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Legge Regionale 25 novembre 2014, n.24

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.57 del 04 dicembre 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
Promulga

la seguente legge

Capo I
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998


Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è così sostituito:
"1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione.
2 ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale.".

Art. 2
Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 31 del 1998 (Valutazione delle performance)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente
"Art. 8 bis (Valutazione delle performance)
1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
2. In materia di valutazione delle perfomance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:
a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
b) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
c) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
d) grado di difficoltà delle funzioni effettivamente esercitate;
e) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
f) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
g) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
h) motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;
i) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
j) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
k) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono dettagliati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
4. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che rappresenta la soglia al di sotto della quale non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato.
5. La valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno, il quale:
a) esprime una propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e istituti, ai quali compete la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato;
b) effettua un controllo a campione sulle valutazioni svolte dai dirigenti di vertice nei confronti dei dirigenti della struttura da essi diretta;
c) fornisce supporto agli organi di cui alle lettere a) e b) nella definizione dei parametri di valutazione.
6. L'organismo di cui al comma 5 è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ed è formato da tre componenti, dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta regionale ed i relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti. Per l'esercizio delle funzioni l'organismo si avvale delle competenti strutture delle amministrazioni del sistema Regione.
7. Nel sistema Regione l'erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata all'effettiva valutazione da parte degli organi competenti
8. I principi di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione del personale non dirigenziale del sistema Regione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.".
2. La valutazione delle performance dei dirigenti e dei dipendenti del sistema Regione, di cui all'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dal ciclo delle performance per l'anno 2015.
3. I principi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1 della presente legge, si applicano anche in relazione alla valutazione della performance per l'anno 2014.

Art. 3
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 (Istituzione delle strutture)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)
1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.
3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali fino al 30 per cento di quelle istituite.
4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.
5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.
6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.
7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.
8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.
9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unità di progetto di cui all'articolo 26, dell'individuazione delle necessità della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonché di una più efficiente generale gestione delle risorse umane, è istituita la banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non all'interno dell'Amministrazione regionale, nonché il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti.".

Art. 4
Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998
(Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)
1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.
2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:
a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni.".

Art. 5
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1989
(Posizioni dirigenziali di staff e ispettive)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Posizioni dirigenziali ispettive)
1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.".

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 15 e modifica dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998
(Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentiti gli assessori competenti, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta regionale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo.".
2. Il comma 01 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

Art. 7
Inserimento dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 31 del 1998
(Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)
1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:
a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.
2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio.".

Art. 8
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998
(Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti)
1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.
2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).
3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.
4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione.".

Art. 9
Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998
(Qualifica dirigenziale e relative funzioni, soppressione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogata.

Art. 10
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998
(Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Unità di progetto)
1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 quater.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.
3. Al personale preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una retribuzione, collegata al conseguimento degli obiettivi, prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale.".

Art. 11
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998
(Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";
b)dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni.
3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale.
3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate.";
c) nel comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;
2) le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";
d) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
"4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.";
e) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:
"4 ter. Le funzioni di cui al comma 4 bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:
a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;
b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;
c) alla sicurezza dei luoghi.
4 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio.
4 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.
4 sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.";
f) nel comma 7 l'ultimo periodo è abrogato;
g) nel comma 8 il periodo "La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all'insediamento della Giunta regionale" è abrogato.
2. Le disposizioni legislative o contrattuali che riconoscono un trattamento economico parametrato alla retribuzione di posizione prevista per le funzioni di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza sono da intendersi riferite alla misura attualmente prevista dal contratto collettivo per la suddetta posizione.

Art. 12
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998
(Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.
2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.
3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.
4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio
6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.".

Art. 13
Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998
(Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. All'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";
b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle parole "del sistema Regione".

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998
(Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)
1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative, anche fra diverse unità di voto del bilancio di previsione della Regione ivi comprese quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, nei limiti delle spese per il personale conseguenti ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo.
3. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.
4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali.".

Art. 15
Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998
(Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.
2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.
3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione.".

Art. 16
Inserimento dell'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 40 bis (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)
1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38 bis, 39, 40, ai fini di una maggiore integrazione del sistema dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province.".

Capo II

Altri interventi in materia di organizzazione


Art. 17
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988
(Composizione degli uffici di gabinetto)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) tre consulenti;
d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale.
3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ovvero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti.".


Art. 18
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Organizzazione dell'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è sostituito dal seguente:
"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 19
Commissari per le gestioni provvisorie delle province e modifica dell'articolo 4
della legge regionale n. 13 del 2005
1. I commissari straordinari di cui alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), presentano entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una relazione puntuale riguardo:
a) allo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
b) alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
c) alla situazione di bilancio;
d) all'elenco dei procedimenti in corso;
e) alle tabelle organiche, alla composizione degli organici, all'elenco comprensivo anche dei rapporti di lavoro precari del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica;
f) alla situazione di bilancio delle società partecipate o rilevanti ai fini del bilancio consolidato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con decreto adottato previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la conferma dei commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013 o la loro sostituzione.
3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I commissari di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) dirigenti ed ex dirigenti del sistema Regione, che appartengano o siano appartenuti per almeno un triennio alla qualifica dirigenziale;
b) segretari ed ex segretari comunali o provinciali;
c) dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni nella qualifica dirigenziale per almeno un triennio in un ente locale con popolazione non inferiore a quella dell'ente locale commissariato.
2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento.
3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti pubblici in servizio l'indennità è ridotta della metà.".

Art. 20
Progetto per il corretto uso del suolo (SCUS) - rinnovo contratti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), è autorizzato il rinnovo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2014 riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, fino al raggiungimento della durata massima complessiva prevista nel comma 2 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 840.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (UPB S04.10.006).

Art. 21
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Piano per il superamento del precariato)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) le parole "non oltre due anni" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2016".

Art. 22
Abrogazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2012
in materia di sistemi informativi

1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è abrogato.

Art. 23
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977
(Norme sull'organizzazione)

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere m), n) e n bis) del comma 1 dell'articolo 10 sono abrogate;
b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:
"c bis) servizi di ragioneria.";
c) dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:
"h ter) espropriazioni";
d) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:
"e bis) servizio civile sardo.".

Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1999
(Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), le parole: "presso la Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport".

Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2008
(Istituzione della consulta regionale della disabilità)
1. Alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della consulta regionale
della disabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Art. 26
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005
(Sistema integrato dei servizi alla persona)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 2 e 4 dell'articolo 12, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
b) all'articolo 34, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Art. 27
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 1994
(Guardie zoofile)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), è sostituito dal seguente:
"1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).".

Art. 28
Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 e di cui alla legge regionale n. 32 del 1988 iscritte in conto della UPB S01.01.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 20 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse già destinate agli interventi del fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015 e 2016.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015 e 2016 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

UPB S04.10.006
Contributi ai comuni per strumenti urbanistici
2015 euro 840.000
2016 euro 840.000

In diminuzione

UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2015 euro 840.000
2016 euro 840.000



Art. 29
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 novembre 2014

Pigliaru