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Legge Regionale 15 maggio 1951, n. 20

Provvidenze a favore delle imprese di navigazione
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito presso la sezione autonoma di Credito industriale del Banco di Sardegna, a carico di Bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di antecipazioni a favore di imprese regionali che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili. Per l' amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell' art. 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del Tesoro.

Art. 2
Le anticipazioni di cui all' Art. precedente possono essere accordate ad imprese di navigazione di preminente interesse regionale con sede legale e domicilio fiscale nonchè porto d' armamento in Sardegna, aventi per oggetto della propria attività la gestione di servizi di navigazione di particolare importanza per i traffici tra i porti sardi e tra la Sardegna e gli scali fuori dell' Isola.

Art. 3
Le anticipazioni di cui alla presente legge possono essere accordate, nei limiti di cui alla lettera a) del successivo art. 5, alle imprese regionali anche se ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n.75, recante: <<Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento>> e successive modificazioni.

Art. 4
Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori o alle forniture cui si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario. Per le imprese ammesse ai benefici di cui all' art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, le anticipazioni saranno accordate su presentazione della comunicazione ministeriale che le ammette ai benefici stessi.

Art. 5
Le anticipazioni non potranno superare; a) la misura del 20 per cento se si tratta di costruzioni, trasformazioni, modificazioni, e riparazioni per le quali il richiedente sia stato ammesso a godere dei benefici di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75; b) la misura del 60 per cento in tutti gli altri casi.

Art. 6
Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 4,50 per cento in ragione d' anno nel caso previsto dalla lettera a) dell' Art. 5, ed al 3,50 per cento nel caso previsto dalla lettera b) dello stesso articolo.

Art. 7
Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad altro istituto da esso delegato, e la concessione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo di cui all' art. 9 dello Statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall' Assessore all' Industria e Commercio di concerto con l' Assessore alle Finanze e con quello ai Trasporti. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell' Assessore alle Finanze di concerto con quello all' Industria e Commercio e con l' Assessore ai Trasporti, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 8
I crediti derivanti dalle antecipazioni di cui alla presente legge devono essere garantiti da ipoteca su navi o da altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 9
La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo all' entrata in effettivo esercizio della nave mercantile per la quale è stata concessa l' antecipazione. Le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto di esecuzione di cui all' art. 7, ultimo comma, o con successivo decreto dall' Assessore alle Finanze di concerto con l' Assessore all' Industria e Commercio e con quello ai Trasporti. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

Art. 10
Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico - amministrativo e contabile sull' impiego e sulla destinazione delle somme antecipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell' esatto impiego delle somme concesse, o nell' adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna proporrà all' Assessore alle Finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall' Assessore alle Finanze di concerto con l' Assessore all' Industria e Commercio e con quello ai Trasporti. Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia promuovere direttamente o richiedere dall' Autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o d' urgenza, riferendone immediatamente all' Assessore alle Finanze.

Art. 11
L' Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all' art. 1 della presente legge.

Art. 12
Per la costituzione del fondo di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1951. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo. Al fondo predetto saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dal Banco quale risulterà dalla convenzione di cui all' art. 11. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 7 ottobre 1952