Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.
LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 18

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 41 del 14 dicembre 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativo della civiltà e dell’identità della società sarda.
2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.
3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI del titolo IV della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.

Art. 2
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione, per l’attuazione delle finalità enunciate all’articolo 1, intende:
a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;
b) agevolare l’organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;
c) favorire le pari opportunità e l’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell’occupazione;
d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali;
e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
f) incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo;
g) concorrere all’attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.
2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo:
a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all’impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23);
b) la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti;
c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo;
d) il censimento delle strutture;
e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;
f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell’efficacia dell’intervento regionale, che costituiscono parte integrante del Documento di programmazione di cui all’articolo 3 per il triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;
g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge;
h) il calendario trimestrale e annuale delle attività finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet;
i) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;
l) il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
m) l’incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini;
n) la diffusione di residenze multidisciplinari;
o) l’agevolazione della coproduzione e l’istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all’attività di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa.
3. L’Amministrazione regionale, per l’espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce l’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’articolo 6.
4. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l’Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.

Art. 3
Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora il Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito Documento di programmazione.
2. Il Documento di programmazione è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione – enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all’articolo 5 e della Commissione consiliare competente.
Il Documento di programmazione è redatto sulla base dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’articolo 6.
3. Il Documento di programmazione contiene:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbliche della Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;
b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;
c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi;
d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il livello della qualità artistica, l’innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l’internazionalizzazione, l’equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali dello spettacolo in genere;
e) le direttive d’attuazione della presente legge.
4. Per l’esame della corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione e la valutazione degli stessi, secondo i requisiti di cui alla lettera d) del comma 3, l’Assessorato regionale competente si serve di revisori esterni che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo Assessorato e coerenti con il Documento di programmazione.
I revisori sono scelti da un albo regionale dei revisori per lo spettacolo, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione, e nominati annualmente dall’Assessore regionale competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
5. Il Documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; esso è articolato in piani di intervento annuali.

Art. 4
Funzioni e compiti delle province e dei comuni
1. La Regione, le province e i comuni, nell’attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006.
2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni):
a) promuovono l’attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;
b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;
c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell’attività di spettacolo nelle scuole.
3. Spettano alle province:
a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti;
b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);
d) l’istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c).
4. Spettano ai comuni:
a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti;
b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l’inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.

Art. 5
Comitato regionale per le attività di spettacolo
1. È istituito, presso l’Assessorato regionale competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico della Giunta regionale con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce pareri e formula proposte sul Documento di programmazione di cui all’articolo 3;
b) si pronuncia in merito ai criteri di rispondenza qualitativa degli interventi della Regione in materia di spettacolo.
3. Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:
a) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno in rappresentanza delle province;
b) il sovrintendente della Fondazione teatro lirico di Cagliari;
c) il direttore artistico dei teatri lirici o dei teatri di tradizione della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;
d) un rappresentante dei conservatori della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai
soggetti afferenti;
e) il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;
f) un rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;
g) un rappresentante dei grandi festival musicali;
h) un rappresentante della circuitazione;
i) cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo:
1) uno per il teatro di prosa e di ricerca;
2) uno per la musica;
3) uno per la danza;
4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura;
5) uno per il settore tecnico;
l) un rappresentante delle associazioni di categoria;
m) un rappresentante sindacale nominato dai sindacati di categoria.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni degli operatori dello spettacolo.
6. Ai componenti del Comitato si applica, per la partecipazione alle sedute, la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spese.

Art. 6
Osservatorio regionale dello spettacolo
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all’integrazione sociale, allo sviluppo economico e all’espressione dell’identità regionale da conseguirsi nell’ambito delle attività dello spettacolo.
2. L’Osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 2.
3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all’articolo 5.

Art. 7
Registro degli organismi di rilevanza regionale
1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato:
a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all’articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);
b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);
c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità;
d) altri organismi che comprendono gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna.
2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.
3. La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l’attività mediante l’erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione di cui all’articolo 3.
4. Le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nel Registro, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all’articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8
Tipologie dell’intervento regionale
1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all’articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività:
a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale;
c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo;
d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale;
e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l’università e con istituzioni pubbliche e private;
f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell’attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;
g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all’infanzia e all’adolescenza, in collaborazione con gli organismi dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;
h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico;
i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell’occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti;
l) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi;
m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale;
n) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.
2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d’investimento derivanti dalle seguenti attività:
a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;
c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all’esclusivo ambito dello spettacolo.
3. Al fine di favorire l’imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l’accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
4. La Regione sostiene l’esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo.
5. L’intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di:
a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo;
b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 9
Modalità di erogazione dei contributi
1. Con il Documento di programmazione di cui all’articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell’intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi. L’entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste; la comunicazione dell’accettazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della presentazione.
2. I contributi di cui al comma 1 dell’articolo 8 sono erogati nella misura del 75 per cento entro trenta giorni dall’approvazione della richiesta; la somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità indicate dal Documento di programmazione di cui all’articolo 3, entro sessanta giorni dall’avvenuta rendicontazione.
3. I contributi di cui al comma 2 dell’articolo 8 sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e del 70 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici, con le modalità ed i tempi di cui al comma 2. Il limite massimo di spesa è stabilito nel Documento di programmazione di cui all’articolo 3.
4. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.

Art. 10
Norme transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti.
2. In sede di prima costituzione del Comitato regionale per le attività di spettacolo, di cui all’articolo 5, e fino all’istituzione del Registro regionale degli organismi dello spettacolo di cui all’articolo 7, i rappresentanti che compongono il Comitato sono designati dall’Assessore regionale competente su proposta degli operatori afferenti ai singoli comparti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 11
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari), e successive modifiche ed integrazioni;
b) articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);
d) articolo 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale n. 17 del 1993 - legge finanziaria 1993);
e) articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);
f) articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - legge finanziaria 1995, modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie);
g) articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);
h) articolo 13, per la parte concernente le attività di spettacolo, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).
2. L’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione dei relativi
atti di programmazione ai sensi dell’articolo 3.

Art. 12
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.600.000 annui a decorrere dall’anno 2007; alle stesse si fa fronte quanto ad euro 14.500.000 con l’utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 11, per le quali è prevista l’abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione “DV - Interventi per le attività di spettacolo”; quanto ad euro 4.100.000 con la seguente variazione al bilancio della Regione per gli anni 2006-2008:
in aumento
11 - Pubblica Istruzione
UPB S11.052
Interventi per le attività di spettacolo
2006 ——
2007 euro 4.100.000
2008 euro 4.100.000
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 —-
2007 euro 4.100.000
2008 euro 4.100.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).
2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall’articolo 8, è effettuata a’ termini del comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.
3. Le spese previste per l’attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru