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Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7

Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi per: a) turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli e facilitazioni a carovane provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero;
b) turismo sociale per l'istituzione di gite turistiche di gruppi di lavoratori, con facilitazioni anche a carovane provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero; c) manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo. L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa.

Art. 2
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per promuovere con pubblicazioni, documentari cinematografici e radiofonici, riproduzioni fotografiche, manifesti, indicatori stradali, o con altri mezzi di propaganda, la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della Sardegna.

Art. 3
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire opere anche non permanenti atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico della Sardegna, promuovendo, incrementando ed attuando tutte le iniziative che a tale scopo possano concorrere, come strade di accesso e panoramiche, scavi, sistemazioni speleologiche, alberature e rimboschimenti, servizi igienici, impianti elettrici di trasporto e di distribuzione, autostazioni, impianti sportivi e per pubblici spettacoli, piazzali belvedere, posti ristoro, rifugi, ostelli per la gioventù , campeggi, villaggi turistici ed altri stabilimenti ricettivi, compresi quelli occorrenti per il razionale sfruttamento delle risorse idrotermali e idrominerali esistenti nell'Isola.
Tali opere sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità . Per gli atti conseguenti, sino a che non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 4
Le domande per ottenere i contributi o sussidi di cui all'Art. 1, corredate dei relativi programmi e del preventivo delle spese devono essere presentate all'Assessorato regionale al turismo.
I contributi o sussidi vengono concessi, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 5
L'Assessore regionale al turismo controlla l'impiego dei contributi e sussidi di cui all'art. 1 a mezzo dei propri organi tecnici.
I beneficiari dei contributi o sussidi sono in ogni caso tenuti a presentare il rendiconto relativo all'impiego delle somme concesse.

Art. 6
Le spese di cui alla presente legge fanno capo al capitolo 51 del bilancio 1955 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 30 maggio 1955