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Legge regionale 22 novembre 1950, n. 62

Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito l'Ente Sardo Industrie Turistiche avente personalità giuridica e gestione autonoma sotto la vigilanza della Regione, regolato dall'annesso statuto, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2
Per costituire il capitale iniziale è autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Ente di lire 30.000.000 da imputarsi in Bilancio come segue:
lire 10.000.000 mediante storno dal capitolo 84 al capitolo 86 del bilancio 1950;
lire 20.000.000 nel capitolo del Bilancio 1951 corrispondente al capitolo 86 del bilancio 1950.

Art. 3
E' autorizzata la concessione di un contributo annuale a favore dell'Ente, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle iniziative che l'Ente svolgerà. Per il corrente esercizio il contributo è fissato in lire 5.000.000, da imputarsi nel capitolo 86 del Bilancio.

Art. 4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 4 gennaio 1951

Allegato 1
Statuto dell'Ente Sardo Industrie Turistiche

Art. 1
L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

Art. 2
L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha il compito di promuovere ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna; diffondere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell'Isola; incoraggiare le iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di carattere igienico - sanitario, artistico e di altra specie; promuovere la istituzione di corsi o scuole e la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni professionali nell'interesse del turismo; raccogliere notizie ed informazioni relative al turismo regionale, nazionale ed internazionale; studiare e proporre al Governo Regionale provvedimenti diretti ad incrementare le attività turistiche nell'Isola con particolare riguardo al movimento dei forestieri. Ove manchi o sia deficiente la iniziativa privata, e non sia possibile provvedere con imprese autonome promosse dall'Ente, questo potrà in via eccezionale assumere la gestione di stabilimenti ricettivi o termali in Sardegna, mediante sub concessioni a terzi di provata capacità tecnica finanziaria che forniscono adeguata garanzia.

Art. 3
L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede: con le rendite patrimoniali; con gli utili dei servizi; con gli eventuali contributi disposti dalla Regione e dallo Stato; con le oblazioni volontarie o donazioni; con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente statuto.

Art. 4
Le operazioni di cui all'ultimo alinea del precedente articolo, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Regionale con l'osservanza dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5
Sono organi dell'Ente:
il Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio dei Sindaci.

Art. 6
Il Presidente dell'Ente è nominato dalla Giunta Regionale mediante decreto del suo Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da un Consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino della Regione. Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di Amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima, previa designazione fatta per tre membri rispettivamente dall'Assessore al Turismo, dall'Assessore alle Finanze e dall'Assessore all'Industria e Commercio, e per tre membri dalle Camere di Commercio dell'Isola. Il Direttore Generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione del Consiglio medesimo.

Art. 8
Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e alla fine dell'esercizio, ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando non meno di tre Consiglieri o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta. La convocazione ha luogo mediante avviso a domicilio dei Consiglieri da inviare non oltre il settimo giorno precedente quello della adunanza, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Il termine di convocazione, in caso di urgenza, è ridotto a tre giorni. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a cura del quale sarà trasmesso, in copia, all'Assessorato al Turismo.

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione:
a) - stabilisce le iniziative da promuovere e i provvedimenti da adottare per attuare le finalità dell'Ente;
b) - approvare i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi annuali;
c) - nomina il Direttore Generale, fissandone le attribuzioni e la retribuzione, e designa annualmente il funzionario che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento; provvede alla nomina ed al movimento del personale di concetto ed alla destituzione del personale di qualsiasi grado, sentito l'interessato;
d) - delibera la partecipazione a Società per azioni o a responsabilità limitata che svolgono attività turistiche di interesse Regionale;
e) - autorizza le azioni giudiziarie, in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a commissioni, arbitri, ecc.; con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare. Il Presidente può provvedere direttamente nelle procedure per realizzo di crediti ordinari e per provvedimenti conservativi e d'urgenza.
f) - dispone l' ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;
g) - determina le indennità del Presidente, gli emolumenti dei Sindaci, le medaglie di presenza dei Consiglieri e le diarie e trasferte relative;
h) - approva gli atti eccedenti l' ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.

Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la istituzione di sedi, agenzie rappresentanze e la nomina di corrispondenti, fissandone la competenza ed i relativi regolamenti. La istituzione di sedi e agenzie è sempre considerata atto accedente l' ordinaria amministrazione.

Art. 11
L'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono predisposti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione della Giunta Regionale.

Art. 12
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato al Turismo per l'approvazione. Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dall'approvazione, o dopo trascorsi 15 giorni da quello della sua ricezione senza che l'Assessorato abbia comunque interloquito. Il bilancio preventivo ed il conto consultivo devono essere sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale.

Art. 13
Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati, con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle Finanze. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dai Sindaci stessi. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni del Codice Civile sui Sindaci.

Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al Turismo, previa deliberazione della Giunta Regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta Regionale può nominare un commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 16
La gestione amministrativa e contabile dell'Ente ha inizio il 1º gennaio ed ha termine il 31 dicembre. Degli utili netti della gestione almeno il 20 per cento sarà destinato ai fondi di riserva, ed il rimanente ad incrementare le attività dell'Ente.

Art. 17
In caso di scioglimento, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente sarà totalmente devoluto alla Regione.