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Legge regionale 26 marzo 1953, n. 8

Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alla Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto, nella sua gestione ed attività , alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, a sensi dello Statuto Speciale per la Sardegna approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 2
Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale:
1) si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, con la sola modifica che all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste è sostituita quella dell'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e Foreste.
2) Il Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art. 8 del suddetto Decreto, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto e regolato dalle norme ivi contenute, con la sola eccezione che i due primi componenti del medesimo Consiglio sono sostituiti:
a) - da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste con le funzioni di Presidente;
b) - da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio;
3) il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto, sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione rispettivamente dell'Assessore regionale alle Finanze per il Presidente, e dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, per i due componenti;
4) il regolamento, previsto dall'art. 10 dello stesso Decreto, è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale all'Industria e Commercio e con l'Assessore regionale alle Finanze;
5) si applica, quanto al personale, il disposto dei commi 2º, 3º e 4º dell'art. 11 del suddetto Decreto;
6) si applica altresì il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 11, quanto al Direttore provvisorio, da nominarsi dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 3
Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto Zootecnico di Bosa e dell'Ovile Sardo di Cagliari, disposto con l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, procedendo alla liquidazione delle rispettive gestioni mediante apposito Commissario straordinario da nominarsi su proposta dell'Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, l'11 maggio 1953