Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21

Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora.
LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2014, n. 21

Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.52 del 30 ottobre 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Tepilora.
2. Il Parco naturale regionale di Tepilora comprende le aree di Tepilora e Crastazza nel Comune di Bitti, Sant'Anna nel Comune di Lodè, Usinavà nel Comune di Torpè e il Rio Posada, che attraversa tutti i comuni e sfocia nel Comune di Posada, ed è ubicato in un'area di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, connotata anche dalla presenza di attività antropiche.
3. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.
4. Il parco ha l'obiettivo della salvaguardia, della qualificazione, della valorizzazione e del rafforzamento delle attività agro–silvo-pastorali, promuove ed incentiva l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale, al fine di ottenere produzioni biologiche e di qualità.
5. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora sono:
a) tutelare il patrimonio ambientale del territorio attraverso la realizzazione di interventi di:
1) ripristino e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale, delle zone umide, degli ambienti costieri e riparali, ove degradati, anche al fine di ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat;
2) recupero e salvaguardia delle funzionalità generali del sistema idrologico, nella salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e nell'attuazione di interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
3) contrasto al fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, attraverso la regolamentazione delle attività che comportano la diminuzione del trasporto solido, quali la realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali;
b) promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione della risorsa idrica e fluviale quali:
1) monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversità (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi);
2) organizzazione, anche d'intesa con la Regione e la provincia competente, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali-escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del parco;
c) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità della presente legge, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:
1) promozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, che incentiva forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
2) promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche colturali biologiche e a basso impatto ambientale;
3) regolamentazione della pesca tradizionale, sportiva e professionale;
4) valorizzazione delle aree ripariali del fiume e dell'intero compendio boschivo anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
5) allestimento di infrastrutture ed incentivazione di iniziative per la mobilità lenta;
6) promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
7) agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;
8) promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
9) individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
10) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
d) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.
6. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.
7. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2
Delimitazione del parco

1. Il Parco naturale regionale di Tepilora, di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di Bitti, Lodè, Posada, Torpè, secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:20.000 di cui all'allegato A, che interessa una superficie complessiva pari a 7.877,81 ettari (ha) di territorio di cui rispettivamente: Bitti 4.779 ha; Lodè 1.107,82 ha; Posada 841,42 ha; Torpè 1.149,57 ha.
2. La delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo 11.
3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco, anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi, che conferiscono per le finalità del parco loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.
4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle.

Capo II
Organizzazione del parco


Art. 3
Organi del parco

1. L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel Comune di Bitti.
2. Sono organi dell'ente:
a) l'assemblea del parco;
b) il presidente dell'assemblea;
c) il collegio dei revisori dei conti.
3. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinate dalla presente legge e dallo statuto dell'ente.
4. I membri dell'assemblea e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

Art. 4
Statuto

1. Lo statuto dell'ente, in conformità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.
2. Lo statuto prevede la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.
3. Lo statuto è predisposto dall'assemblea entro sei mesi dalla data d'insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore della difesa dell'ambiente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali.

Art. 5
Assemblea del parco

1. L'assemblea è costituita
a) dal presidente della Provincia di Nuoro o dal legale rappresentante dell'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un suo delegato;
b) dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco;
c) dal presidente dell'Ente foreste della Sardegna o da un suo delegato;
d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.
2. L'assemblea per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti.
3. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, che assume il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento dell'assemblea è effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
4. L'assemblea può eleggere, al proprio interno, un vice presidente secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.
5. All'assemblea compete:
a) formulare gli indirizzi relativamente all'attività tecnica-amministrativa dell'ente parco;
b) predisporre e approvare la proposta di statuto;
c) predisporre il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale ed il regolamento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
d) predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
e) nominare il direttore del parco;
f) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;
g) designare i revisori dei conti.
6. La direzione del parco fornisce all'assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.
7. Alle riunioni dell'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore del parco.
8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono così determinate:
a) 10 per cento alla Regione;
b) 5 per cento alla Provincia di Nuoro o all'ente intermedio di cui al comma 1, lettera a);
c) 5 per cento all'Ente foreste della Sardegna;
d) la restante quota risulta così suddivisa: al Comune di Bitti il 26 per cento, al Comune di Lodè il 18 per cento, al Comune di Torpè il 18 per cento e al Comune di Posada il 18 per cento.
9. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6
Presidente del parco

1. Il presidente del parco eletto ai sensi dell'articolo 5, è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in carica tre anni, e comunque non oltre il mandato nell'ente di provenienza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge.

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti annuali e dei conti consolidati), designati dall'assemblea.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.
5. I revisori operano a titolo onorifico. Possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute.

Art. 8
Direttore del parco

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, è nominato dall'assemblea del parco a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse, presso organismi privati o enti pubblici, possibilmente con esperienze maturate nella gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie; per la nomina del primo direttore del parco le procedure di selezione sono gestite dal comune in cui ha sede legale il parco; successivamente provvede il direttore del parco.
2. Il direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente. Egli può partecipare alla successiva selezione, ma non ricevere l'incarico più di due volte e comunque per non oltre dieci anni complessivamente.
3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali.
4. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza.
5 Il parere di legittimità del direttore è obbligatorio ed è formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti di gestione e su quelli che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 9
Servizi e personale del parco

1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.
2. Il parco può avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.
3. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso deve uniformarsi, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli enti locali.
4. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna, che opera nel territorio del parco, svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Ente foreste della Sardegna.
5. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

Capo III
Programmazione e gestione delle attività del parco


Art. 10
Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
a) il piano del parco;
b) il programma di sviluppo economico e sociale;
c) il regolamento del parco.

Art. 11
Piano del parco: finalità e contenuti

1. Il piano del parco, di seguito denominato piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.
2. Il piano dispone in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree, con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti, in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il parco.
3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

Art. 12
Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica

1. Il piano è predisposto dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti.
3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.
4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati, che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

Art. 13
Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito denominato programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.
2. Il programma è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
4. Il programma ha validità triennale e può essere annualmente aggiornato.
5. Il programma è predisposto ed adottato dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 14
Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, di seguito denominato regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività, da affidare a interventi di occupazione giovanile di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.
3. Nel parco le aree agricole sono spazi a valenza produttiva e paesaggistica, caratterizzati dalla presenza di attività agricole. L'ente parco promuove l'esercizio di tali attività e riconosce tali aree anche come spazi vocati alla fruizione e conoscenza del parco e dei suoi elementi caratteristici. Per le aree agricole, il regolamento persegue in particolare le seguenti finalità:
a) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico del settore rurale;
b) incentivare gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale;
c) favorire il recupero e la riqualificazione edilizia funzionale, attraverso l'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e delle loro pertinenze, anche al fine dell'insediamento di attività di carattere turistico, della creazione di una rete dell'ospitalità diffusa all'interno del parco, e della promozione dell'attività rurale, per favorire la conoscenza del parco stesso;
d) promuovere attività agricole, che garantiscano la conservazione dei paesaggi agrari storici e la continuità ecosistemica, le pratiche agricole tradizionali, le produzioni tipiche di qualità;
e) garantire, nella realizzazione di nuovi fabbricati abitativi e agricolo-produttivi, ove consentiti, il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario.
4. Nel parco sono vietate le attività e le opere che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-pastorali; nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali; l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
b) la modificazione del regime delle acque.
5. È consentita e regolamentata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale.
6. È consentito l'esercizio delle attività di pesca tradizionale, professionale e sportiva disciplinata dal regolamento.
7. È consentita la realizzazione di opere e manufatti a sostegno della pesca e dell'agricoltura, purché consentite dalle norme del PPR e del PAI.
8. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.
9. Il regolamento stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, in particolare per quanto riguarda la lettera a) esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire per l'iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente parco.
10. Il regolamento è predisposto ed adottato dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente entro quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul Buras.

Art. 15
Accordi di programma

1. Il Presidente della Regione promuove, per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), accordi di programma tra Regione, ente parco ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma di sviluppo economico e sociale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
2. La Giunta regionale può promuovere l'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, mediante l'attribuzione di premialità o priorità nei contributi e negli incentivi, già previsti dalla legislazione vigente, nei settori indicati dal citato articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1989.

Art. 16
Ente foreste della Sardegna

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si tiene conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare.
2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione, che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco, sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco, in coerenza con il piano del parco.

Art. 17
Poteri di autotutela dell'ente parco

1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione o trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione, in danno degli obbligati, secondo la procedura di legge, al fine di recuperare le relative spese.

Art. 18
Nulla osta

1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento, il preventivo nulla osta. Esso è rilasciato dal direttore, a richiesta dell'interessato.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente parco o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente parco, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può chiedere integrazioni per una volta sola, e rinviare di ulteriori trenta giorni dal ricevimento delle stesse i termini di rilascio del nulla osta.
4. L'ente parco pubblica, nelle forme previste dalla legge, l'elenco dei nulla osta rilasciati.

Art. 19
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento dell'assemblea ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.
2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.
3. In caso di grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili ed urgenti e può attivare le procedure dei commi 1 e 2.

Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio


Art. 20
Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite da:
a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) contributi dell'Unione europea;
c) contributi della Regione;
d) contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco;
e) contributi e finanziamenti di specifici progetti;
f) lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni e da attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni, ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale.
3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determinata dallo statuto.
4. L'ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Capo V
Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni


Art. 21
Norme di salvaguardia provvisorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
b) raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
c) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
d) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
e) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.
2. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.
3. Nelle aree perimetrate dal PAI si fa riferimento alle Norme tecniche di attuazione dello stesso.
4. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

Art. 22
Gestione faunistica

1. All'interno del parco è vietata l'attività venatoria.
2. Il parco esegue i censimenti e il monitoraggio della fauna selvatica. Gli interventi di gestione della fauna selvatica sono definiti e regolamentati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. A tale riguardo, l'ente parco si dota di un apposito regolamento faunistico.
3. Il parco soccorre la fauna selvatica ferita o in difficoltà e la conferisce al Centro recupero animali selvatici competente per territorio.
4. Il parco promuove attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione, anche volte alla riduzione dei fenomeni di avvelenamento con esche e bocconi, in ossequio all'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2012 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) e alla normativa vigente in materia.

Art. 23
Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

Art. 24
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali


Art. 25
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.

Art. 26
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, sono valutati in euro 250.000 per l'anno 2014 ed in euro 100.000 per l'anno 2015 e successivi.
2. Agli stessi oneri si provvede:
a) per l'anno 2014 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 10, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), iscritte in conto dell'UPB S04.08.002 del bilancio regionale per lo stesso anno;
b) agli oneri per l'anno 2015 e successivi mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'UPB S04.08.005 del bilancio regionale per gli anni 2015 e 2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA
In diminuzione

STRATEGIA 04
UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - investimenti
2014 euro 250.000
UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000

In aumento
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2014 euro 250.000
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S04.08.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 ottobre 2014

Pigliaru