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Legge regionale 1 giugno 2006, n. 8

Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale. sovranità del popolo sardo.
LEGGE REGIONALE 1 giugno 2006 n. 8

Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale. sovranità del popolo sardo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 18 del 1 giugno 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Integrazioni alla legge regionale
17 gennaio 2005, n. 2
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, è aggiunto il seguente:
“Art. 3 bis
Composizione e funzionamento dei seggi elettorali 1. Nel secondo turno dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori – di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.
3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.”.

Art. 2
Interventi per favorire
la partecipazione elettorale

1. I contributi di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 (Agevolazioni del voto dei cittadini sardi residenti all’estero) e successive modifiche e integrazioni, sono erogati anche agli elettori sardi emigrati all’estero che, rientrati in Sardegna per esercitare il diritto di voto, non abbiano potuto votare a causa del rinvio della data delle consultazioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Regione, emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata.
2. La presente disposizione si applica anche alle consultazioni elettorali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S02.014 del bilancio della Regione per l’anno 2006.

Art. 3
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13

1. Alla legge regionale n. 13 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole “ordinamento degli enti locali”, è aggiunta la seguente frase: “nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6”;
b) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: “Art. 5 bis Competenze della Regione
1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell’articolo 2, esercitate dalla Regione.”.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trento, addì 1 giugno 2006

Soru