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Legge regionale 06 febbraio 1952, n. 5

Istituzione della Stazione sperimentale del sughero.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituita la Stazione sperimentale del sughero con sede in Tempio Pausania.

Art. 2
La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e la utilizzazione dei suoi prodotti. Essa si compone di una Sezione biologica e di una Sezione tecnologica.

Art. 3
La Stazione sperimentale del sughero ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione autonoma della Sardegna e nei limiti stabiliti dall'allegato Statuto che forma parte integrante della presente legge.

Art. 4
Alle spese necessarie per il primo impianto della Stazione sperimentale del sughero si provvederà con i fondi stanziati sui residui e sulla competenza del Cap. 117 del Bilancio 1951.

Art. 5
Alle spese per il funzionamento della Stazione si provvederà:
1) con un contributo annuo a carico del bilancio della Regione;
2) con gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati;
3) con le rendite del proprio patrimonio;
4) con i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;
5) con i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e di privati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 17 marzo 1952.

Allegato 1
Statuto della Stazione sperimentale del sughero


Art. 1
La Stazione sperimentale del sughero ha sede legale ed amministrativa in Tempio Pausania.

Art. 2
La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:
a) studiare i problemi biologici, silvicolturali e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
b) studiare i problemi tecnologici del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;
d) promuovere e dirigere corsi teorico - pratici nel campo agricolo ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;
e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse, ed aziende sugherifere modello da servire di esempio e di orientamento agli agricoltori della zona;
f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e la utilizzazione dei suoi prodotti;
h) studiare e proporre alla Giunta Regionale provvedimenti utili alla difesa ed all'incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti.

Art. 3
La Stazione sarà divisa in due Sezioni, una per le ricerche biologiche e silvicolturali e l'altra per le ricerche chimiche e tecnologiche.

Art. 4
Organi della Stazione sono:
il Presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei revisori.

Art. 5
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione.
Inoltre:
a) riscuote i mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono al mantenimento della Stazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
d) adotta, sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Art. 6
Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, sentita la Giunta medesima.
Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a) un rappresentante dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
b) un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
c) un rappresentante dell'Assessorato alle Finanze;
d) il docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura dell'Università di Sassari;
e) un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono a mantenimento della Stazione nella misura indicata nell'articolo seguente;
f) un rappresentante degli agricoltori produttori di sughero;
g) un rappresentante degli industriali del sughero;
h) un rappresentante delle imprese artigiane del sughero;
i) due lavoratori di cui uno in rappresentanza degli addetti all'estrazione ed uno in rappresentanza degli addetti all'industria.
I rappresentanti di cui alle lettere f), g) ed h) saranno scelti tra i nominativi segnalati dalle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura isolane, previa consultazione con le organizzazioni di categoria interessate. I rappresentanti di cui alla lettera i) saranno scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i componenti il Vice Presidente.
Il Direttore della Stazione ed il Vice Direttore, capo della Sezione tecnologica, partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Funge da segretario un funzionario della Stazione designato dal Presidente.

Art. 7
Agli effetti della lettera e) dell'art. 5, hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli enti che concorrono al finanziamento della Stazione con un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 1.000.000. L'ammontare del contributo potrà essere variato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del Consiglio d'Amministrazione, sentito l'Assessore all'Industria e Commercio.

Art. 8
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 9
Il Consiglio di amministrazione:
a) formula le direttive circa l'attività della Stazione;
b) approva il programma di attività della Stazione predisposto dal Direttore;
c) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione e il conto consuntivo;
d) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;
e) delibera sull'accettazione dei contributi di cui all'art. 7, di lasciti e di donazioni;
f) delibera i regolamenti tecnici della Stazione nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;
g) delibera, su proposta del Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;
h) determina l'apertura e soppressione di Sezioni staccate della Stazione;
i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni in arbitri di controversia, ferma per la competenza del Presidente nei casi urgenti;
l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte del personale della Stazione;
m) determina gli emolumenti del Presidente, dei revisori, le medaglie di presenza dei consiglieri, le diarie e trasferte relative.

Art. 10
Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria due volte all'anno od in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori.

Art. 11
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei membri più uno. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12
Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con quello all'Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta Regionale, può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre gravi circostanze determinino l'irregolare funzionamento della Stazione od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

Art. 13
In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria della Stazione è affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con quello all'Agricoltura e Foreste. Al Commissario sarà corrisposta, a carico della Stazione, una indennità la cui misura sarà determinata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Assessore alle Finanze di concerto con l'Assessore all'Industria e Commercio e con l' Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 14
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta:
1) dell'Assessore alle Finanze per un revisore effettivo e per i due supplenti;
2) dell'Assessore all'Industria e Commercio e dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ciascuno per uno degli altri due revisori effettivi.
Il Presidente del Collegio è nominato dai revisori stessi. I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati.

Art. 15
Il Collegio adempie alle funzioni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice Civile e successive modificazioni.

Art. 16
Il Direttore della Stazione ed il Vice Direttore, capo della Sezione Tecnologica, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su parere della Giunta medesima, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 17
Il Direttore:
a) sovraintende all'attività scientifica e tecnica della Stazione, per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;
b) predispone, secondo le direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione, il programma di attività della Stazione;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore della Stazione è il capo degli uffici e del personale.

Art. 18
La Stazione ha un patrimonio e un bilancio proprio. Il patrimonio della Stazione è costituito dal contributo di primo impianto di cui alla presente legge e dai successivi incrementi.

Art. 19
La Stazione sperimentale del sughero per il proprio funzionamento potrà utilizzare:
a) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione;
b) l'eventuale contributo dello Stato, di enti pubblici e di privati;
c) le rendite del proprio patrimonio;
d) i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;
e) i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e privati.

Art. 20
L'esercizio finanziario della Stazione sperimentale comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 21
Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione sarà trasmesso, entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato all'Industria e Commercio unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere.

Art. 22
Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il trentuno marzo, è trasmesso, entro il 30 aprile, all'Assessorato all'Industria e Commercio unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione del Collegio dei revisori.

Art. 23
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e Foreste e con l'Assessore alle Finanze.

Art. 24
Sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore alla Industria e Commercio le deliberazioni del Consiglio di amministrazione aventi per oggetto:
a) le direttive e il programma di attività della Stazione;
b) eventuali variazioni al bilancio preventivo estorno di fondi da capitolo a capitolo;
c) impegni pluriennali di spesa;
d) accettazione dei contributi di cui all'art. 7, di lasciti e donazioni;
e) regolamenti organico ed interno del personale;
f) tariffe per prestazioni per conto di terzi da parte del personale;
g) determinazione della misura degli emolumenti del Presidente, dei revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative;
h) stato giuridico ed economico del personale dipendente.
Copia delle dette deliberazioni è contemporaneamente trasmessa all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ed all'Assessore alle Finanze.

Art. 25
Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non comprese nell'articolo precedente sono trasmesse trimestralmente all'Assessore all'Industria e Commercio ed all'Assessore alla Agricoltura e Foreste.