIS Sardegna
1. È istituita l’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.
2. L’Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.
3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 l’Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall’ERA Sardegna, di cui all’articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall’Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 7
Soppressione dell’ERA Sardegna
e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 sono soppressi l’ERA Sardegna di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
2. Alla stessa data di cui al comma 1 l’Agenzia AGRIS Sardegna succede all’ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l’Istituto di incremento ippico.

Art. 8
Finalità dell’Agenzia AGRIS Sardegna
1. L’Agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica al fine di:
a) favorire uno sviluppo rurale sostenibile;
b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca;
d) contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale.

Art. 9
Funzioni dell’Agenzia AGRIS Sardegna
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, l’Agenzia AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni:
a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese, in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni;
b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l’attività di formazione ed alta formazione del proprio personale scientifico;
c) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
d) svolge attività a supporto della certificazione di qualità delle produzioni locali;
e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti;
f) svolge attività di formazione ed alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;
g) può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;
h) svolge attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.

Art. 10
Organi dell’Agenzia AGRIS Sardegna
1. Sono organi dell’Agenzia AGRIS Sardegna:
a) il direttore generale;
b) il comitato scientifico;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico di cui alla lettera b) dell’articolo 10 è l’organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:
a) il direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna, che lo presiede;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell’Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) un rappresentante designato dall’Agenzia LAORE Sardegna;
e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell’Agenzia AGRIS Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell’Università di Sassari.
2. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Lo statuto dell’Agenzia disciplina il funzionamento del comitato scientifico.
4. Ai componenti del comitato scientifico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell’Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 12
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell’Agenzia AGRIS Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.
2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.
3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:
a) dipartimento della ricerca nel settore delle produzioni vegetali;
b) dipartimento della ricerca nel settore zootecnico e caseario;
c) dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura;
d) dipartimento degli affari generali e della contabilità.

Capo III
Agenzia per l’attuazione dei
programmi regionali in campo agricolo
e per lo sviluppo rurale
(LAORE Sardegna)

Art. 13
Istituzione dell’Agenzia LAORE Sardegna
1. È istituita l’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l’attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta regionale.
2. L’Agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.
3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 l’Agenzia subentra nell’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall’ERSAT Sardegna e di quelle previste dall’articolo 15, nonché di quelle già esercitate dall’Istituto di incremento ippico della Sardegna.

Art. 14
Soppressione dell’ERSAT Sardegna
1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 è soppresso l’ERSAT Sardegna di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.
2. Alla stessa data di cui al comma 1 l’Agenzia LAORE Sardegna succede all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all’ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all’Istituto di incremento ippico.

Art. 15
Funzioni dell’Agenzia LAORE Sardegna
1. L’Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell’agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.
2. Ai fini di cui all’articolo 1, l’Agenzia: a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; b) cura l’informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell’agricoltura, della zootecnia e dell’allevamento di razze equine multifunzionali autoctone, e da esse derivate, e tradizionali della Sardegna;
c) coordina l’attività di integrazione all’interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali;
d) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;
e) promuove la diffusione della cultura d’impresa;
f) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto;
g) promuove e divulga l’attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all’igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell’ambiente, all’adozione di marchi di tutela dell’origine delle produzioni agricole;
h) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell’ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;
i) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell’ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell’assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.
3. L’Agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 16
Raccordo con altri soggetti
pubblici e privati

1. L’Agenzia LAORE Sardegna può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell’assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere strutture e competenze professionali specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività.
3. I soggetti convenzionati devono garantire nei rapporti con il proprio personale il rispetto dei contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro, impegnandosi a riconoscerne e a valorizzarne le specifiche professionalità.
4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici tramite convenzione con l’Agenzia devono garantire a tutti gli imprenditori gli stessi diritti nell’accesso all’attività di assistenza tecnica.
5. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici si articolano sulla base di convenzioni quadro settennali soggette a verifiche annuali.
6. I bandi di concorso per l’assunzione di personale dell’Agenzia prevedono, nella valutazione dei titoli, specifici punteggi per l’attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, nell’attuazione di programmi finanziati dalla Regione.

Art. 17
Organi dell’Agenzia LAORE Sardegna
1. Sono organi dell’Agenzia LAORE Sardegna:
a) il comitato tecnico;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 18
Comitato tecnico
1. Il comitato tecnico di cui alla lettera a) dell’articolo 17 è l’organo di indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Agenzia ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:
a) il direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) un rappresentante designato dall’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell’Agenzia LAORE Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell’Università di Sassari.
2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Lo statuto dell’Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.
4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell’Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 19
Decorrenza delle competenze
1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici degli enti di cui al comma 3 dell’articolo 13, sono attribuiti alla competenza degli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna.

Art. 20
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell’Agenzia LAORE Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998 e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in dipartimenti e servizi; i dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.
2. I dipartimenti operativi e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti ai dipartimenti operativi sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.
3. Sono individuati i seguenti dipartimenti, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori dipartimenti:
a) dipartimento per le produzioni vegetali;
b) dipartimento per le produzioni zootecniche;
c) dipartimento per l’incremento ippico;
d) dipartimento per la multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare;
e) dipartimento degli affari generali e della contabilità.
4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell’Agenzia, con particolare riferimento all’attività di assistenza tecnica, divulgazione e sviluppo agricolo e rurale che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all’articolo 38.

Capo IV
Agenzia regionale per la gestione
e l’erogazione degli aiuti in agricoltura
(ARGEA Sardegna)

Art. 21
Istituzione dell’Agenzia ARGEA Sardegna
1. È istituita l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.
2. L’Agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

Art. 22
Funzioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna
1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 all’Agenzia ARGEA Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.
2. La competenza di cui al comma 1 comprende la ricezione, l’istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande.
3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 all’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall’Unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.
4. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 2005 “Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia” e successive modificazioni, l’Agenzia provvede:
a) all’autorizzazione dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
e) a garantire il raccordo con il Ministero dell’economia e con l’AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all’AGEA e alla Commissione europea sull’andamento della gestione.

Art. 23
Organi dell’Agenzia ARGEA Sardegna
1. Sono organi dell’Agenzia ARGEA Sardegna:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 24
Anagrafe delle aziende
1. L’Agenzia ARGEA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, gestisce l’anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti.

Art. 25
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell’Agenzia ARGEA Sardegna è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e, sulla base delle medesime, dal suo statuto. Essa si articola in aree di coordinamento e servizi; le aree hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei definiti e specificati dallo statuto.
2. Le aree di coordinamento e i servizi sono diretti da dirigenti; i dirigenti preposti alle aree di coordinamento sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi.
3. Sono individuate le seguenti aree di coordinamento, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di istituire con lo statuto ulteriori aree:
a) area di coordinamento delle istruttorie;
b) area di coordinamento delle erogazioni e del controllo.
4. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell’Agenzia, che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all’articolo 38.

Art. 26
Convenzioni con i CAA
1. L’Agenzia ARGEA Sardegna può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, e di quelli previsti dalla legislazione regionale.

Capo V
Disposizioni comuni alle agenzie

Art. 27
Natura giuridica delle agenzie
1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l’Amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 28
Competenze della Regione
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge:
a) gli statuti;
b) i regolamenti interni;
c) i bilanci di previsione e consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell’esercizio della loro attività;
f) le piante organiche.
2. A valere sulle disponibilità recate dall’UPB S06.019 è autorizzata la spesa relativa alle attività propedeutiche all’avviamento delle agenzie istituite dalla presente legge; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
3. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali delle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale,
sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il parere della Commissione di cui al comma 3 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

Art. 29
Programmazione e controllo
1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, le agenzie predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall’articolo 28.
2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, le agenzie definiscono un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell’Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

Art. 30
Funzioni e nomina del direttore generale
1. Il direttore generale è il rappresentante legale della relativa agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell’agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell’agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l’attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
d) propone alla Giunta regionale l’adozione della pianta organica.
3. L’incarico di direttore generale dell’agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private; per il direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un’alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell’Agenzia.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell’agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.
6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell’Amministrazione regionale.
7. L’incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico.

Art. 31
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall’articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dal comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale).

Art. 32
Personale
1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 il personale di ruolo dell’ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall’Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell’Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 il personale di ruolo dell’ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell’ERA Sardegna proveniente dall’Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell’Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.
2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell’Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all’adozione, nell’ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.
3. Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all’adozione, nell’ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.
5. Al personale dell’Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.
6. L’Amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell’articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull’Amministrazione regionale o sull’agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.
7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.
8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all’espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1° maggio 2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

Art. 33
Entrate e patrimonio
1. Il patrimonio dell’Agenzia AGRIS Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 1 dell’articolo 7, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all’Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione, con esclusione di quelli già appartenenti all’Istituto di incremento ippico.
2. Il patrimonio dell’Agenzia LAORE Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili dell’ERSAT Sardegna, soppresso dal comma 1 dell’articolo 14, e da quelli già appartenenti all’Istituto di incremento ippico, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all’Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
3. Le agenzie provvedono alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati; d) le rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.
4. Costituiscono entrate dell’Agenzia AGRIS Sardegna anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.

Art. 34
Coordinamento delle agenzie
1. È istituito il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie istituite dalla presente legge.
2. Il Comitato è costituito dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e dai tre direttori generali delle agenzie.
3. Il Comitato ha il compito di: a) coordinare l’attuazione dei programmi elaborati dalle singole agenzie;
b) garantire il coordinamento tecnico e l’integrazione funzionale tra le attività attribuite alle agenzie;
c) organizzare, con cadenza periodica, attività di formazione per il trasferimento dei risultati della ricerca alle strutture preposte all’assistenza tecnica.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano i direttori di dipartimento delle agenzie direttamente interessati agli argomenti in discussione.

Art. 35
Comitato interassessoriale
1. Per l’attuazione della presente legge è istituito un Comitato interassessoriale presieduto dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e composto dai rappresentanti dei seguenti Assessorati:
a) Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione;
b) Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
c) Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
2. Il Comitato coordina l’attività dei vari assessorati coinvolti nelle fasi di attuazione della legge con particolare riferimento alla istituzione e all’avviamento delle agenzie.

Art. 36
Relazione alla Commissione consiliare
1. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta alla competente Commissione consiliare una dettagliata relazione sull’attuazione dei programmi delle agenzie.

Art. 37
Prima approvazione degli
statuti e delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 28.
2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

Art. 38
Sportelli unici territoriali
1. L’Amministrazione regionale e le Agenzie LAORE e ARGEA organizzano, sulla base di protocolli d’intesa le proprie strutture amministrative mediante la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e degli operatori della filiera agro-alimentare.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 39
Proroga dei commissari
1. Le gestioni commissariali dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna sono prorogate fino alla data di scioglimento degli stessi.

Art. 40
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:
a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell’agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);
c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);
d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell’Istituto incremento ippico della Sardegna);
f) l’articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

Art. 41
Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998
1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 2, dopo le parole “degli enti pubblici” sono aggiunte le parole “e delle agenzie”;
b) al comma 1 dell’articolo 69, dopo le parole “i seguenti enti” sono aggiunte le parole: “e Agenzie regionali:”;
c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 69, l’indicazione degli enti soppressi è sostituita dall’indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.

Art. 42
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 300.000 per l’anno 2006 e in euro 77.250.000 per l’anno 2007 e successivi, si fa fronte per l’anno 2006 con le risorse stanziate dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, e per gli anni 2007 e successivi con le risorse già destinate al funzionamento ed all’attività degli enti di cui si prevede la soppressione con la presente legge.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
06 - Agricoltura
in diminuzione
UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali ed ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente
2006 euro 300.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000
in aumento
UPB S06.019
Consulta agricola e spese per l’avvio delle agenzie agricole
2006 euro 300.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico alle citate UPB S06.019 ed S06.021 del bilancio della Regione per l’anno 2006 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 agosto 2006

Soru