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Legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35

Spese e contributi per favorire le attività editoriali di interesse regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per favorire lo sviluppo in Sardegna di attività editoriali aventi per scopo la pubblicazione di opere a carattere regionale, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi a case editrici aventi la sede legale nella Regione, la produzione libraria delle quali sia rivolta a far conoscere la Sardegna nella sua storia, nella sua arte, nei suoi problemi e nelle sue realizzazioni.

Art. 2
I contributi e i sussidi di cui all'art. 1 possono essere erogati:
a) sotto forma di acquisto di esemplari di opere già pubblicate, da destinarsi alle pubbliche biblioteche della Regione, con particolare riguardo a quelle scolastiche e popolari;
b) sotto forma di concorso nelle spese per la pubblicazione di opere rispondenti ai fini indicati nell'art. 1.

Art. 3
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono essere rivolte all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e corredate del catalogo delle opere di cui si propone l'acquisto.

Art. 4
Le domande intese ad ottenere il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 2 devono essere rivolte all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e corredate:
1) di copia delle opere che si intendono pubblicare;
2) del preventivo delle spese necessarie per la pubblicazione. Il contributo non potrà superare il 40 per cento della spesa; nel caso che la pubblicazione contenga illustrazioni, la misura del contributo stesso potrà essere elevata fino al 50 per cento.

Art. 5
L'acquisto di esemplari delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 è disposto con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione su conforme parere della Giunta medesima. Il decreto dovrà indicare il numero degli esemplari delle opere da acquistare e l'ammontare della spesa relativa.

Art. 6
I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 2 sono disposti con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, su conforme parere della Giunta medesima, e saranno liquidati dietro presentazione di un esemplare delle opere pubblicate, sempre che la pubblicazione sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

Art. 7
Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per l' attuazione della presente legge.

Art. 8
La spesa fa carico al capitolo 99 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 2 aprile 1953