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Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).
LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 9 del 6 marzo 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga


la seguente legge

Capo I
Strategia istituzionale e finanziaria


Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 30, comma 7 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), ad iscrivere nel proprio bilancio per l’anno 2008 lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all’articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l’anno 2011. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell’allegata tabella E.
2. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
c) euro 71.241.000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);
i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
3. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024) 2008 euro 10.000.000 2009 euro 20.000.000 2010 euro 35.150.000 2011 euro 35.150.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):
2008 euro 713.000.000
2009 euro 638.000.000
2010 euro 514.000.000
2011 euro 514.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2008 euro 112.000.000
2009 euro 100.500.000
2010 euro 100.500.000
2011 euro 100.500.000
4. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi, sono semestralmente riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003) e sono assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018), con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l’istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003).
All’assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all’Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione è valutata, per l’anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000, secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse stanziate nel predetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui sino all’esaurimento delle obbligazioni in essere (UPB S08.01.001).
6. Ad eventuali oneri derivanti dalla gestione e soppressione di fondi di rotazione ed assimilati, anche a seguito dell’applicazione del comma 10 dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), si provvede mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, con le procedure e modalità ivi previste.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata nell’allegata tabella C.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2008-2011, nella misura indicata nell’allegata tabella D.
9. L’articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso l’istituzione di un centro di acquisto territoriale.”;
b) i commi 2 e 7 sono soppressi;
c) nel comma 3 la parola “progetto” è sostituita dalla parola “centro”;
d) nel comma 4 le parole “Nell’ambito della sperimentazione sono stipulate” sono sostituite dalle parole “Il centro di acquisto territoriale stipula”;
e) nel comma 5 le parole “ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto.” sono sostituite dalle parole “ad operare nell’ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4.”;
f) nel comma 6 le parole “Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto è affidata al” sono sostituite dalle parole “Fino all’istituzione del centro di acquisto territoriale le attività sono svolte dal”.
10. A decorrere dall’anno 2008 il fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, determinato in euro 545.000.000, è ripartito nel seguente modo:
a) fondo a favore dei comuni, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 477.750.000 (UPB S01.06.001);
b) fondo a favore delle province, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 67.250.000.
Al riparto dei suddetti fondi si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007.
11. Al comma 11 dell’articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2007, è aggiunta infine la seguente frase: “e quelle delle successive disposizioni statali in merito.”.
12. Fino al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di comuni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono assegnate ai consorzi di comuni costituiti per la gestione associata di servizi e l’esercizio associato di funzioni in cui il territorio coincida, anche parzialmente, con quello delle unioni di nuova istituzione.
13. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007), qualora non utilizzabili per le finalità di cui al comma medesimo, possono essere rassegnate al relativo fondo per essere utilizzate anche per il finanziamento dei pacchetti integrati di agevolazione (UPB S08.01.003).
14. Le somme di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006, all’articolo 15, commi 1, 9 e 21, all’articolo 24, comma 13, all’articolo 32, comma 19, e all’articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, sono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo per le finalità per le quali furono stanziate.
15. Nella legge regionale n. 11 del 2006, l’articolo 22 è così sostituito: “Art. 22 (Fondi di rotazione)
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari.".
16. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo la Regione promuove l’attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
17. A tal fine sono da intendersi:
a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
18. L’Ufficio regionale SUAP è l’interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l’ufficio:
a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.
19. In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l’ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni.
20. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l’impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l’irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all’integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all’impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, che provvede entro sette giorni a contattare l’interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.
21. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell’impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:
a) l’immediato avvio dell’intervento;
b) l’indizione di una conferenza di servizi prima dell’avvio dell’intervento.
22. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, sia titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato che titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:
a) dal progettista dell’impianto o dell’intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali.
Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori.
Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAP, d’ufficio, ovvero su richiesta dell’interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo.
La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l’interruzione dell’attività avviata.
23. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati.
Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all’interno dell’ufficio SUAP.
24. L’immediato avvio dell’intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:
a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
c) alla verifica ambientale, alla valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;
e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici).
25. Nelle ipotesi previste dal comma 24 il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell’imprenditore. I termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell’eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990.
26. I procedimenti amministrativi relativi all’esercizio e alla sicurezza degli impianti e all’agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma.
27. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell’interessato, dell’ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell’impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l’immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
28. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell’impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all’interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l’adeguamento dell’impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all’ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica l’amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.
29. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 27 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, il diritto dell’imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo. L’indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell’amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all’investimento effettuato dall’imprenditore. A tale spesa l’amministrazione interessata fa fronte nell’ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente.
30. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili.
31. Sono abrogati:
a) l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio);
b) l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
32. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituita dalla seguente:
“a) alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;”.
33. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).
34. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all’articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell’Amministrazione regionale, è corrisposto un rimborso spese pari a euro 300 per ciascuna seduta della Commissione (UPB S01.03.003).
35. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione);
b) l’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991);
c) l’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).
36. Al fine di promuovere la Sardegna come terra di pace e di amicizia tra i popoli, in occasione del G8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000, nell’anno 2008, per l’organizzazione di convegni internazionali, seminari e manifestazioni sui temi di interesse mondiale e sui diritti umani delle comunità e dei popoli (UPB S01.03.002).
37. Al fine di garantire l’autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) è autorizzata l’apertura di un conto corrente bancario, intestato alla Regione, sul quale opera il presidente dello stesso CREL. Il presidente è tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto alla fine dell’esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006.
38. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro), è aggiunta la seguente:
“i bis) dal consigliere o dalla consigliera regionale di parità.”.
39. La misura del compenso forfetario di cui al comma 15 bis dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall’articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, è rideterminata in euro 25.000 annui.
40. Nell’ambito del perfezionamento del progetto SIBAR è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 500.000 ai fini del raggiungimento di un adeguato grado qualitativo di copertura funzionale ed efficienza operativa degli Assessorati, nonché di una migliore rispondenza alle esigenze operative manifestatesi in corso di utilizzo (UPB S02.04.014).
41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all’acquisizione del patrimonio regionale e alla conseguente trascrizione e voltura catastale, a proprio favore, di tutti quei beni immobili situati nel territorio regionale che, in quanto facenti capo ad enti ed istituzioni statali ormai disciolti, risultano, ad oggi, ancora intestati agli stessi nonostante in fatto ed in diritto siano stati trasferiti alla Regione Sardegna in forza di norme statali.

Art. 2
Norme in materia di tributi
1. Alle piccole e medie imprese, di cui al decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, operanti in Sardegna nelle attività economiche individuate dai codici ATECO di cui al comma 2, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è concessa un’agevolazione IRAP diretta a: a) favorire l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari;
c) ampliare l’internazionalizzazione dell’attività dell’impresa;
d) stimolare la costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive;
e) incrementare gli investimenti diretti all’innovazione tecnologica.
2. Le attività economiche di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) industria, artigianato e commercio (sezioni C, D, E, F e G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002);
b) turismo e servizi (sezione H e I, quest’ultima limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2);
c) servizi informatici (sezione K, limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6);
d) ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2);
e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002).
3. La misura dell’agevolazione è pari alla riduzione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria prevista per l’IRAP ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L’agevolazione è concessa per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 se risultano soddisfatte le condizioni stabilite ai commi successivi. Dall’agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e gli enti pubblici. Le riduzioni d’aliquota previste nel presente comma non sono cumulabili e possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L.379 del 28 dicembre 2006. Per i settori indicati nell’articolo 1, lettere A e B, del suddetto regolamento, l’agevolazione può essere fruita nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti. Nel caso maturino più presupposti per l’agevolazione si deve comunicare solo quello cui si intende accedere.
4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera a), l’agevolazione spetta a condizione che:
a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nell’anno solare, risulti incrementato almeno del 5 per cento rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007;
b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nell’anno solare, non risulti inferiore rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007;
c) i lavoratori assunti non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente, siano persone con disabilità individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente;
d) siano osservati i contratti collettivi nazionali e siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche;
e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
f) i posti lavoro creati a far data dal 1° gennaio 2008 vengano conservati per un periodo minimo di due anni; l’agevolazione è comunque revocata se, nel corso del biennio successivo al periodo di imposta nel quale si realizzano le condizioni indicate al presente comma, si verificano riduzioni dell’occupazione tali da far venir meno il rispetto delle stesse.
5. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove assunzioni effettuate dall’impresa in Sardegna. Ai fini dell’incremento occupazionale non rileva l’assunzione dei soggetti di cui all’articolo 54, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l’aumento di occupazione è calcolato in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro successivamente al 31 ottobre 2007 l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2008 costituisce condizione sufficiente per l’ottenimento dell’agevolazione. Per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale è da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti allocati nel territorio regionale. Ai fini dell’applicazione della presente agevolazione i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
6. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera b), l’agevolazione può essere fruita alle medesime condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b); sono considerate incrementative della base occupazionale anche le conversioni, nel territorio regionale, dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione restano valide le condizioni di cui al comma 4, lettere d), e) e f), e al comma 5.
7. In relazione alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, la riduzione d’imposta si applica ai soggetti che nel corso dell’anno effettuano acquisti di beni e servizi atti ad incrementare l’internazionalizzazione dell’attività dell’impresa. La riduzione di aliquota compete se le spese rilevanti ai fini dell’applicazione della presente agevolazione sono di importo pari o superiore al risparmio d’imposta ottenuto moltiplicato per 2,5.
8. Gli acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista al comma 7 sono costituiti da:
a) spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero;
b) ricerche di mercato;
c) spese sostenute per le reti di vendita all’estero, ivi compresi i costi del personale;
d) costi sostenuti per pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare i beni e servizi oggetto dell’impresa nei mercati esteri.
9. In relazione alle finalità di cui alla lettera d) del comma 1, la riduzione d’imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1:
a) con sede operativa e legale in altre regioni localizzino, successivamente al 1° gennaio 2008, in Sardegna, stabilimenti o basi fisse, per un periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che nelle predette unità locali vengano impiegati prevalentemente lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
b) con domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attività esistenti mediante l’apertura nel territorio regionale di ulteriori stabilimenti o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre 2007, senza che ciò comporti diminuzione della base occupazionale delle unità operative già esistenti alla predetta data.
10. La riduzione d’imposta di cui al comma 1 si applica altresì alle nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica ed in ogni settore produttivo, a far data dal 1° gennaio 2008, nella Regione Sardegna, con esclusione dei soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e degli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attività commerciale. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni di società già esistenti.
La riduzione d’imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
11. In relazione alle finalità di cui alla lettera d) del comma 1, l’agevolazione si applica ai soggetti che effettuano presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna, investimenti diretti all’innovazione tecnologica, a condizione che gli stessi siano di importo superiore al doppio del risparmio d’imposta ottenuto nell’anno di effettuazione dell’investimento, se lo stesso è costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo, ovvero i predetti investimenti siano di importo superiore al risparmio d’imposta ottenuto moltiplicato per 2,5 per gli altri investimenti.
L’agevolazione compete anche negli anni successivi all’effettuazione dell’investimento, ma non oltre il 2010, se l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010, sommato alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso rispetto a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispetta i parametri e le condizioni indicati nei commi da 1 a 14 del presente articolo.
12. Gli investimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista al comma 11 sono costituiti dai costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative e rilevano nell’anno della loro entrata in funzione.
13. Le imprese che pianificano e operano i predetti investimenti registrano gli stessi su apposito prospetto sezionale, specificando gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna presso i quali sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal legale rappresentante.
Il diritto all’agevolazione decade nell’ipotesi di cessione o destinazione dell’investimento a strutture localizzate fuori dal territorio regionale entro cinque anni dall’effettuazione dello stesso.
14. Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d’imposta di cui al comma 1 presentano all’Agenzia per le entrate della Regione autonoma della Sardegna, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l’accesso alle agevolazioni stesse;
b) una attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, mediante la quale si dichiara di possedere i requisiti stabiliti dai commi da 1 a 14 del presente articolo e di aver soddisfatto le condizioni prescritte per l’accesso all’agevolazione;
c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall’agevolazione.
15. Nell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, così come sostituito dal comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole “imposta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale”;
b) nel testo la parola “imposta” è sostituita dalla parola “tassa”;
c) nel comma 3 l’espressione “avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale” è soppressa;
d) nel comma 4 la parola “annualmente” è sostituita dalla parola “settimanalmente”; e) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: “d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
l) a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non è dovuta."; f) nel comma 6, lettera b), le parole “tutto l’anno” sono sostituite con “almeno dieci mesi nel territorio regionale”.
16. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007, sono soggette a tassazione le unità da diporto e le unità comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), ad esclusione delle navi adibite all’esercizio di attività crocieristica.
17. Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo l’articolo 4 sexies sono aggiunti i seguenti:
“Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) le seguenti violazioni:
a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall’articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall’articolo 4 ter, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006, aggiunto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007;
b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall’articolo 4 bis della legge regionale n. 4 del 2006, o invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
d) qualora le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano commesse dai soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
e) resta salva l’applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle tasse accertate)
1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell’articolo 4 quater della legge regionale n. 4 del 2006, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell’articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento o l’atto di irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".

Art. 3
Disposizioni in materia di personale
e di contenimento degli oneri istituzionali

1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, si applicano nell’anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di dodici mesi. A parziale modifica dell’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti per effetto delle cessazioni ivi previste sono destinati alle finalità di cui all’articolo 36, ferma l’applicazione dell’articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge. Il restante 50 per cento, limitatamente ai posti vacanti nella categoria D, viene coperto attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici per titoli ed esami portati a compimento nel triennio 2005-2007 la cui vigenza è prolungata fino al 31 dicembre 2009.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 150 unità i quali, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 6, possono procedere, nell’anno 2008, ad assunzioni di personale esclusivamente mediante concorso pubblico allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilità di ricoprire i posti medesimi mediante mobilità all’interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), o tramite le procedure previste dall’articolo 36 (Piano per il superamento del precariato) della legge regionale n. 2 del 2007.
3. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 4 dell’articolo 6 le parole “nel triennio 2007-2009" sono sostituite dalle parole ”nell’anno 2007" e nella lettera f) le parole “quattro posti” sono sostituite dalle parole “sei posti”;
b) nel comma 6 dell’articolo 6 le parole da “dal Ministero dell’ambiente” sino a “II stralcio” sono sostituite dalle parole “dei Ministeri preposti” e le parole “gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell’ambiente” sono sostituite dalle parole “l’Amministrazione regionale”;
c) nel comma 11 dell’articolo 6:
1) le parole “in riduzione” sono soppresse;
2) la parola “intercomparto”è sostituita dalle parole “tra le agenzie e gli enti del comparto”;
d) nel comma 2 dell’articolo 7 le parole “la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.” sono sostituite da “fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalità vincolate.”;
e) nel comma 2 dell’articolo 36 le parole “che ha durata massima di quattro anni” sono sostituite dalle parole “che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009".
4. L’Amministrazione, gli enti e le agenzie, nelle more dell’espletamento delle procedure di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali in materia, sono autorizzati a prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro in atto al 30 settembre 2007 con i soggetti che abbiano maturato i requisiti per accedere alle procedure medesime fino al loro completamento.
5. Per la completa attuazione del piano per il superamento del precariato di cui all’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, è costituito un fondo con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, di euro 500.000. Alla ripartizione delle risorse provvede, su proposta dell’Assessore competente in materia, in relazione alle specifiche esigenze, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto (UPB S01.02.001).
6. Nella legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 6 bis, introdotto dall’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2007:
1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.”;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 bis. Le procedure di selezione comparativa per l’attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.”;
b) nel comma 4 dell’articolo 54 le parole “diciotto mesi” sono sostituite dalle parole “tre anni”.
7. Le graduatorie derivanti dalle procedure di selezione comparativa dell’Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall’articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 6.
8. Nel comma 11 dell’articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dal comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole “l’Amministrazione regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale” e le parole “è inoltre autorizzata” sono sostituite dalle parole “sono autorizzati”.
9. L’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009, comprensivo degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000 (UPB S01.02.003).
10. L’ammontare massimo delle risorse per la contrattazione integrativa relativa al personale dell’Ente foreste, per il quadriennio 2008-2011, è determinato in euro 9.200.000 (UPB S04.08.007).
11. Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi e operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali di protezione civile, incardinati presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, l’incremento di euro 200.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
12. Per l’anno 2008 e successivi è autorizzato, a favore del Centro regionale di programmazione, l’incremento di euro 40.000 del Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
13. I dipendenti dell’Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l’aumento della dotazione nella categoria C e l’uguale corrispondente riduzione della categoria B.
14. Ai sensi dell’articolo 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata a inquadrare, a domanda, il personale dei consorzi agrari della Sardegna, collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, nei limiti della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per la prosecuzione dell’intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, al fine di completare l’espletamento del corso di formazione previsto dall’articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per la loro assunzione, nel corso del biennio 2008-2009, è autorizzata la spesa di euro 3.822.000 nell’anno 2008 e di euro 6.000.000 nell’anno 2009 e seguenti (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004). I termini di cui all’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2007, sono prorogati al 31 marzo 2008.
16. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di revisione della legge regionale n. 15 del 1965.
17. Dopo la lettera b) dell’articolo 27 bis della legge regionale n. 15 del 1965, introdotto dall’articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42), è aggiunta la seguente: “b bis) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente.”.
18. Il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:
“4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all’indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell’ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all’organizzazione dell’ente.”.
19. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modifiche e integrazioni.
20. Dall’entrata in vigore della presente legge il compenso mensile spettante ai presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), e successive modificazioni, è pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell’Amministrazione regionale.
21. Nel comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, le parole da “subordinatamente” sino a “in materia” sono sostituite dalle parole “sin dalla sua costituzione”.
22. Nel comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS)), sono soppresse le parole da “ed è subordinato” sino a “materia” e nel comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 sono soppresse le parole “previo espletamento di apposite procedure concorsuali”.
23. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006, è sostituito dal seguente:
“1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una Asl; il trattamento economico del direttore dell’area tecnico-scientifica e di quello dell’area amministrativa è pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una Asl; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell’ARPAS.”.
24. Per l’attuazione dell’articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto dall’articolo 6, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, è incrementato di euro 400.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (UPB S01.02.003).
25. In attuazione della legge regionale n. 13 del 2006, e al fine di garantire, con proprie strutture, un adeguato livello di assistenza tecnica alle aziende zootecniche su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, procede alla ridefinizione della pianta organica dell’Agenzia LAORE Sardegna. Entro i successivi sessanta giorni l’Agenzia LAORE Sardegna, sentite le organizzazioni sindacali, indice i relativi concorsi pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2006, le quali sono estese al personale impegnato nelle attività amministrative e di laboratorio connesse ai servizi di assistenza tecnica prestati a favore degli allevatori della Sardegna.
26. Al fine di assicurare le pari opportunità tra il personale del comparto regionale, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), il cui personale è inserito nel comparto della Regione per effetto della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA)), è autorizzata ad applicare, sino alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti, le procedure selettive per l’accesso al livello economico iniziale delle categorie B, C e D, riservate al personale che non abbia partecipato alla selezioni interne di cui agli articoli 76 e 77 del contratto collettivo regionale di lavoro del 15 maggio 2001, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal medesimo contratto.
27. Ai fini della migliore e più celere attuazione della normativa di riforma del sistema idrico integrato e per la pianificazione e gestione delle risorse idriche, l’Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, le istanze presentate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell’articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell’articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15). Sono accolte le istanze nella misura stabilita dalla Giunta regionale, avuto riguardo alle esigenze della Amministrazione e degli enti e agenzie regionali e alla competenza, esperienza ed anzianità posseduta dai richiedenti. L’accordo quadro di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2005, è definito con tutte le organizzazioni sindacali delle categorie interessate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
28. Il contributo di cui all’articolo 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminato in annui euro 1.000.000 (UPB S05.02.001); la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per l’utilizzo di tale contributo.
29. La disposizione del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziate in bilancio a copertura della dotazione organica.
30. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa complessiva, valutata in euro 60.000, per l’erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per l’inquadramento conseguente alla riqualificazione del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all’impiego), dell’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2005, e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 5 e del 6 settembre 2005 (UPB S02.03.006).
31. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell’Amministrazione regionale e a quello degli enti locali che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come previsto dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che disciplina la figura dell’esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un’esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).

Capo II
Conoscenza, cultura e tempo libero


Art. 4
Disposizioni a favore dell’istruzione,
della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell’istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa complessiva di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
- quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualità dell’insegnamento; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l’attuazione degli interventi (UPB S02.01.001);
- quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
- quanto ad euro 10.000.000 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica, per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, già previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.01.006);
b) al fine di rendere efficace il diritto allo studio dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più alti degli studi nell’anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 e, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 15.000.000, da investire per la crescita del capitale umano in quanto risorsa fondamentale per uno sviluppo duraturo e sostenibile e prioritariamente per superare le carenze delle competenze in materie tecnico-scientifiche mediante la concessione di “assegni di merito”; tali assegni, di importo annuo per tutta la durata del corso di studi sino ad euro 6.000, sono erogati a favore di studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle facoltà aventi sede nel territorio nazionale; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione, sentita sui criteri la competente Commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro quindici giorni; il programma deve tener conto, nell’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione, tra l’altro, dello status dello studente di “in sede” o “fuori sede”, delle condizioni reddituali, della votazione conseguita nel diploma di scuola media superiore o della votazione media degli esami e della regolarità del percorso di studi (UPB S02.01.009);
c) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, è determinata, per l’anno 2008, in euro 6.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede, verificate le effettive esigenze, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione, in modo da assicurare la prosecuzione ed il completamento dei corsi già avviati; entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e previa convocazione di una conferenza di servizi, sottoscrive un’intesa con le Università di Cagliari e Sassari diretta alla razionalizzazione dell’offerta formativa del sistema universitario della Sardegna, ivi compreso quello dei corsi decentrati; parimenti proseguono e sono portati a compimento i corsi avviati presso la sede suburbana di Alghero, i cui costi gravano sul fondo per l’Ateneo di Sassari (UPB S02.01.009); d) la concessione di un contributo, valutato in euro 15.000 annui, a favore dell’Associazione Elsa di Cagliari per il potenziamento delle attività presso le università della Regione (UPB S02.01.009);
e) la spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2008 e di euro 6.000.000 per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per potenziare l’internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta didattica delle medesime mediante l’attrazione di professori di fama internazionale e “visiting professor”; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009); tutti gli interventi devono fare preciso riferimento ai requisiti di qualità del MURST e devono essere inseriti nel quadro del processo di riforma europeo;
f) la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la promozione di occasioni di rientro nell’Isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all’estero (UPB S02.01.009);
g) l’ulteriore spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006, e dall’articolo 27, comma 2, lettera s), della legge regionale n. 2 del 2007, per il potenziamento delle strutture residenziali degli ERSU di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.012); nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006 le parole “, per un importo sino a euro 8.000.000" sono soppresse;
h) la spesa di euro 5.000.000, nell’anno 2008, per la prosecuzione del programma “Sardegna speaks english” finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.01.014);
i) la spesa di euro 400.000, nell’anno 2008, per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (UPB S02.01.013);
l) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
m) la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per interventi urgenti di edilizia scolastica il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti autorità (UPB S02.01.005).
2. Al fine di adeguare il cofinanziamento regionale alle somme assegnate dallo Stato con decreto ministeriale 16 luglio 2007, destinate al finanziamento delle annualità 2008 e 2009 del Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale previsti ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, sono rideterminati in euro 3.848.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S02.01.005).
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in euro 6.000.000; i relativi contributi per il “fitto casa” sono erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente (UPB S02.01.009).
4. Le disposizioni sulle modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sul diritto allo studio, di cui all’articolo 25, comma 19, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), sono estese anche agli interventi in materia di formazione universitaria in favore dei consorzi e associazioni universitarie, nonché di tutti gli istituti e organismi di livello universitario che rilascino titoli aventi valore legale, riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca.
5. Per l’anno 2008 i finanziamenti di cui all’articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’insegnamento della lingua sarda (UPB S03.02.001).
6. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003 (cap. SC03.0270, SC03.0277, SC03.0278), nella misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti dall’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953), da realizzarsi nell’anno successivo.
7. Le attività finanziate ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), possono essere realizzate nell’anno successivo a quello del relativo stanziamento nel bilancio (UPB S03.02.005).
8. Le attività finanziate nell’anno 2007 ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere r), s) e u) della legge regionale n. 14 del 2006, possono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008 (UPB S03.02.005).
9. Nell’articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole “delle attività” sono aggiunte “e del funzionamento”;
b) al comma 4 le parole “entro quindici mesi” sono sostituite da “venti mesi”;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. A favore degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di cui al comma 1, beneficiari dei contributi, può essere disposta, su presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, di importo corrispondente, l’erogazione di un’anticipazione finanziaria nella misura massima dell’80 per cento del contributo concesso.”.
10. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007.
11. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2006, in attuazione dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14 del 2006, è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa valutata in euro 1.000.000 (UPB S03.01.006).
12. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), è sostituito dal seguente:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all’articolo 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l’albo sotto la previdente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l’albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l’accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni, anche in modo non esclusivo e continuativo, di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro il 30 giugno 2008 presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell’iscrizione di diritto nei registri di cui all’articolo 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno seicento ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea nel settore ambientale. I requisiti per l’iscrizione di diritto devono essere posseduti al 20 giugno 2007.”.
13. Alla fine del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005, è aggiunto il seguente periodo: “I consorzi turistici costituiti tra comuni, già esistenti alla data della presente legge e dotati di proprio patrimonio, considerate le peculiari finalità istitutive, in deroga alle disposizioni di cui sopra, sono destinatari dei trasferimenti per l’esercizio integrato di funzioni anche qualora esercitino in forma associata il solo servizio turistico-culturale.”.
14. All’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive), dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “1 bis. Tra le spese oggetto del contributo di cui al comma 1 sono comprese anche quelle relative alla accensione di polizze fideiussorie bancarie.”.
15. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 1997, sono soppresse le parole “da usufruire nelle università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.”.
16. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 dell’articolo 2 sono soppresse le parole “come socio di maggioranza”;
b) dopo il comma 8 dell’articolo 22 è aggiunto il seguente: “8 bis. Ai componenti esterni della Consulta sono riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.”.
17. Al fine di favorire la continuità dell’attività delle scuole civiche di musica le province, nell’esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, destinano complessivamente al funzionamento delle scuole civiche di musica non meno di euro 1.500.000 annui a valere sulle risorse ad esse trasferite per effetto del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, come modificato dalla presente legge. A tal fine, nel programma di cui alla stessa lettera e) del comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006, sono indicate le quote minime che ciascuna provincia deve garantire e, in sede di prima applicazione, gli enti locali destinatari delle risorse, i quali sono tenuti a utilizzarle per le finalità di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), a favore delle scuole civiche di musica attive da almeno un triennio.".
18. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 250.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della società IGEA per la realizzazione di un archivio storico del settore minerario, unificato col Comune di Iglesias (UPB S03.01.005).
19. È autorizzata la spesa di euro 50.000, nell’anno 2008, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l’organizzazione delle celebrazioni relative al 60° anniversario dell’emanazione dello Statuto speciale per la Sardegna; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006).
20. È autorizzata, per l’anno 2008 la spesa di euro 30.000 per l’organizzazione della Conferenza regionale dell’informazione (UPB S03.02.003).
21. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio – Recepimento in Sardegna del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003, n. 326), si applicano anche per gli interventi di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), a partire dall’anno finanziario 2007.
22. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole “oneri espropriativi” sono aggiunte le seguenti: “e per l’acquisto”.
23. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell’articolo 23 le parole “da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal piano triennale di cui all’articolo 2.” sono soppresse;
b) il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “2. I contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono erogati agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in un’unica soluzione, ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 9 della presente legge.”;
c) nel comma 3 dell’articolo 23, le parole “alla quale non si applicano i criteri e i parametri previsti dal comma 1.” sono soppresse;
d) il comma 4 dell’articolo 23 è soppresso;
e) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente: “I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, in un’unica soluzione ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 9 della presente legge.”.
24. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000 per l’anno 2008 e di euro 90.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a favore della commissione organizzatrice regionale per l’organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali, di cui euro 120.000 nel 2008 per i Campionati mondiali studenteschi di pallavolo (UPB S05.04.001);
b) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 è destinata alle società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.04.001);
c) la concessione di un contributo di euro 120.000 per l’anno 2008, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” (UPB S05.04.001);
d) a valere sui fondi di cui all’articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999, la concessione di un contributo di euro 100.000 per l’organizzazione della 31ª edizione dei campionati italiani assoluti di atletica leggera per atleti con disabilità fisica e sensoriale, organizzati dal Comitato italiano paralimpico (UPB S05.04.001);
e) a valere sulle disponibilità recate dall’UPB S05.04.001 una quota pari ad euro 150.000 è destinata al Campionato italiano delle regioni per la pallavolo giovanile patrocinata dalla Federazione nazionale pallavolo;
f) la concessione di un contributo di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della Scuola regionale dello sport per l’alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001);
g) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856 (UPB S05.04.001) una quota non inferiore ad euro 50.000 è destinata, per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive che promuovano la partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale, da parte di residenti in Sardegna iscritti al Comitato italiano paralimpico ed affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare.
25. Gli stanziamenti disposti dall’articolo 29, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 2 del 2007, sono conservati nel conto dei residui per essere impegnati entro il 31 dicembre 2008 (UPB S05.04.001).
26. Nella lettera e) dell’articolo 80 della legge regionale n. 9 del 2006, il riferimento all’articolo 11 è sostituito da “11 bis”.
27. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 100.000 quale contributo per le spese della manifestazione di beatificazione di suor Nicoli a favore della Congregazione Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli di Cagliari (UPB S01.03.007). 28. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.05.002 - cap. SC05.1068, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di euro 50.000 per il funzionamento del centro di cui alla lettera h) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003); a tal fine l’Assessorato competente provvede ai necessari adempimenti nell’ambito del programma di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L’emigrazione), e dei relativi stanziamenti.

Capo III
Ambiente e governo del territorio


Art. 5
Disposizioni nel settore ambientale e del territorio
1. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per la prosecuzione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002).
2. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati al riuso turistico e del marketing delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, sentito il parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni (UPB S04.10.001).
3. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono trasferite all’ARPAS le risorse, complessivamente valutate in euro 2.050.000 annui, per l’esercizio delle competenze in materia di catasto regionale dei rifiuti, di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), e per la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell’aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni), come integrato dall’articolo 95 della legge regionale n. 6 del 1992 (UPB S04.07.001).
4. L’autorizzazione provvisoria agli scarichi delle acque reflue, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativa alle fasi di avvio degli impianti di depurazione urbani, è rilasciata dall’amministrazione provinciale competente per territorio al gestore unico del servizio idrico integrato e determina, per il tempo fissato per la fase provvisoria, la disciplina degli scarichi in funzione delle caratteristiche tecniche degli impianti medesimi.
Tali disposizioni si applicano anche agli impianti di depurazione esistenti interessati dai finanziamenti attribuiti sulla base delle indicazioni del Piano di tutela e del Piano d’ambito e relativi piani operativi triennali.
In tal caso la durata della fase provvisoria e la disciplina dello scarico deve tener conto, oltrechè delle caratteristiche degli impianti esistenti e della capacità depurativa transitoria, della tempistica dei lavori finanziati per gli interventi di adeguamento.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunto il seguente:
“3 bis. All’irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all’effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia a interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.”.
6. È autorizzata l’acquisizione in locazione finanziaria di elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza ambientale ed all’elisoccorso; la relativa spesa è valutata in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.08.012).
7. È autorizzata, nell’anno 2008 e successivi, una spesa valutata in annui euro 100.000 per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulle materie d’istituto, nonché a favore del volontariato della protezione civile e degli operatori antincendio nelle rispettive materie di competenza (UPB S04.08.011).
8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 70 della legge regionale n. 9 del 2006, sono assegnate alle province, per l’anno 2008, risorse pari a euro 450.000 per la concessione di contributi e rimborso spese alle associazioni di volontariato di protezione civile, per gli esercizi successivi tali somme confluiscono nel fondo unico di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S04.03.005).
9. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 120.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001).
10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per l’occupazione nel settore ambientale, la Giunta regionale adotta la proposta istitutiva dei parchi naturali regionali, fra quelli individuati ai sensi della normativa regionale in materia, previa acquisizione della preliminare intesa dei comuni interessati, anche attraverso le procedure in materia di istruttoria pubblica e conferenza dei servizi di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa). Il relativo disegno di legge, trasmesso al Consiglio regionale, è istruito dalla competente Commissione consiliare entro trenta giorni ed è esaminato dal Consiglio nella prima seduta utile. Le risorse finanziarie in conto residui, di cui alle UPB S04.08.001 e S04.08.002, pari a complessivi euro 21.467.000, sono conservate per essere impiegate nel corso dell’esercizio 2008 negli interventi di tutela all’interno dei perimetri dei parchi così istituiti, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni interessati.
11. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 105.000 per le finalità perseguite dall’autorità ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260/1999 (UPB S04.07.007 e UPB S04.07.008).
12. Il comma 9 dell’articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:
“9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell’anno 2007, euro 10.000.000 nell’anno 2008 e euro 17.000.000 nell’anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006).”.
13. Per le finalità di cui all’articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 500.000 (UPB S04.08.005).
14. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.500.000 a favore del Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale per la definizione della controversia in atto relativa ai lavori di costruzione delle opere intercomunali per la raccolta delle acque reflue degli abitati dei comuni consorziati (UPB S04.03.003).
15. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.100.000 per la prosecuzione dei progetti operativi difesa del suolo, autorità ambientale e rete ecologica regionale PON ATAS 2000-2006, relativi, rispettivamente, alla predisposizione dello schema regionale per il corretto uso del suolo (SCUS) di supporto alle azioni tecniche amministrative degli enti locali beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere volte alla difesa del suolo, per il completamento dei progetti di supporto alle procedure di Valutazione ambientale strategica, dell’attività dell’Autorità ambientale e dei piani di gestione della Rete Natura 2000 (UPB S04.10.006).
16. La definizione di centro storico di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è estesa ai “centri matrice”, così come individuati dal Piano paesaggistico regionale.
17. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), è così sostituita:
“d) le funzioni di polizia giudiziaria nei casi e coi limiti previsti da leggi e regolamenti dello Stato;”. 18. Nel comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le parole “la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio” sono soppresse.
19. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale n. 9 del 2006, le parole: “di livello comunale e subprovinciale” sono sostituite dalle parole “di livello comunale, subprovinciale e provinciale”.
20. Le lettere p) e q) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono sostituite dalle seguenti: “p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;
q) alle funzioni di Centro di competenza a supporto dell’operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;".
21. Nel comma 15 dell’articolo 22 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole “dalla fauna selvatica alle produzioni agricole” sono inserite le seguenti: “, ittiche”.
22. Ad integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.03.004).

Capo IV
Sistemi produttivi e occupazione


Art. 6Disposizioni in materia di lavoro
e formazione professionale

1. Per l’attuazione degli interventi regionali per l’occupazione è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, il “fondo regionale per l’occupazione” alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari; la relativa gestione è affidata all’Assessorato competente in materia di lavoro, che si avvale anche delle procedure di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990. In particolare, nel fondo confluiscono:
a) le risorse, non ancora impegnate, di cui all’articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007;
b) la somma, per l’anno 2008, di euro 25.000.000 destinata alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali nelle forme previste dall’articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego), da destinarsi prioritariamente a giovani e donne e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale;
c) la somma di euro 26.254.000 per l’anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi;
d) la somma, per l’anno 2008, di euro 10.000.000 per il rifinanziamento del programma “Sardegna fatti bella” di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2006, a favore degli enti che concorrano al finanziamento dei progetti inclusi nel programma medesimo in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse;
e) la somma, per gli anni dal 2008 al 2013, valutata in annui euro 12.000.000 a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d’impiego di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, e per il mantenimento in servizio dei lavoratori già impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle predette misure, nel corso del precedente esercizio; la Giunta regionale, ai fini della definitiva stabilizzazione dei predetti lavoratori e previa verifica sullo stato degli strumenti regionali e territoriali del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, predispone un apposito disegno di legge;
f) la somma di euro 20.000.000, per l’anno 2008 e successivi, per il finanziamento delle attività di formazione professionale, di euro 17.349.000 per l’anno 2008 e di euro 3.349.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011, per il superamento dell’albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale – Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7); le risorse non impiegate per tali ultime finalità sono destinate ad incrementare le disponibilità relative alle attività di formazione; il personale ricompresso nell’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che non abbia fruito della risoluzione incentivata del rapporto, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2007, o quello che cessa a scadenza naturale del contratto di ricollocazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006, il cui rapporto di lavoro con l’ente di provenienza sia cessato o cessi entro il 31 dicembre 2008, è iscritto in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato competente in materia di formazione professionale, il quale continua a promuoverne la ricollocazione presso gli enti pubblici; il personale iscritto nella lista resta a disposizione dell’Amministrazione regionale per essere impiegato dai centri regionali di formazione professionale, per l’attuazione del piano di cui al comma 2 e per ogni altra attività inerente alla formazione professionale; l’Amministrazione regionale, con effetto dalla data di iscrizione nella lista subentra agli enti di provenienza nelle convenzioni con gli enti locali, nei rapporti giuridici ed economici col personale suddetto al quale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la rispettiva disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell’Amministrazione;
g) la somma di euro 500.000 per interventi di sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinati ai medesimi soggetti una sola volta, in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute, nei diversi settori della produzione e dei servizi, alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
h) la somma di euro 302.000.000, per l’anno 2008, per la realizzazione degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria per gli anni 2007-2013 e relativi agli Assi I, II, III e IV finanziati dal FSE e destinati al miglioramento delle capacità lavorative, all’occupabilità, all’inclusione e alla valorizzazione del capitale umano.
2. Il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione in prima applicazione, in deroga all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Il predetto piano è predisposto con la partecipazione delle rappresentanze sociali ed istituzionali; a tal fine è indetta, entro il 1° marzo 2008, la Conferenza regionale per l’occupazione.
3. Per far fronte alle esigenze dei lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale la Regione è autorizzata a costituire presso la SFIRS, nei limiti della somma all’uopo stanziata, un fondo le cui risorse sono destinate ai medesimi lavoratori che risultino beneficiari di ammortizzatori sociali, previa valutazione dell’Amministrazione regionale. Il suddetto fondo è deputato a svolgere una funzione anticipatoria, nella misura del 100 per cento, dei benefici degli ammortizzatori sociali nella fase antecedente alla loro erogazione. L’ente previdenziale competente provvede a riversare nel fondo le somme così anticipate, una volta esigibili dal lavoratore beneficiario. I rapporti tra SFIRS e Regione e quelli tra SFIRS ed ente previdenziale sono disciplinati da apposita convenzione. Le modalità procedurali ed i criteri di funzionamento del Fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con delibera dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di intesa con gli Assessori competenti. Per tali finalità è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.03.004).
4. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 100.000 quale integrazione regionale alle assegnazioni statali per il finanziamento dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) (UPB S01.03.003).
5. Dopo la lettera c) del comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2007, è inserita la seguente: “c bis) il 100 per cento del trattamento stipendiale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette effettuato dalle amministrazioni provinciali, comunali ed altri enti pubblici”.
6. Nella legge regionale n. 20 del 2005, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del comma 6 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
“f) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198";
b) nel comma 5 dell’articolo 15 le parole “provinciale di cui all’articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: ”regionale di cui all’articolo 11";
c) nel comma 1 dell’articolo 35 le parole “ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4" sono sostitute dalle seguenti: ”ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23".
7. Per le finalità di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2005, sino alla piena operatività della commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, l’Assessorato competente in materia di lavoro opera sentite le organizzazioni sindacali e dell’impresa più rappresentative a livello regionale e i presidenti delle province o loro delegati.
8. I bandi di gara per i servizi esternalizzati delle pubbliche amministrazioni regionali (enti, agenzie, società pubbliche) e locali, delle Asl, dei presidi ospedalieri e delle altre amministrazioni sanitarie, devono obbligatoriamente contenere adeguate disposizioni atte a garantire: l’applicazione dei contratti collettivi di riferimento, procedure di verifica puntuale della regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori impiegati; l’indicazione del personale da impegnare e i relativi carichi di lavoro.
9. Nell’affidamento delle attività di formazione professionale è data priorità alle agenzie formative che utilizzino i lavoratori della formazione professionale convenzionata, anche disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità, anche senza assegno.
10. È autorizzata una spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 da ripartire fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessano per effetto dell’applicazione della legge regionale n. 12 del 2005.
11. Alle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli enti locali, il cui onere è finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano i termini di cui alle disposizioni del comma 79 dell’articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Art. 7
Disposizioni a favore
del sistema produttivo isolano

1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, eroga aiuti a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine con priorità per i comuni individuati all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n. 1, per il miglioramento, l’adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento (UPB S06.04.009).
2. Una quota pari a 600.000 euro dello stanziamento della UPB S06.04.006 (cap. SC06.0970 del bilancio della Regione per l’anno 2008 è destinata alla concessione degli aiuti previsti dall’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA – Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura), a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla tubercolosi bovina negli anni 2006, 2007 e 2008. 3. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per l’acquisizione, l’adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le organizzazioni dei produttori riconosciute (UPB S06.04.010).
4. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità stabilite dall’articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S06.01.002); le agevolazioni di cui al medesimo comma sono estese, altresì, alle società di capitali a prevalente partecipazione cooperativa ed ai consorzi di cooperative di trasformazione e commercializzazione.
5. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali per l’acquisizione e riconversione a fini istituzionali o, comunque di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S06.04.013).
6. Per gli adempimenti connessi all’ottemperanza del decreto ministeriale 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), al fine di favorire l’applicazione del principio che prevede la presenza di un unico distributore di energia elettrica nel territorio comunale è autorizzata, nell’anno 2008, la costituzione di un fondo di euro 2.000.000 a favore degli enti locali titolari di servizio elettrico comunale per l’abbattimento degli oneri di acquisizione di clienti ed impianti ENEL Spa (UPB S01.06.001); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali).
7. L’Amministrazione regionale eroga i contributi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo), a favore dei consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2007, aventi i requisiti di cui all’articolo 2 della legge medesima; per tali finalità è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per quanto previsto all’articolo 1, comma 2, lettera a), e 500.000 per quanto previsto all’articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge (UPB S06.04.004).
8. Le competenze in materia di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, compresa l’attività ispettiva, sono attribuite all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell’Agenzia AGRIS Sardegna alla quale è demandata, in coerenza con quanto disposto dall’articolo
9 della legge regionale n. 13 del 2006, l’attività del laboratorio fitopatologico e, per l’attività ispettiva, dell’Agenzia LAORE Sardegna. Le spese relative all’esercizio delle funzioni in materia fitosanitaria demandate all’Agenzia AGRIS Sardegna sono a carico della stessa Agenzia che vi provvede con risorze finanziarie del proprio bilancio.
9. Le funzioni già esercitate dall’Istituto di incremento ippico e trasferite all’Agenzia LAORE Sardegna, a norma del comma 10 dell’articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2007, sono assunte entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dall’Agenzia AGRIS Sardegna che succede all’Agenzia LAORE in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso Istituto. Il Dipartimento per l’incremento ippico istituito dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 13 del 2006, è soppresso e conseguentemente istituito quale articolazione della struttura organizzativa di AGRIS Sardegna. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare, in relazione a quanto disposto al presente comma, gli atti di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2006, nel rispetto delle procedure ivi previste; con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sono apportate le necessarie variazioni al bilancio.
10. L’Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola, media impresa dell’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito PMI), aiuti per:
a) l’ideazione e la progettazione del prodotto;
b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
c) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (PSR); gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.
11. L’Amministrazione regionale eroga altresì aiuti alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro per azienda e per triennio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis” (di seguito regolamento (CE) n. 1998/2006) per:
a) l’ideazione e la progettazione del prodotto;
b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
c) l’introduzione di sistemi di certificazione della qualità;
d) la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla lettera c);
e) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare; per le finalità di cui al comma 10 e al presente comma è autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S06.04.015).
12. L’Amministrazione regionale:
a) eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammesse per la partecipazione delle PMI agricole e zootecniche a concorsi, fiere, mostre, forum e seminari per lo scambio di conoscenze tra imprese;
b) partecipa alle spese sostenute dalle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per un massimo di 200.000 euro per azienda e per triennio, per le attività di cui al comma 11, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1998/2006;
c) eroga aiuti sino al 50 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela; l’intensità dell’aiuto può essere elevata sino al 100 per cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico.
13. la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 12, in conformità a quanto disposto dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l’erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; per le finalità di cui ai commi 12 e 14 sono azioni pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto ed è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).
14. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce, previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, programmi di attività promozionale e pubblicitaria che attua direttamente o per il tramite della agenzia regionale Sardegna promozione, di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l’approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale esercita funzioni di indirizzo in relazione alle attività di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro-alimentari e zootecnici svolte autonomamente dall’agenzia regionale Sardegna promozione. Per tali finalità, nell’anno 2008, è stanziata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.04.015).
15. L’Amministrazione regionale riconosce le organizzazioni di produttori agricoli e di imprenditori ittici (OP), aventi parametri individuati con delibere della Giunta regionale, fatte salve quelle già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l’offerta. A favore degli organismi succitati e a favore dei consorzi di tutela, l’Amministrazione regionale eroga aiuti per l’avviamento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per il settore agricolo e dal regolamento (CE) n. 1595/2004 per il settore della pesca. Per tali finalità e per il finanziamento degli aiuti all’avviamento concessi ai sensi della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), è valutata, per l’anno 2008, una spesa di euro 2.060.000 (UPB S06.04.015).
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 50.000 a favore della Cooperativa regionale produttori del suino tipico sardo (UPB S06.04.015).
17. L’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 continua ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2013. All’erogazione degli aiuti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 provvede l’Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
18. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sono approvati, in attuazione dell’articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.
19. Oltre alle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni, all’Agenzia ARGEA Sardegna possono essere attribuite, con delibera della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro venti giorni, altre funzioni in materia di agricoltura e pesca.
20. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 19 dell’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2007 è destinata:
a) ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche ed integrazioni ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
b) ad abbattere i costi relativi alla gestione degli impianti di sollevamento sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2006 e 2007, detratte le somme già assegnate in attuazione della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei Comprensori di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e priorità per la ripartizione delle risorse tra i consorzi di bonifica. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S04.02.003).
21. La Giunta regionale definisce con apposite delibere le condizioni di attuazione degli interventi e le condizioni di erogazione degli aiuti istituiti nei precedenti commi. Tali aiuti, se non altrimenti disposto, sono erogati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre del 2006 n. 1857/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento CE n. 70/2001.
22. Ai fini dell’attuazione di un Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico, è disposto uno stanziamento di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. L’attuazione del Piano è subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (UPB S06.05.003).
23. L’Amministrazione regionale eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Unione europea (COPA). I contributi sono erogati per lo svolgimento di attività:
a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo;
b) di animazione per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo;
c) di informazione socio-economica;
d) di formazione dei propri quadri.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con apposita deliberazione, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sentite le organizzazioni di cui sopra; gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono valutati in annui euro 1.500.000 (UPB S05.03.004).
24. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 aprile 1954, n. 7 (Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli biologici);
b) legge regionale 26 aprile 1974, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7);
c) legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 (Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale).
25. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la lettera a) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca).
26. Il controllo sugli organi e sugli atti dei consorzi fra utenti di strade vicinali è attribuito ai comuni in cui hanno sede gli stessi consorzi, secondo le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), e alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.
27. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa, Fluorite di Silius Spa, IGEA Spa, Progemisa Spa, è autorizzata, nell’esercizio 2008, la spesa complessiva di euro 47.000.000 (UPB S06.03.024). 28. Al fine di procedere all’espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell’impianto di arricchimento di Assemini, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius Spa, soggetto assegnatario della concessione, nonché a corrispondere a Nuova Mineraria Silius Spa in liquidazione l’importo relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/ giugno 2007; alla relativa spesa valutata in complessivi euro 17.513.000 si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall’articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall’articolo 24, comma 5 (per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale n. 2 del 2007, che a tal fine sono conservati nel conto dei residui, nonché con l’ulteriore autorizzazione di spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.03.023).
29. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l’assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 50.000 a copertura degli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021) e la spesa di euro 6.600.000 a copertura degli oneri derivanti dall’acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022).
30. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 5.300.000 quale ricapitalizzazione della società IGEA finalizzata quanto ad euro 3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, quanto ad euro 2.000.000 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi delle aree minerarie dimesse e quanto ad euro 300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti minerari aperti al pubblico (UPB S04.06.002 e S03.01.003).
31. Al fine di provvedere al pagamento di oneri rinvenienti da commesse affidate a Progemisa Spa per il supporto tecnico alle attività regionali è autorizzata, nell’esercizio 2008, la spesa complessiva di euro 3.790.000, di cui euro 3.340.000 per lavori effettuati nell’esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni pregressi (UPB S06.03.023).
32. Al fine di stimolare e supportare lo sviluppo di attività industriali manifatturiere, è costituita tra la Regione autonoma della Sardegna e l’ENEA una società per azioni avente per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al fotovoltaico, alla dinamica dei fluidi per aerogeneratori e all’agro-energia; le azioni della nuova società sono ripartite tra i soci nella misura del 50 per cento; la dotazione iniziale del capitale sociale da parte della Regione è valutata in euro 250.000 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell’UPB S01.05.002.
33. Per il potenziamento dell’Agenzia per l’energia sostenibile della Provincia di Oristano è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.01.003).
34. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie), è destinata agli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell’area di Arbatax; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di industria (UPB S06.03. 017).
35. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito, a:
a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l’ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse.
36. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) la vendita, l’assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere di gestione degli impianti;
e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l’attuazione dei programmi di reindustrializzazione.
37. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del comma 36 nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.
38. Gli enti di cui alla tabella F, parte I, sono soppressi.
Entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un commissario liquidatore. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, impartisce al commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e sulle modalità delle procedure liquidatorie. Nell’ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni. La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centottanta giorni dalla nomina del commissario.
39. Qualora i singoli comuni destinatari delle competenze trasferite dai consorzi ritengano che le funzioni possano essere svolte più efficacemente a livello sovracomunale, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di riforma di cui al comma 40, possono chiedere che le competenze siano attribuite all’organo sovracomunale nei limiti previsti dalla legge medesima. 40. Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva una legge finalizzata alla riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali, secondo gli indirizzi espressi dalle disposizioni previste in materia dalla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008.
In caso di mancata approvazione della legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina i commissari per la soppressione e la liquidazione degli enti di dimensione provinciale di cui alla tabella F, parte II, e provvede, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, con analogo provvedimento, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, alla riallocazione delle funzioni svolte dagli enti soppressi presso gli enti locali.
41. Fino all’approvazione della legge sui consorzi industriali non è consentito modificare piante organiche ed incarichi dirigenziali nei consorzi medesimi.
42. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi dal 35 al 40 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S06.03.029).
43. L’autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, è destinata a finanziare programmi di intervento finalizzati a sostenere iniziative integrate di ospitalità volte al recupero di edifici privati di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano, realizzati da imprese o consorzi di imprese attraverso un circuito regionale o interprovinciale; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, che deve tener conto anche di progetti già presentati nell’ambito della progettazione integrata (UPB S06.02.003).
44. La Regione è autorizzata a concedere sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali alle attività produttive a favore delle aree industriali, in coerenza con la programmazione regionale in materia di aree comunali e sovracomunali. Il relativo Programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di industria. Per l’anno 2008 è autorizzato la stanziamento di euro 6.000.000 (UPB S06.03.020).
45. Per il conseguimento delle finalità previste dal comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2007, relativo alla salvaguardia, alla conservazione, alla promozione e alla valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale e artistico della Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.03.001).
46. I distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività che, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), sono assoggettati alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23 della medesima legge, sono definiti tra le forme speciali di vendita, come indicato all’articolo 3 della stessa legge regionale e, pertanto, non limitati nell’orario di apertura e di chiusura.
47. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese dei settori dell’industria, artigianato, cooperazione, commercio, pesca, turismo e servizi mediante la concessione di contributi destinati all’integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003). Gli atti di fusione dei consorzi esistenti costituiscono un parametro prioritario per la ripartizione delle risorse.
48. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva le direttive di attuazione dell’intervento di cui al comma 47, stabilendo le modalità operative e le procedure per la presentazione delle domande di contributo. Per il riparto dei contributi stessi si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti ai consorzi e al volume degli affidamenti garantiti o all’ammontare delle garanzie prestate.
49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nei limiti della regola “de minimis”, contributi in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari alle imprese facenti parte di consorzi di garanzia fidi aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.03.009).
50. Al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese femminili, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, un fondo di controgaranzia. Dal fondo di controgaranzia sono assistite le garanzie prestate dai consorzi fidi, aventi sede legale e operativa in Sardegna, a fronte di anticipazioni bancarie, prestiti e mutui erogati, per il loro tramite, alle imprese femminili così come definite dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile), e successive modificazioni e integrazioni. Su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, la Giunta regionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza amministrativa e informazione dei soggetti aventi titolo all’accesso ai benefici, stabilisce le modalità di attivazione e operative del fondo e i criteri di gestione dello stesso; gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono valutati in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S06.03.025).
51. Le risorse già stanziate nel bilancio regionale per l’anno 2007, pari a euro 1.800.000, quale cofinanziamento disposto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26 (Norme a sostegno all’imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215), e ricompreso nell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2007, sono conservate quale residuo di stanziamento e sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie delle istanze considerate idonee relative al VI bando della legge n. 215 del 1992, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile).
52. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), e dal decreto legislativo n. 198 del 2006, la Regione uniforma il proprio ordinamento ed in particolare quanto previsto in materia di imprenditoria femminile dalla legge regionale n. 26 del 2000. A questo fine sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la suddetta normativa.
53. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo all’Agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la realizzazione di un progetto di domiciliazione delle imprese (UPB S01.04.002).
54. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, è aggiunto il seguente:
“8 bis. Il residuo patrimonio dell’Osservatorio economico Srl è trasferito all’agenzia mediante apposito contratto di cessione d’azienda senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma con subentro dell’agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. L’agenzia si fa carico di estinguere tutte le passività dell’Osservatorio economico Srl sorte fino alla data della sua formale estinzione.”.
55. I termini previsti dal comma 16 dell’articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2007, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008.

Capo V
Sanità e politiche sociali


Art. 8Disposizioni nel settore sanitario e sociale
1. La Regione, in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi finalizzati all’ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario regionale (SSR), per un ammontare complessivo, per gli anni dal 2008 al 2018, di 606.300.000 così ripartiti:
a) euro 10.000.000 nell’anno 2008, 20.000.000 nell’anno 2009, 30.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018 destinati all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2007; tali stanziamenti possono essere impegnati per un importo non superiore a euro 12.000.000 in operazioni di leasing finanziario (UPB S05.01.003);
b) euro 10.000.000 per l’anno 2008 e euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere esistenti, per la riqualificazione della rete delle strutture territoriali e per la riqualificazione dei punti di continuità assistenziale (UPB S05.01.002);
c) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002);
d) euro 371.000.000, nell’anno 2008, di provenienza statale e comunitaria, per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute attraverso la realizzazione
di strutture ospedaliere di eccellenza, la riqualificazione e ristrutturazione degli ospedali, dei centri di riferimento dell’Isola e delle aziende ospedaliere- universitarie di Cagliari e di Sassari (UPB S05.01.003); e) euro 300.000, nell’anno 2008, all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l’ammodernamento tecnologico per le analisi della diossina (UPB S05.01.003).
2. I programmi di cui al comma 1 prevedono le tipologie degli interventi e la relativa ripartizione delle risorse e sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito.
3. Al fine di dare attuazione al Piano per il superamento del precariato predisposto in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 e per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, anche pregressi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 11.000.000, di cui 6.000.000 per l’anno 2008 e 5.000.000 per l’anno 2009 (UPB S05.01.001).
4. Per l’avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate come prioritarie dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed è altresì autorizzata per gli anni 2010 e 2011 la spesa di euro 10.000.000 (UPB S05.01.005).
5. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza del lavoro, di miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, finanziare e coordinare uno specifico programma di interventi da realizzarsi attraverso un’azione coordinata e congiunta con la direzione regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale di concerto con l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative, approva le direttive di attuazione con le indicazioni delle modalità e delle priorità degli interventi. Il programma di interventi deve riguardare in particolare:
a) più elevati standard di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al settore delle costruzioni che registra un costante aumento del numero degli infortuni;
b) campagne informative e iniziative di sensibilizzazione;
c) formazione degli operatori, delle istituzioni e delle organizzazioni;
d) potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza degli enti preposti;
e) realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S05.01.013).
6. Al fine di migliorare l’informazione e fruibilità dei servizi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell’anno 2008 e 5.000.000 nell’anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanità e del sociale, l’attuazione e la promozione dell’immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identità visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.001).
7. Per gli obiettivi previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 in materia di disponibilità di sangue e rete trasfusionale è autorizzata la complessiva spesa di euro 7.000.000 di cui:
a) euro 1.000.000 nell’anno 2008 per la promozione della cultura della donazione attraverso opportune campagne di responsabilizzazione e informazione (UPB S05.01.008);
b) euro 2.000.000 nell’anno 2008 per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali (UPB S05.01.008);
c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l’acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta (UPB S05.01.009).
8. Per l’erogazione di finanziamenti in favore delle aziende sanitarie per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi, anche con riferimento alle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali, è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.01.001).
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008).
10. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per l’erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007).
11. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell’attività istituzionale (UPB S05.03.007).
12. Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria attualmente di competenza dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale sono trasferite alle aziende sanitarie locali competenti per territorio a far data dal 1° marzo 2008. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono entrate proprie delle stesse aziende e sono imputati a capitoli di bilancio appositamente istituiti. Restano di competenza dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale i procedimenti sanzionatori derivanti da accertamenti effettuati entro la data del 29 febbraio 2008.
13. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 (Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali).
14. Per il mantenimento di un adeguato livello di sorveglianza anche nel campo della sanità animale e per i correlati interventi nei riguardi della TBC legata a nuovi vettori e ai recenti mutamenti epidemiologici, è autorizzato lo stanziamento di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S05.01.001).
15. Nella lettera a) del comma 15 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005 le parole “Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, servizio di malattie metaboliche del bambino” sono sostituite da “Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica”.
16. L’autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia), e dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 32 della legge regionale 26 n. 2 del 2007 trova copertura nell’ambito del Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna) (UPB S02.04.010).
17. Nella legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all’estero), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“2. Il contributo è concesso nella forma di diaria giornaliera, determinata in euro 90 per i trasferimenti nell’ambito nazionale e in euro 120 per i trasferimenti all’estero”;
b) nel comma 1 dell’articolo 25 le parole “in misura non superiore a 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore a euro 7.500".
Agli oneri derivati dall’applicazione del presente comma si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB S05.01.007.
18. Gli stanziamenti disposti quali accantonamenti per la copertura degli oneri contrattuali per il settore sanitario sono conservati nel bilancio della Regione fino al loro completo utilizzo.
19. è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per un programma di prevenzione del randagismo, anche al fine di realizzare un monitoraggio regionale sul rischio epidemiologico di malattie diffusive nell’ambito del patrimonio animale allo stato randagio, selvatico e brado. Per l’attuazione del programma la Regione si avvale dei comuni e delle associazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno del randagismo.
Le modalità e i criteri di erogazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.02.005). Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina), le parole “concludere con le organizzazioni protezionistiche” sono sostituite da “concludere con i privati di cui all’articolo 6 e con le associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale”.
20. Al fine di tutelare la salute pubblica favorendo l’eradicazione della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente livello di biosicurezza negli allevamenti, la riserva d’esercizio indicata all’articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici), può essere superiore ai dieci anni ove richiesto per l’accesso ad aiuti regionali, statali o comunitari.
21. L’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale pone in essere le iniziative perché le procedure per la definizione della prima graduatoria regionale per la medicina veterinaria specialistica, in applicazione dell’Accordo collettivo nazionale di cui all’Accordo Stato-regioni del 30 novembre 2006, siano concluse entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La definizione del monte ore, da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi, da sottoporre a contrattazione sindacale, è approvata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
22. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 105.579.000 di cui euro 80.000.000 a carico dei fondi regionali, rispettivamente euro 50.000.000 per l’anno 2008 ed euro 30.000.000 per l’anno 2009, ed euro 25.579.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell’accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell’anno 2008, di euro 12.150.000 nell’anno 2009, di euro 9.829.000 nell’anno 2010 (UPB S05.03.010).
23. Le risorse finanziarie di cui al comma 22 sono destinate, al netto di quelle finalizzate a far fronte agli impegni assunti fino alla data di scadenza dell’avviso pubblico permanente di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa):
a) per il 60 per cento al fondo per l’edilizia abitativa di cui alla citata legge regionale n. 32 del 1985 con l’abbattimento degli interessi nelle misure del 50 per cento e del 30 per cento in relazione ai vigenti limiti di reddito stabiliti dalla stessa legge pari, rispettivamente, a euro 21.536 e 35.894 con specifica attenzione alle coppie di nuova formazione, alle quali si applica l’abbattimento del 50 per cento del tasso di interesse per i redditi sino a euro 35.894;
b) per il 40 per cento a sostenere l’accesso alla prima casa mediante la concessione di un contributo a fondo perduto di importo non superiore a euro 25.000.
24. Il programma straordinario per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 23 è volto a favorire l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente e con specifica attenzione alle coppie di nuova formazione e alle famiglie costituite da genitori soli con uno o più figli a carico.
25. Al fine di consentire la fruibilità di abitazioni adeguate alle diverse situazioni di disabilità, la stessa priorità prevista per le coppie di nuova formazione è riconosciuta ai nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in situazione di disabilità grave ai sensi dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, senza distinzione per il caso di nuova costruzione, di acquisto, recupero o ristrutturazione. In deroga a quanto previsto dal comma 26, il beneficio è riconosciuto anche a coloro che siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio del territorio della Sardegna, quando i beneficiari dispongano la cessione, anche con atto preliminare, dei medesimi diritti.
26. I richiedenti il contributo in conto capitale devono possedere i seguenti requisiti:
a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894;
b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica continuativa da oltre 5 anni;
d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l’intervento;
e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.
27. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, approva il programma d’intervento per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto e, in conformità con quanto previsto nei commi precedenti nonché con le norme contenute nella legge regionale n. 32 del 1985, in quanto applicabili, le disposizioni per la sua attuazione. In particolare, il programma attuativo stabilisce:
a) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di contributo;
b) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior tutela;
c) le modalità di determinazione ed erogazione del contributo;
d) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria ai fini attuativi.
28. All’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, dopo la parola “esistenti” sono aggiunte le seguenti: “per un massimo di 120 mc”;
b) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole “con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle sue esigenze abitative”;
c) nel comma 4, dopo le parole “pratiche edilizie” sono inserite le seguenti: “l’istanza deve comunque ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende favorevolmente accolta.”.
29. Per l’anno 2008 e seguenti, a integrazione dei trasferimenti di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2006, e per le finalità di cui all’articolo 73, comma 3, della medesima legge è disposto a favore delle province l’ulteriore trasferimento valutato in annui euro 21.500.000 (UPB S01.06.001).
30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); la relativa spesa è determinata, per l’anno 2008, in euro 6.000.000 (UPB S04.10.003).
31. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente: “a) cittadinanza europea e, nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra- comunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato;”.
32. Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici.
33. Dopo la lettera g) dell’articolo 24 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono inserite le seguenti:
“g bis) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate;
g ter) persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense;
g quater) lavoratori disabili di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999;
g quinquies) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione; è fatto salvo il diritto alla riservatezza.".
34. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili, per un massimo di sei mesi a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizioni di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani. Il sostegno economico è di norma subordinato alla realizzazione di attività lavorative realizzate prioritariamente attraverso cooperative di inserimento lavorativo di tipo B, per i soggetti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 16 del 1997, o direttamente dai comuni. La Giunta regionale individua, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti sociali solidali di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), criteri e modalità per l’erogazione del sostegno economico, nonché la soglia ISEE al di sotto della quale si accede alle prestazioni previste (UPB S05.03.007).
35. È autorizzata la concessione di un contributo valutato in euro 60.000 annui a favore dell’associazione Banco alimentare della Sardegna per l’espletamento dei compiti di istituto (UPB S05.03.005).
36. Per l’anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari, prevista dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, per la realizzazione del progetto materno infantile (PSR, parte 2 – Obiettivi di sistema - punto 2.2.3) nonché per il sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, dei servizi e degli interventi dei comuni finalizzati al sostegno delle funzioni genitoriali, all’ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla mediazione familiare. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti solidali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, i criteri organizzativi e le modalità di coordinamento delle attività a sostegno della famiglia di competenza dei comuni singoli o associati, con le attività svolte dai consultori familiari (UPB S05.03.007).
37. Per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti è autorizzato, per l’anno 2008, lo stanziamento di euro 10.000.000. Il piano è destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, su proposta degli Assessori dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e ella pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti solidali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere delle competenti Commissioni consiliari, che deve essere espresso entro trenta giorni trascorsi i quali si intende acquisito, i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (UPB S05.03.009).
38. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere detenute con figli minori di età inferiore ai tre anni, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sociale (UPB S05.03.006).
39. Al comma 10 dell’articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “I finanziamenti sono erogati ai comuni anticipatamente e in un’unica soluzione.”.
40. Gli interventi di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell’industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro), sono estesi al settore dei servizi quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1 della medesima legge.
41. Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), è aggiunto il seguente:
“3 bis. Sono fatte salve le speciali norme derogatorie di cui all’articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali).”.
42. I contributi da erogare annualmente agli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale, previsti dall’articolo 32, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), sono così rideterminati:
a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro, euro 313.200;
b) Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti, euro 70.200;
c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna, euro 48.805;
d) Associazione Gesù Nazareno di Sassari – ente costituito senza scopo di lucro, euro 184.815.
Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S05.03.005.
43. La Giunta regionale determina, per l’anno 2008, le modalità, i criteri di erogazione e l’entità del contributo giornaliero pro capite previsto dall’articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985) per il trasporto delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione. Per gli anni successivi il contributo è adeguato sulla base degli indici dei prezzi al consumo Istat per il capitolo trasporti. Alla relativa spesa, valutata in euro 1.500.000 annui, si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S05.03.007.

Capo VI
Reti infrastrutturali e mobilità


Art. 9
Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di trasporti

1. Al fine di proseguire nell’azione di sostegno all’attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa gestore unico affidatario del servizio da parte dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli comuni, da assegnare secondo le modalità dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S07.07.002).
2. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), anche in relazione alla necessità di compensare il valore energetico dell’acqua fornita al settore agricolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente acque della Sardegna (ENAS) l’importo di euro 10.000.000 per l’anno 2008 e di euro 9.000.000 per l’anno 2009 (UPB S07.07.002).
3. L’Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull’acqua, in ambito mediterraneo, e concorre altresì nell’organizzazione attiva dei progetti di cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche.
4. Nella lettera b) del comma 11 dell’articolo 21 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole “del sistema Flumendosa-Campidano” sono soppresse.
5. Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale e dei sistemi di trasporto principali idrici settoriali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S07.07.005).
6. Per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti e da inserire nel sistema idrico multisettoriale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’ENAS l’importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici (UPB S07.07.004).
7. È abrogato il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 20 (Anticipazione finanziaria per l’entrata in esercizio della diga Cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità). L’Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri diretti e indiretti connessi all’acquisizione degli impianti idroelettrici sul fiume Tirso in località Busachi con le risorse finanziarie e le modalità indicate dal comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2007.
8. Il termine fissato dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell’Ente sardo acquedotti e fognature disposta con l’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, è disposto l’importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.003).
9. Fino alla scadenza del termine prorogato dal comma 8, previa verifica delle necessità di funzionamento della gestione liquidatoria del disciolto ente, possono essere prorogati i rapporti di collaborazione coordinata con il medesimo in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
10. L’ESAF in liquidazione è autorizzato a rinunciare alla riscossione di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa gestione del servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di euro 50 per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli eventuali relativi oneri di riscossione e per interessi ed al netto di anticipi e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione dei relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si dà luogo all’integrale riscossione dei crediti di maggior importo.
11. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituita dalla seguente:
“b) l’importo che residua nello stanziamento, dopo l’erogazione del contributo di cui alla lettera a) è assegnato a ciascun comune sulla base della sua partecipazione al capitale sociale del gestore unico Abbanoa Spa;”.
12. In deroga alla legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2008 e di euro 2.000.000 per l’anno 2009 quale finanziamento ulteriore alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002).
13. I termini di impegnabilità delle risorse destinate agli enti locali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2006), relativi all’annualità 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2008 (UPB S02.01.005).
14. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000, per l’anno 2008, di euro 15.000.000 per l’anno 2009 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente (UPB S07.10.005).
15. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2008 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 finalizzata all’acquisto anche in leasing ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.06.002); la stessa modalità di acquisto in leasing è consentita anche a valere sulle assegnazioni disposte allo stesso fine in anni precedenti.
16. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.10.004).
17. Nella legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “di più province” sono inserite le seguenti: “nonché per quelli di cui al comma 3;”;
b) nella rubrica dell’articolo 11 le parole “Agenzia regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale”;
c) nel comma 1 dell’articolo 11 il periodo “È istituita, quale direzione generale dell’Assessorato dei trasporti, l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale” è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è istituita presso l’Assessorato dei trasporti la direzione generale per il trasporto pubblico locale; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate nella UPB S01.02.001.”;
d) nei commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 le parole “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione generale per il trasporto pubblico locale”;
e) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “4. La direzione generale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore generale della stessa è individuato secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998.”;
f) nel comma 5 dell’articolo 11 le parole “su richiesta del direttore” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta dello stesso e del direttore generale”; nell’ultimo periodo le parole “indetto e gestito direttamente dalla Agenzia medesima” sono sostituite dalle seguenti:
“indetto e gestito dall’Assessorato regionale competente in materia di personale”;
g) nel comma 6 dell’articolo 11 le parole “nell’ambito dei limiti di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti";
h) il comma 3 dell’articolo 39 è abrogato;
i) dopo il comma 2 dell’articolo 45 è inserito il seguente:
“2 bis. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le concessioni di cui al comma precedente sono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale annuale di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da contratti di servizio così come previsti dall’articolo 24 della presente legge.”.
Le somme stanziate nell’anno 2007 sul capitolo SC07.0603 - UPB S07.06.001 sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo per le finalità di cui al presente comma. 18. Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive integrazioni e modificazioni, sono abrogate le parole “Chiara indicazione dell’intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, deve essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo modalità disposte dall’Assessore regionale dei trasporti.”.
19. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa complessiva di euro 120.000 quale rimborso al CASIC delle somme anticipate dallo stesso per la copertura a saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani (UPB S07.04.004).
20. È abrogata la legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 (Provvidenze a favore delle imprese di navigazione), e successive modifiche e integrazioni.
21. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 20, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2007 è autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003).
22. A valere sullo stanziamento dell’UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino a euro 11.000.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
23. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 per la costituzione di un fondo destinato a fronteggiare i danni alle infrastrutture degli enti locali provocati da eventi calamitosi avvenuti nel novembre 2007 (UPB S04.03.006).
24. I termini di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2006), sono prorogati all’anno 2008.
25. L’espressione “capitale scaduto” contenuta nel comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale n. 4 del 2006 è da intendersi nel senso di “capitale residuo effettivamente erogato”.

Art. 10
Primi istituti di cittadinanza digitale
1. La Regione promuove nuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte effettuate nell’interesse collettivo e nuove forme di consultazione della volontà popolare da parte degli amministratori pubblici mediante l’uso delle nuove tecnologie.
2. La Regione a tal fine si impegna ad allestire un apposito portale regionale di servizi internet al quale tutti i cittadini aventi diritto di elettorato attivo possono registrarsi ed accedere mediante apposito codice di accesso riservato.
3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, i singoli Consiglieri regionali ed il Consiglio delle autonomie locali possono consultare la comunità dei cittadini registrati sul portale ponendo precise questioni di interesse collettivo.
4. Gli esiti delle consultazioni hanno efficacia meramente consultiva.
5. Gli indirizzi attraverso i quali attivare il portale, favorirne la divulgazione e utilizzo tra i cittadini, regolamentare le modalità di consultazione e la diffusione dei risultati, sono definiti dal Consiglio regionale.

Art. 11
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2008-2009-2010-2011 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 marzo 2008

Soru