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Legge Regionale 23 novembre 2012, n.23

Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).
LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 23

Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.51 del 26 novembre 2012.
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2000

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), è inserito il seguente periodo "Il CREL prosegue la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi componenti.".

Art. 2
Disposizioni per il contenimento della spesa e modifica all'articolo 18
della legge regionale n. 6 del 2004

1. Il gettone di presenza attribuito ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ivi compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 18, comma 15 ter, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è ridotto del 10 per cento.
2. Analoga riduzione del 10 per cento è stabilita per la misura del compenso forfettario attribuito al presidente del CREL ai sensi dell'articolo 18, comma 15 bis, della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
3. Al comma 15 ter dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004 introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, dopo le parole "per la partecipazione alle sedute dell'organismo" è inserito il seguente periodo "e per la partecipazione alle sedute delle commissioni istituite nel rispetto del regolamento interno del medesimo organo.".
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare i compensi, le indennità e i rimborsi dei componenti del CREL, ivi compreso il presidente, in corrispondenza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sopravvenuta.

Art. 3
Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000, è inserito il seguente periodo "Il regolamento può disciplinare la decadenza dei singoli componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 novembre 2012

Cappellacci