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Legge regionale 05 dicembre 1950, n. 66

Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del Bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera dell'Isola, compresa quella a carattere artigianale, purchè tecnicamente organizzata. Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del Tesoro.

Art. 2
Le anticipazioni di cui all'art. 1 possono essere accordate:
a) - per la costruzione, la ricostruzione, il riattivamento, l'ampliamento di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero;
b) - per l'acquisto, la rinnovazione, il rimodernamento delle attrezzature tecniche relative;
c) - per l'acquisto di scorte destinate allo svolgimento della normale attività di trasformazione fondiaria.

Art. 3
Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra, od altre cause di forza maggiore, e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 4
Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario. Esse non potranno superare il 60% della spesa preventiva riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di lire 12 milioni per le operazioni previste nelle lettere a) e b) dell'art. 2 e di lire 4.000.000 per le operazioni previste nella lettera c) dello stesso articolo. In favore delle cooperative legalmente costituite la misura massima delle anticipazioni potrà essere elevata al 70% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile.

Art. 5
Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50% in ragione d'anno.
Art. 6
Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad altro istituto da esso delegato, corredate dei documenti di cui all'art. 4 e da un deposito per le spese di istruzione della pratica. La concessione sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco di Sardegna, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore alle Finanze e con l'Assessore all'Agricoltura e Foreste. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle Finanze, di concerto con quello alla Industria e Commercio, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 7
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili o da altra garanzia riconosciuta valida.

Art. 8
La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di nove rate annuali a partire dal terzo anno successivo alla completa somministrazione dei fondi se si tratta delle anticipazioni previste nelle lettere a) e b) dell'art. 2, ed in due rate semestrali a partire dalla scadenza del diciottesimo mese dalla avvenuta somministrazione se si tratta delle anticipazioni previste nella lettera c) dell'art. 2. Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art. 6, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle Finanze, di concerto con quello alla Industria e Commercio. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

Art. 9
Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle Finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle Finanze di concerto con quello all'Industria e Commercio. Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo e d'urgenza riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

Art. 10
L' Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 11
Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a carico del capitolo 123 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incrementare il fondo.

Art. 12
Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni ed il costo del servizio prestato dal Banco quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 10.

Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 21 febbraio 1951.