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Legge Regionale 17 maggio 1957, n. 20

Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Legge Regionale 17 maggio 1957, n. 20

Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Ai sensi degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, può essere indetto referendum popolare rispettivamente per:
a) deliberare l’abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci;
b) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle provincie;
c) esprimere il parere su un progetto di modificazione del predetto Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 2
Nel caso di cui alla lett. a) dell’art. 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori.

Art. 3
La richiesta di referendum da parte dei Consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dello atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l’abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni.
Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

Art. 4
La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul frontespizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede l’abrogazione. Il promotore presenta istanza al Cancelliere della Corte d'Appello della
Sardegna il quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'Appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni. Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore.
Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'Appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di Pretura o dal segretario comunale.
La autenticazione deve contenere l’indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio;
in questo caso, oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio.
Gli elettori che non sappiano o non possano firmare possono formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della Pretura, il quale redigerà verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare.
Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l’iscrizione nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

Art. 5
Il deposito nella cancelleria della Corte d' Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all’art. 4 e può essere effettuato da uno dei richiedenti.
Il Cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti.

Art. 6
Il Presidente della Corte d' Appello entro cinque giorni dal deposito della richiesta designa una sezione della Corte medesima che assume le funzioni di “ufficio per il referendum popolare”.
L’ufficio, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all’art. 4, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.
Qualora non sia stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l’ufficio ne dà immediatamente atto con propria ordinanza che viene affissa nell’albo della Corte d'Appello e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata e non sia decorso almeno un anno dalla data ella ordinanza stessa.

Art. 7
Se è stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l’ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.
Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l’ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.
I risultati della verifica vengono riepilogati dall’ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.
Quando è raggiunto il numero di diecimila richieste valide l’ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo.
La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.
Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.
Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di diecimila l’ufficio ne dà atto con ordinanza secondo le modalità e gli effetti previsti dall’art. 6.

Art. 8
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 7, ovvero dalla trasmissione della richiesta di cui all’art. 3, o dalla deliberazione di cui all’art. 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi cinque giorni.
La effettuazione del referendum deve essere fissata tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione. Non può però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di effettuazione di un altro referendum o dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle due Camere, del Consiglio
regionale e dei Consigli provinciali e comunali.
Qualora siano stati richiesti due referendum per la abrogazione di leggi diverse il Presidente ne ordina l’unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine la indizione del referendum deve avvenire entro
dieci giorni dall’ordinanza relativa alla richiesta del secondo referendum. Non potendo svolgersi più di due referendum in una medesima convocazione di elettori, gli altri referendum, eventualmente richiesti, sono rinviati a successive convocazioni, rispettandosi l’ordine cronologico delle ordinanze di cui all’art. 7.

Art. 9
Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.
Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l’elettore appartiene, il luogo, il giorno e l’ora della votazione, e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell’ufficio elettorale all’atto dello esercizio del voto.
Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

Art. 10
In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l’elezione del Consiglio regionale.

Art. 11
Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.
La sezione centrale contiene l’indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l’abrogazione;
nella sezione posta a sinistra, è scritta, in colore verde, la parola "abrogazione " e in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole "non abrogazione">.
Nel caso che il referendum debba svolgersi per due leggi, all’elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi. L’elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.
L’elettore esprime il voto favorevole all’abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Art. 12
Il Tribunale, con sede nel capoluogo della provincia, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l’intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

Art. 13
Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori
che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella provincia stessa.
Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l’altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d' Appello della Sardegna, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

Art. 14
Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all’accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente
proclamazione dei risultati del referendum.
Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 15
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all’art. 13 ai Tribunali indicati nell’articolo medesimo o alla Corte d'Appello, decide quest' ultima nella pubblica adunanza di cui all’articolo precedente, prima dell’accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 16
Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l’avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del referendum.

Art. 17
L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18
Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e non può proporsi richiesta di referendum per
l’abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni.

Art. 19
La procedura per il referendum è sospesa se, in qualunque momento, la legge, l’atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono abrogati.
La sospensione è disposta con ordinanza dell’ufficio centrale da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i Presidenti dei Tribunali che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. E' disposta con ordinanza della Corte d' Appello, composta come all’art. 14, se l’abrogazione intervenga successivamente.

Art. 20
Nel caso previsto dalla lett. b) dell’art. 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute
dagli articoli 28 e 29 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15 della presente legge.
Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.

Art. 21
Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall’Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l’indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle province, nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola "SI" e in quella a destra, in colore rosso, la parola "NO".
Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito.
L’elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Art. 22
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai medesimi.

Art. 23
Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Art. 24
Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell’approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.
La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il sessantacinquesimo giorno successivo alla data dell’approvazione di cui al precedente comma.

Art. 25
Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall’Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E ed F allegate alla presente legge.
Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l’indicazione della proposta modifica dello Statuto speciale per la Sardegna; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola "SI" ed in quella a destra, in colore rosso, la parola "NO".
L’elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Art. 26
Le spese per l’applicazione della presente legge fanno carico al cap. 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 1957, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 27
Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari li 1º luglio 1957

Art. 28
Titolo dedotto
Modelli delle schede per referendum popolari della Regione Sardegna.