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Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014).
LEGGE REGIONALE n.7 del 21 gennaio 2014

Fonte: Supplemento ordinario n.1 - Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014). del 23/01/2014

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato.

2. La Regione, gli enti e le agenzie da essa dipendenti o comunque partecipati provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi.

3. La revisione dei residui deve evidenziare:

a) per i residui attivi quelli correlati a entrate certe, di dubbia o difficile esigibilità e inesigibili o insussistenti; il residuo attivo è insussistente quando viene riscontrata la carenza degli elementi costitutivi del relativo accertamento, inesigibile quando è accertata l'impossibilità o la non economicità dell'azione amministrativa di riscossione;

b) per i residui passivi, anche perenti, gli impegni formali correlati a obbligazioni giuridicamente vincolanti e perfezionate; l'impegno si definisce formale quando risponde ai requisiti disposti dall'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche e integrazioni;

c) per i residui attivi certi e di dubbia o difficile esazione e per i residui passivi formali rispettivamente, la data di scadenza dell'obbligazione attiva (esigibilità della riscossione) e passiva (esigibilità del pagamento).

4. A seguito della revisione di cui al comma 2, entro i successivi trenta giorni, i centri di responsabilità competenti provvedono a disporre, con propria determina, la minore entrata dei residui attivi dichiarati inesigibili o insussistenti e l'economia di spesa per i residui passivi, anche perenti, dichiarati non formali e a confermare la permanenza dei restanti individuandone la rispettiva scadenza.

5. L'esito della revisione di cui al comma 4 è trasmesso al Consiglio regionale; la Commissione consiliare competente esprime un parere entro quindici giorni.

6. I residui attivi e passivi motivatamente confermati ai sensi del comma 4 sono contestualmente riallocati, in via sperimentale, in ragione dell'annualità di scadenza.

7. Le autorizzazioni di spesa riferite a trasferimenti o erogazione di contributi in qualsiasi forma previsti a favore di soggetti pubblici e privati determinati o quantificati con legge sono da intendersi quale misura massima degli stanziamenti iscritti in bilancio (allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006).

8. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della medesima legge, sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002) Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2014 euro ---

2015 euro ---

2016 euro ---

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2014 euro 30.000.000

2015 euro 30.000.000

2016 euro 30.000.000

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2014-2016 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2014-2016, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2014-2016, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.

12. È sospesa per l'anno 2013 l'applicazione dell'articolo 60, comma 12, della legge regionale n. 11 del 2006 relativamente alla conservazione dei fondi regionali a destinazione vincolata non impegnati correlati a entrate riscosse.

13. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2013 n. 12 (legge finanziaria 2013), relativi alla comunicazione non comporta la revoca ope legis del finanziamento purché sia rispettato il termine ultimo stabilito dalla medesima disposizione. Tale termine è prorogato di ulteriori sei mesi per i finanziamenti destinati a opere pubbliche in esecuzione diretta, in delega e/o in concessione il cui progetto richieda il rilascio di pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla osta da parte delle competenti strutture statali e regionali. Sono altresì prorogati di pari periodo i finanziamenti a favore degli enti locali per i servizi di progettazione, di protezione civile e di definizione del rischio e del pericolo idrogeologico.

14. Le risorse rinvenienti dall'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, dal fondo di competitività e sviluppo, nonché quelle di cui al comma 8, lettera b), possono essere utilizzate per anticipare gli interventi della programmazione operativa 2014-2020 nelle more dell'approvazione della stessa e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune.

15. La somma anticipata dalla Regione per gli interventi emergenziali connessi alla strada statale Sassari-Olbia, presente nella contabilità speciale n. 5440 presso la Tesoreria provinciale dello Stato, da riversarsi sul bilancio regionale ai sensi dell'ordinanza del Commissario governativo per la Sassari-Olbia n. 1085/125 del 31 dicembre 2012, è trasferita direttamente nel bilancio dell'ente territorialmente competente alla realizzazione dell'intervento di adeguamento funzionale della strada provinciale n. 63 bivio Chilivani-bivio Mores.

16. Al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013, dopo le parole "SFIRS Spa", sono aggiunte le seguenti: "e della società in house BIC Sardegna Spa".

17. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013, le parole "sono compensati a valere sui" sono sostituite dalle parole: "sono detratti dai".

18. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), confluisce nel capitolo SC01.0001 dell'UPB S01.01.001.

19. Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio 2013 in conto delle UPB S04.03.005, UPB S04.03.006 (cap. SC04.0439, SC04.0440), UPB S04.08.012 (cap. SC04.2219, SC04.2220, SC04.2236) e UPB S04.08.013 (cap. SC04.2243) sono conservate in conto residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio 2014.

20. Alle somme sussistenti in conto residui relative alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e di prima messa in sicurezza nei comuni interessati da eventi alluvionali, in esecuzione diretta, in delega e/o in concessione, il cui progetto richieda il rilascio di pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla osta da parte delle competenti strutture statali e regionali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013; le relative somme sono conservate nel conto residui fino al completamento delle opere medesime.

21. Le somme sussistenti in conto residui dell'UPB S04.05.002 (cap. SC04.1155 - Fondo per interventi di tipo ambientale) permangono fino alla completa attuazione del programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 44/56.

22. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di cui all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, è mantenuta in conto residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

23. Le somme sussistenti nel conto dei residui, ancorché impegnate, e quelle stanziate in conto dell'UPB S06.03.024 - cap. SC06.0690, possono essere utilizzate anche per la copertura degli stessi oneri sostenuti per l'attività svolta nell'esercizio 2013, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale n. 12 del 2013.

24. Le somme sussistenti nel conto residui all'UPB S05.01.001 riferite all'annualità 2011 e 2012 e rendicontate entro il 2013, così come quelle dell'annualità 2013 rendicontate entro il 2014, possono essere impegnate e utilizzate per le medesime finalità fino al 31 dicembre 2014.

25. Le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2012, permangono in conto residui per essere utilizzate fino a tutto l'esercizio 2015 per le medesime finalità (UPB S04.10.004).

26. Le somme sussistenti in conto residui sul capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) permangono fino alla definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e, comunque, sono utilizzate non oltre il termine del 30 giugno 2015, pena la decadenza del finanziamento.

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni confluisce nel fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. Qualora entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), il personale delle soppresse comunità montane è comunque assegnato d'ufficio agli enti locali territoriali con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il decreto è adottato entro i successivi sessanta giorni e dispone l'inquadramento presso un ente locale territoriale nel cui organico vi sia disponibilità nella corrispondente qualifica funzionale già posseduta nella comunità montana di provenienza.

28. A decorrere dall'anno 2014 i trasferimenti a favore degli enti locali rinvenienti dall'articolo 4, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), confluiscono nel fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

29. I trasferimenti regionali, nonché le correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS, sono esclusi dal saldo obiettivo del patto di stabilità.

30. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materie di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie) è prorogato al 31 dicembre 2014; nello stesso comma, nell'ultimo periodo, le parole "e la relativa popolazione sia almeno di 3.000 abitanti" sono soppresse.

31. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), gli enti locali della Sardegna possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica regionale per la gestione di procedure di gara e dell'elenco telematico degli operatori economici previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale.

32. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali.

33. Le risorse assegnate per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) e successive modifiche ed integrazioni, sono impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza del finanziamento.

34. Il termine di inizio degli interventi finanziati dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), è prorogato di un ulteriore anno.

35. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014 e successivi".

Art. 2
Disposizioni nel settore sociale e del lavoro

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è stimata in complessivi euro 617.310.000 in ragione di euro 202.770.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:

a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

b) programma "Ritornare a casa";

c) azioni di integrazione socio-sanitaria;

d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

I comuni, anche nelle forme associative previste dalle leggi di riferimento, e le ASL garantiscono, per le parti di rispettiva competenza, che le somme del fondo siano erogate puntualmente e prioritariamente. A tal fine procedono alla programmazione in ambito sociale con cadenza triennale comprendendo anche la propria compartecipazione dove disposta da norme e/o accordi in materia. L'assunzione degli impegni da parte della Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali e nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, è subordinata alla presentazione dei programmi triennali da parte dei comuni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, definisce le modalità e i criteri per la presentazione dei programmi. La Regione annualmente verifica la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e qualora, in sede di controllo, siano accertate economie di spesa queste sono compensate con la successiva erogazione (UPB S05.03.005 e UPB S05.03.007).

2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato nell'anno 2014, ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all'UPB S05.01.001, sino all'importo di euro 10.000.000 la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, risulti carente.

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e anni successivi, una spesa valutata in euro 250.000 per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.009).

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2013, è autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007).

5. A decorrere dall'anno 2014 le autorizzazioni di spesa di cui all'UBP S05.03.005, SC05.0612 e SC05.0606 sono classificate spese obbligatorie e i relativi importi, salvo il rispetto delle assegnazioni a ciascun avente diritto stabilite nelle leggi istitutive del beneficio, restano invariati e fissi per ogni triennio di spesa.

6. È autorizzata per gli anni 2014 e successivi la complessiva spesa di euro 1.305.000 a sostegno delle attività istituzionali degli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale previsti dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale n. 6 del 2012 e dall'articolo 72 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), (UPB S05.03.005). Per i seguenti organismi il contributo annuale è così determinato:

a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili euro 300.000;

b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro euro 140.000;

c) Comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti euro 102.000;

d) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna euro 74.000.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nei termini e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013.

8. Le risorse stanziate nell'anno 2014, pari a euro 30.000.000, da integrarsi con le risorse rinvenienti dalla programmazione 2014-2020, nel fondo per l'occupazione e iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 sono finalizzate a un programma straordinario per il lavoro, da concertare con il partenariato sociale, prioritariamente destinato alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a quelle giovanili e femminili. Tale fondo è inoltre destinato alla salvaguardia delle emergenze occupazionali. Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale può utilizzare le risorse del Fondo per anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale.

9. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è inserito il seguente:

"Art. 42 bis (Interventi urgenti per favorire l'imprenditorialità femminile)
1. La Regione promuove la capacità imprenditoriale femminile mediante misure di sostegno economico sia sotto forma di contributo, sia sotto forma di agevolazioni per l'accesso al credito; le misure possono essere riconosciute anche in concorso fra loro e complessivamente possono coprire fino al 100 per cento del valore complessivo dell'iniziativa.

2. Alle misure possono accedere le imprese femminili di nuova costituzione, ovvero, per il loro consolidamento, quelle già esistenti che promuovano nuova e aggiunta occupazione.

3. Le misure sono erogate alle imprese il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 60 per cento da donne, ovvero, per le società di persone, i cui soci siano per almeno due terzi donne e una di queste rivesta il ruolo di amministratrice della società; possono riguardare tutti i comparti economici esclusi quelli definiti sensibili dai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti.

4. Il contributo non può superare gli euro 50.000; l'agevolazione per il finanziamento è riconosciuta nella misura massima di 20.000 euro. È possibile ricorrere al solo beneficio economico, se l'iniziativa è contenuta entro i limiti indicati nel presente comma.

5. Le modalità di accesso all'intervento sono approvate dalla Giunta regionale mediante l'adozione di uno specifico avviso pubblico.".

10. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 9 è autorizzata nell'anno 2014 una spesa valutata in euro 5.000.000 (UPB S06.03.025).

11. È autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 15.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S05.03.007).

Art. 3
Semplificazione e contenimento della spesa

1. Gli obblighi di contenimento della spesa previsti per la Regione da disposizioni statali o regionali si applicano, con le stesse modalità e misure, agli enti o società da essa dipendenti o partecipati di qualunque forma giuridica e, in quanto a esse applicabili, alle aziende del Servizio sanitario regionale.

2. Ai fini del coordinamento delle attività di indirizzo, di programmazione, di contenimento e razionalizzazione finanziaria delle risorse relative agli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni è istituito, a favore del datore di lavoro - Amministrazione regionale - che provvede alla sua regolamentazione, un fondo unico con una dotazione annua valutata in euro 1.500.000 (UPB S01.02.003). Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede, sulla base delle attività previste nel cronoprogramma annuale di intervento e delle sue integrazioni, alla ripartizione delle risorse a favore degli Assessorati competenti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio).

3. Ai fini del contenimento della spesa e di uniformare il trattamento economico del comparto anche in adempimento a quanto stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie), è soppresso.

Art. 4
Personale dell'Ente foreste

1. Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Sardegna, l'Ente foreste è autorizzato a procedere alla stabilizzazione annuale dei propri dipendenti aventi rapporto semestrale, attraverso una graduazione triennale del contingente per un massimo di 500 unità annue, nel rispetto dell'equilibrio territoriale di provenienza del personale interessato. A tal fine il finanziamento all'Ente foreste è incrementato di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (UPB S04.08.007).

Art. 5
Autorizzazioni di spesa

1. Le risorse stanziate, nell'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la competitività, pari a euro 40.000.000 sono prioritariamente destinate alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, ai Programmi integrati d'area (PIA) e a interventi di fiscalità di sviluppo. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale appositi disegni di legge (UPB S01.03.010).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 (Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna), è autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 2.500.000 (UPB 01.05.002).

3. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste dal Piano di bacino, dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione, dal Piano stralcio delle fasce fluviali, di competenza dei comuni, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 300.000 per la stipula di apposita convenzione con l'Ordine dei geologi della Sardegna, per l'individuazione di professionisti da destinare ai comuni privi di professionalità idonee. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e prevede anche l'utilizzo di risorse umane dell'Amministrazione regionale a favore dei medesimi comuni (UPB S01.06.001).

4. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti con il Patto dei sindaci e il Patto delle isole dell'Europa è autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di euro 50.000 per la realizzazione delle attività e degli eventi diretti a incentivare sul territorio regionale azioni volte al risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili (UPB S04.07.007).

5. Una quota non inferiore a euro 300.000 annui a valere sull'UPB S02.04.001, (cap. SC02.1004), è destinata allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione IMC Centro marino internazionale onlus.

6. All'articolo 1, comma 42, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), l'importo di euro 160.000 è incrementato di euro 50.000 (UPB S01.02.003).

7. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e integrazioni, è determinato per l'anno 2014 in euro 578.500.000 in ragione di euro 510.300.000 a favore dei comuni; euro 68.200.000 a favore delle province, di cui euro 500.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).

8. È autorizzata la spesa complessiva di euro 14.400.000, in ragione di euro 4.800.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per l'affidamento del servizio aereo regionale di lotta agli incendi boschivi (UPB S04.08.013).

9. È autorizzato, per l'anno 2014, un contributo straordinario di euro 455.000 a favore della comunità montana del Goceano, per la discarica di Bono, località "Monte Pazza" (UPB S04.06.001).

10. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per gli interventi previsti nell'accordo di programma per la realizzazione di un progetto di tutela e sviluppo coerente con il "Piano di gestione del SIC" Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2009, n. 55/14 (UPB S04.08.002 - cap. SC04.1753).

11. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 20.000.000 destinata a un fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. Il fondo è destinato al ristoro dei danni sul campo subiti dalle colture in atto certificati con perizia di professionista abilitato. Le richieste di risarcimento sono direttamente presentate ai competenti uffici dell'ARGEA che provvedono all'autorizzazione della liquidazione. La perizia è sottoposta, per la verifica di veridicità, al controllo dell'ARGEA alla quale è demandato il compito di avviare le procedure sanzionatorie conseguenti alle dichiarazioni mendaci (UPB S06.04.006).

12. È autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 1.000.000 per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.04.009).

13. Per i maggiori oneri derivanti, per l'anno 2013, dalle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), - Programma operativo di assistenza tecnica annualità 2013 dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) e delle Associazioni provinciali allevatori (APA), è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.400.000. La ripartizione delle risorse programmate è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (UPB S06.04.009).

14. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 30, della legge regionale n. 12 del 2013, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 200.000 (UPB S06.03.009 - S06.02.006).

15. Per la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. (UPB S06.02.002)

16. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 40.000.000 per la progettazione e attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio. Il relativo programma approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tiene conto di un elenco di priorità predisposto dal servizio regionale competente in materia di protezione civile in coerenza con le indicazioni del Piano di assetto idrogeologico (PAI) previo parere della competente Commissione consiliare (UPB S04.03.004).

17. Per la realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000 a favore dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, in ragione di euro 750.000 per l'anno 2014, di euro 1.800.000 per l'anno 2015, di euro 450.000 per l'anno 2016 (UPB S07.04.002 - cap. SC07.0366).

18. Per la messa in sicurezza degli edifici di culto è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 1.500.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S07.10.005).

19. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale, n. 12 del 2013, è autorizzata una spesa valutata in euro 15.000.000 annui sino alla conclusione della procedura di cui al medesimo comma (UPB S06.03.024).

20. Nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è autorizzato nell'anno 2014 lo stanziamento di euro 8.000.000 finalizzato al processo di riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali (UPB S06.03.029).

21. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa aggiuntiva di euro 1.000.000 quale contributo straordinario a favore dei consorzi di garanzia per l'accesso al credito che operano nel settore della cooperazione da erogare ai sensi dell'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008 per l'attività svolta dai consorzi nell'anno 2013 (UPB S06.03.028).

22. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa complessiva di euro 1.500.000 per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico artistico mediante la concessione di contributi ai comuni per edifici di culto. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S03.01.004).

23. Al fine di liberare risorse delle università della Sardegna da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), lo stanziamento iscritto in conto del fondo previsto dall'articolo 3 della medesima legge, è utilizzato quale contributo a favore delle università medesime per gli oneri dalle stesse sostenuti per il personale universitario che opera presso le aziende ospedaliere universitarie ed è ripartito per il 65 per cento a favore dell'Università degli studi Cagliari e per il 35 per cento a favore dell'Università degli studi di Sassari. Tale contributo è erogato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale (UPB S02.01.009).

24. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa complessiva di euro 300.000 per la ristrutturazione straordinaria del Teatro delle Saline di Cagliari (UPB S05.04.005).

25. All'articolo 5, comma 49, della legge regionale n. 12 del 2013 dopo la parola "supportare" sono inserite le seguenti "le spese di funzionamento e".

26. Per la prosecuzione del piano straordinario regionale di controllo della peste suina africana è autorizzato per l'anno 2014 un contributo straordinario di euro 400.000 a favore dell'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sardegna (UPB S05.02.001).

27. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 500.000 in favore dei comuni della Sardegna destinatari di decreti ingiuntivi relativi ai ricoveri obbligatori di pazienti affetti da grave patologia psichiatrica (UPB S05.03.007).

28. Per favorire la più ampia e agevole accessibilità alle principali sedi universitarie da parte dei cittadini residenti nei comuni delle sedi universitarie e dei rispettivi comuni dell'hinterland, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per le annualità 2014, 2015 e 2016. La spesa è destinata a specifici collegamenti di trasporto pubblico locale, purché integrati operativamente e tariffariamente con le esistenti reti di trasporto che ne possono garantire il più efficace utilizzo (UPB S07.06.001).

29. Le tariffe agevolate in materia di trasporto marittimo locale attualmente in vigore a favore dei residenti nelle Isole di La Maddalena, San Pietro e l'Asinara, sono estese anche agli altri residenti in Sardegna; le relative misure sono previamente notificate alla Commissione europea (UPB S07.06.001).

30. Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale e comunque non oltre il termine del 2 dicembre 2019, i contratti di servizio di cui all'articolo 45, comma 2 bis, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono prorogati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

31. È abrogata la lettera c quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977).

32. I termini previsti dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 18 (Interventi urgenti), sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2014 per le medesime finalità. A tal fine è autorizzata nell'anno 2014 la spesa fino a euro 8.000.000 (UPB S07.06.001).

33. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.400.000 per le attività di promozione del traffico aereo internazionale svolte dalla GEASAR - Società di gestione dell'aeroporto di Olbia (UPB S07.06.001).

Art. 6
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2014, 2015 e 2016 e in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione con effetti finanziari dal 1° gennaio 2014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 gennaio 2014

Cappellacci