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Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20

Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego.
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 9 dicembre 2005, n. 37.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 20

Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Titolo I
Principi generali


Art. 1
Diritti del cittadino

1. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto nell’ambito delle proprie competenze. A tal fine pone in atto tutte le azioni formative, di orientamento all’istruzione e al lavoro e di accompagnamento all’impresa, necessarie a superare gli ostacoli di ordine strutturale e personale, che impediscono l’accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo delle capacità e attitudini di ciascuno.
2. Ad ogni cittadino, nell’esercizio del diritto e del dovere al lavoro, è garantito l’accesso al sistema dei servizi per il lavoro, di cui agli articoli successivi, per un percorso di potenziamento e di ampliamento della propria professionalità, di accompagnamento e sostegno al miglioramento delle proprie condizioni lavorative e di affiancamento e indirizzo alle aspirazioni imprenditoriali.
3. La Regione assicura il confronto con le parti sociali, tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l’applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.
4. La Regione assicura, nelle materie delle politiche del lavoro, formazione e servizi per il lavoro, il principio di pari opportunità tra uomini e donne e promuove politiche di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
5. La Regione definisce nei propri atti di programmazione generale politiche di effettivo contrasto alla precarizzazione del lavoro e della condizione di vita dei lavoratori, assumendo tali politiche come necessarie allo sviluppo equilibrato della società sarda.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La Regione esercita i poteri legislativi e amministrativi nelle materie oggetto della presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’Unione europea.
2. La presente legge, nell’ambito del quadro normativo di decentramento alle regioni delle competenze in materia di lavoro, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione, agli enti locali, istituzionali e ai soggetti privati, in materia di collocamento, servizi e politiche attive del lavoro. Contiene, inoltre, norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.
3. Nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione, la Regione attribuisce le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurandone, laddove necessario, l’esercizio unitario.

Art. 3
Obiettivi e linee guida

1. La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al com-ma 1, la Regione opera nell’ambito delle seguenti linee guida:
a) promuovere e favorire l’integrazione delle funzioni relative ai servizi per il lavoro con le politiche attive del lavoro, dell’istruzione, anche universitaria, dell’orientamento scolastico e professionale e con le politiche sociali e delle attività produttive;
b) promuovere e favorire, secondo i principi dell’accreditamento, il raccordo col sistema dei soggetti istituzionali e privati che prestano servizi per il lavoro e l’impresa, col sistema scolastico, con quello imprenditoriale e con le reti associative dei cittadini e dei lavoratori che si organizzano per favorire il diritto al lavoro; c) prevenire la disoccupazione, incentivando la partecipazione delle rappresentanze sociali e del partenariato istituzionale e sociale nella programmazione delle politiche attive del lavoro; d) promuovere azioni dirette a consentire l’accesso regolare al mercato del lavoro nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi; e) perseguire la pari opportunità con azioni rivolte a superare le discriminazioni fra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nei percorsi di carriera in attuazione dell’articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni dell’Unione europea in materia; f) favorire l’accesso dei giovani alla formazione ed all’inserimento lavorativo, sostenendone i percorsi individuali; g) promuovere azioni idonee a garantire l’inseri-mento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, delle persone a rischio di esclusione sociale, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori immigrati; h) promuovere l’innovazione al fine di rendere competitive le imprese nell’ambito della nuova economia e dei cambiamenti strutturali dell’organizza-zione del lavoro; perseguire l’incremento della produttività e la competizione qualitativa sviluppando con le parti sociali accordi diretti a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro; i) combattere la precarizzazione dei rapporti di lavoro promuovendo tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito; l) promuovere azioni per incoraggiare e sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.

Art. 4
Sistema dei servizi per il lavoro

1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge. 2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all’articolo 14, e l’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’articolo 15. 3. Gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell’espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge. 4. Sono definite servizi pubblici per il lavoro tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, rese dal sistema di cui al comma 1, volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione dell’imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell’occupazione e dell’impren-ditorialità. 5. L’accesso ai servizi pubblici per il lavoro deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di nazionalità, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale. 6. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell’offerta di lavoro e di crescita dell’occupazione, nonché di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l’organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro si ispira: a) al principio della sussidiarietà tra la Regione e le province, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale; b) al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.
7. Gli utenti del sistema regionale dei servizi per il lavoro accedono gratuitamente a tutti i servizi espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti accreditati.

Titolo II
Ripartizione delle funzioni


Art. 5
Funzioni dei soggetti diversi dagli enti territoriali

1. La scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell’imprenditorialità, partecipano al sistema dei servizi per il lavoro e vengono coinvolti, nelle forme stabilite dalla presente legge, negli organismi di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio del sistema.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, anche in forma associata e di propria iniziativa, attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, e possono candidarsi alla gestione degli stessi con le modalità previste nei commi3e4. 3. I soggetti di cui al comma 1, parallelamente ai Centri dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 14, espletano le attività del sistema dei servizi previo accreditamento rilasciato dalla Giunta regionale.
4. Le procedure, i presupposti e le modalità per l’ottenimento, il mantenimento e la revoca dell’accre-ditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e la Commissione consiliare competente.

Art. 6
Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province, nell’ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le province garantiscono la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Alle province sono attribuite la gestione e l’ero-gazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.
4. Le province espletano le funzioni di cui al com-ma 1 garantendo l’integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.
5. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con i comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi all’individua-zione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.
6. Le province, tenuto conto delle proposte delle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 8: a) programmano e realizzano lo sviluppo dei servizi per il lavoro; b) promuovono, a livello provinciale, programmi e progetti rivolti a favorire l’occupazione e l’inclusione sociale: 1) delle donne; 2) degli iscritti all’elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e a quelli privi di qualifica professionale; 3) dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale; 4) dei lavoratori immigrati; 5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti; 6) dei lavoratori posti in mobilità. c) promuovono forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell’ambito dei servizi e opere a vantaggio della collettività; d) promuovono programmi e progetti nell’ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro; e) definiscono gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, sulla base dei criteri di cui alla lettera h) del comma 2 dell’artico-lo 7; f) sperimentano, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale; sperimentano, altresì, servizi per favorire l’integra-zione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l’istruzione, la formazione professionale, l’orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro; g) programmano e organizzano i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, perseguono la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell’ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi; h) predispongono e approvano il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 10; i) effettuano l’analisi tecnica ed approvano l’inse-rimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale; l) svolgono attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d’interesse provinciale e l’esame congiunto di cui all’articolo 4 della Legge n. 223 del 1991.
7. Le province, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituiscono la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo8ela Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili di cui all’articolo 9.
8. Le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi, al fine di assicurare uniformità ed una migliore efficacia dei servizi per il lavoro in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità e da interrelazioni socio-economiche.

Art. 7
Funzioni della Regione

1. La Regione, in attuazione degli articoli1e3del decreto legislativo n. 180 del 2001, esercita le funzioni e i compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione all’interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro. La Regione esercita le proprie competenze con l’obiettivo di: a) incrementare l’occupazione; b) difendere i livelli occupazionali e promuovere la nuova imprenditorialità; c) incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; d) favorire la sicurezza e la qualità del lavoro; e) favorire l’integrazione tra le politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’ar-ticolo 11, la Regione: a) approva il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 13; b) programma e coordina iniziative e progetti speciali regionali volti ad incrementare l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento alle donne, agli immigrati e alle categorie svantaggiate; c) predispone, su proposta delle amministrazioni provinciali, interventi specifici, ovvero correttivi di interventi più generali, che tengano conto della situazione di svantaggio occupazionale di singole aree; d) promuove il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la nuova imprenditorialità; e) promuove programmi mirati alla lotta al lavoro nero; f) organizza il sistema informativo dell’economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale; g) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento all’impatto socio-economico e di genere, all’efficacia delle politiche e dei programmi, all’efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni; h) definisce i criteri generali per l’individuazione, da parte delle province, degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 14, tenuto conto, ove possibile, dell’arti-colazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell’istruzione; i) indica i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l’omogeneità del sistema; l) istituisce e indirizza l’Agenzia regionale per il lavoro e ne approva gli atti fondamentali; m) indirizza e favorisce il ricorso a strumenti conservativi dei livelli occupazionali e l’utilizzo di strumenti che agevolano l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro; n) determina, con proprio provvedimento, le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; o) istituisce, con proprio provvedimento, un apposito elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio e stabilisce le modalità di tenuta dell’elenco, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003; p) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale ed assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali; q) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione); r) è sede, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 180 del 2001, per l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di quello previsto nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991 per le aziende che operano in ambito sovraprovinciale.
3. La Regione, nell’ambito dei principi generali dettati dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e dal decreto legislativo n. 180 del 2001, e loro successive modifiche e integrazioni, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, definisce con propri atti: a) la revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento; b) i criteri e modalità per le procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; c) gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti; d) gli obiettivi ed indirizzi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. È istituito, presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio per le politiche del lavoro a cui è demandato il coordinamento della presente legge.

Titolo III
Organismi, strumenti e procedure di programmazione


Art. 8
Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro

1. Ciascuna provincia provvede all’istituzione della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, quale organo permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro
e di gestione dei servizi per il lavoro. 2. La Commissione elabora le linee guida per la predisposizione del Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 10 che viene trasmesso all’amministrazione provinciale per la definitiva approvazione. 3. La Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro è composta: a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale; c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale; d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore; e) da due componenti designati rispettivamente dalla scuola e dall’Università; f) dal consigliere provinciale di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125. 4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite in apposito regolamento approvato dalla provincia. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del presidente, il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro e i rappresentanti dei Centri dei servizi per il lavoro. 5. Il presidente della provincia nomina i componenti della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 9
Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili

1. Il presidente della provincia istituisce la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di promuoverne l’inseri-mento e l’integrazione lavorativa, in attuazione dei principi stabiliti dalle leggi statali; ad essa sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell’articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili).
2. La Commissione è composta: a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale; c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, a livello provinciale; d) da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative, di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali; e) da un medico del lavoro della ASL del capoluogo.
3. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
4. Sono attribuiti alla Commissione i compiti di cui al comma 1 dell’articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite.
5. La Commissione individua la convenzione-qua-dro su base territoriale con i soggetti e con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come strumento ordinario per il conferimento di commesse di lavoro.
6. La Commissione costituisce un Comitato tecnico ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, composto da: a) un funzionario appartenente all’amministrazio-ne provinciale; b) un esperto del settore sociale e un medico legale; c) un rappresentante dei datori di lavoro; d) un rappresentante dei lavoratori; e) un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in Commissione.
7. Il Comitato tecnico svolge compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’in-serimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla Legge n. 68 del 1999 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. La provincia approva il regolamento contenente le norme relative al funzionamento della Commissione.
9. La provincia presenta alla Regione, ogni anno, una relazione sugli interventi realizzati per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili.

Art. 10
Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro

1. La provincia predispone un Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro. Nel Piano devono essere specificati, in particolare: a) le tipologie di intervento; b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni; c) i risultati attesi; d) la localizzazione dei servizi; e) gli aspetti organizzativi e gestionali; f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento, evidenziando il cofinanziamento.
2. Il Piano provinciale di cui al comma 1, ha una durata triennale, è aggiornato annualmente e viene inviato alla Regione ai fini della formulazione del Piano regionale di cui all’articolo 13.

Art. 11
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla definizione delle relative scelte pro-grammatiche e di indirizzo della Regione, è istituita presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’arti-colo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. La Commissione svolge compiti di progettazione e proposta in materia di politiche del lavoro di competenza regionale; svolge, altresì, compiti di valutazione e verifica dei risultati in rapporto alla programmazione e agli indirizzi elaborati dalla Regione; elabora, infine, le linee guida per la predisposizione del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione.
3. La Commissione, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il lavoro, formula proposte sui criteri di dislocazione territoriale dei Centri dei servizi per il lavoro e sui criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro e i soggetti istituzionali e privati.
4. La Commissione esprime il proprio parere sui criteri di definizione degli standard qualitativi per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che esercitano i servizi per il lavoro.
5. La Commissione subentra, salvo deroghe previste dalla presente legge, nelle funzioni esercitate dalla soppressa Commissione regionale per l’impiego.
6. La Commissione è composta:
a) dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o da un suo delegato; b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nei settori dell’industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore; e) da tre componenti designati rispettivamente dalla
scuola, dalla formazione professionale e dall’Uni-versità; f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 2001; g) da otto rappresentanti designati dalle province.
7. Per ogni componente effettivo della Commissione è indicato un supplente.
8. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 6, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la durata in carica della Commissione è pari a quella della legislatura regionale.
9. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa. Alle riunioni della Commissione può partecipare, su invito del presidente, il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro.
10. Ai componenti della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro spettano le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell’arti-colo 48.

Art. 12
Conferenza regionale per l’occupazione

1. La Regione promuove la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla programmazione delle politiche del lavoro indicendo, una volta all’anno, la Conferenza regionale per l’occupa-zione.
2. La Conferenza concorre a formulare indicazioni e proposte in merito al Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. La Conferenza è indetta e presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. La Giunta regionale disciplina composizione, partecipazione e modalità di svolgimento della Conferenza.
5. Le spese previste per l’attuazione del presente articolo sono valutate in euro 20.000 annui (UPB S10.023).

Art. 13
Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione

1. La Giunta regionale formula la proposta di Piano regionale per i servizi, per le politiche del lavoro e per l’occupazione tenendo conto delle indicazioni emerse dalla Conferenza regionale per l’occupazione, dai piani provinciali e dalle formulazioni della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro; la proposta di piano è approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce il documento di programmazione e di indirizzo della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge; in particolare, il documento definisce e coordina le politiche in materia di servizi per il lavoro e le politiche del lavoro, tenendo conto dei corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
3. Con il Piano regionale la Regione concorre all’elaborazione del Piano nazionale per l’occupazio-ne, nel rispetto degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il Piano ha validità triennale e definisce le linee di intervento e le relative risorse finanziarie su base annuale con previsioni triennali, in conformità con il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione e con il Piano regionale di sviluppo economico e sociale.
5. Il Piano è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale che, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti
in attuazione del piano dell’anno precedente e la nuova proposta di piano, sentite le Commissioni competenti.
6. Il Piano di cui al presente articolo si compone di due parti: il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro ed il Piano regionale per l’occupazione.
7. Il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro:
a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dalle province;
b) indirizza l’attività dell’Agenzia regionale per il lavoro;
c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di intermediazione di manodopera e le politiche del lavoro;
d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni, nonché i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali, al fine di garantire l’omogeneità del sistema;
e) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, indicando le linee di intervento da attuare sul territorio per l’emersione del lavoro irregolare e individua gli strumenti per la loro realizzazione;
f) predispone gli strumenti utili per la creazione di lavoro autonomo e cooperativo in favore dei disoccupati e degli occupati a rischio di disoccupazione;
g) definisce gli indirizzi per l’attuazione dei programmi comunitari.
8. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare ad eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finanziari, sono aggiornati annualmente.
9. Per la sua attuazione, il Piano di cui al comma 7:
a) definisce e individua, su proposta delle province, le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
b) indica le procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi per il lavoro;
c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un’informazione completa sui risultati conseguiti, al fine della valutazione di efficacia.
10. Il Piano regionale per l’occupazione di cui al comma 6, viene definito dalla Regione con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali; è formulato sulla base dell’analisi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e sulla base della valutazione delle politiche attive; il Piano contiene:
a) il programma degli interventi con l’indicazione delle modalità di attuazione, delle strutture dell’ordi-namento regionale interessate e del quadro finanziario;
b) l’indicazione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi alle imprese finalizzati a favorire l’inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale;
c) l’individuazione delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e la relativa quota di assunzione che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a rispettare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, così come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002.

Titolo IV
Sistema regionale dei servizi per il lavoro


Art. 14
Centri dei servizi per il lavoro

1. Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’ar-ticolo 7, istituiscono proprie strutture denominate “Centri dei servizi per il lavoro”, al fine di assicurare l’integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.
2. I Centri dei servizi per il lavoro hanno il compito di gestire:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I Centri dei servizi per il lavoro svolgono i seguenti servizi: a) accoglienza, consulenza e informazione orientativa; b) gestione di specifiche procedure amministrative; c) promozione e sostegno delle fasce deboli nel mercato del lavoro;
d) incentivazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Le province, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantiscono in particolare:
a) l’anagrafe degli iscritti, con particolare riguardo alla tenuta di specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
b) l’accertamento delle qualifiche professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 7;
c) l’informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
d) l’attivazione della domanda di lavoro, in particolare attraverso l’espletamento di servizi alle imprese per l’analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti; e) l’attivazione dell’offerta di lavoro, in particolare attraverso l’orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
f) i servizi per l’accesso al lavoro e alla formazione, in particolare attraverso il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l’erogazione di incentivi ed aiuti all’occupazione, all’autoimpiego e alla formazione professionale;
g) i servizi per l’avviamento al lavoro e lo sviluppo delle carriere, in particolare attraverso l’assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali;
h) il raccordo con l’Agenzia regionale del lavoro per l’attività di ricerca e studi in materia di lavoro.
5. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro.

Art. 15
Agenzia regionale per il lavoro

1. È istituita l’Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell’Agenzia sono esercitate in conformità della programmazione e degli indirizzi regionali.
2. L’Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. In particolare l’Agenzia:
a) cura, all’interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro; b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
c) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale;
d) svolge funzioni di osservatorio regionale nel mercato del lavoro, consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro.
4. L’Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti. 5. Il regolamento generale dell’Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all’articolo 8. 6. L’Agenzia regionale per il lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale della Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988. 7. L’Agenzia regionale per il lavoro, nell’esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con le Università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione.

Art. 16
Organi dell’Agenzia regionale per il lavoro

1. Sono organi dell’Agenzia regionale per il lavoro:
a) il direttore dell’Agenzia;
b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 17
Direttore dell’Agenzia

1. Il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati; in particolare, predispone il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.
2. Il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica per titoli, tra soggetti di età non superiore a sessanta anni, in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro; nella predetta selezione è valutato come titolo preferenziale l’eserci-zio di funzioni di direzione in organismi complessi pubblici o privati.
3. L’incarico di direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della legislatura regionale; i contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ad un direttore generale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale; gli oneri derivanti dal contratto sono a carico del bilancio dell’Agenzia regionale per il lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto dell’abrogazione di cui al comma 2 dell’articolo 48.

Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con decreto del Presidente della Regione; il collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. L’incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice civile.
2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a tal fine:
a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia; c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza al direttore dell’Agenzia e all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
d) riferisce tempestivamente all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell’Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.
5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dal comma 5 dell’artico-lo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto dell’abrogazione di cui al comma 2 dell’articolo 48.

Art. 19 Personale dell’Agenzia regionale per il lavoro e ordinamento degli uffici
1. È assegnato all’Agenzia regionale per il lavoro, sin dalla sua costituzione, il personale attualmente in servizio presso l’Agenzia del lavoro, senza variazioni dei rapporti di lavoro in corso e con la salvaguardia della posizione economica e giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione organica del personale dell’Agen-zia regionale per il lavoro è definita dalla Giunta regionale,
previa analisi dei carichi di lavoro.
3. Al personale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico e giuridico del personale di ruolo dell’Amministrazione regionale.

Art. 20
Controllo e vigilanza

1. L’Agenzia regionale del lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondole modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 21
Mezzi finanziari

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell’Agenzia e lo svolgimento delle attività ricompresse nel Piano annuale;
b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi a soggetti diversi, limitatamente all’esercizio delle funzioni proprie.

Art. 22
Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

Titolo V
Sistema informativo e Osservatorio del mercato del lavoro


Art. 23
Sistema informativo lavoro regionale (SILR)

1. L’Amministrazione regionale, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro, istituisce un Sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell’am-bito del sistema informativo-statistico regionale.
2. Il Sistema informativo del lavoro regionale è parte integrante del sistema informativo regionale a supporto dell’attività dei centri provinciali per il lavoro, delle province e della Regione in materia di mercato del lavoro. L’Amministrazione regionale è responsabile della gestione tecnologica del sistema informativo e della rete di telecomunicazione.

Art. 24
Modalità di funzionamento

1. Per garantire l’efficace funzionamento del SILR, l’Agenzia regionale per il lavoro:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del Sistema informativo lavoro (SIL), come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre a livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei Centri dei servizi per il lavoro, al fine di garantire la corretta imputazione, l’omogeneità delle definizioni e classificazioni e l’aggiornamen-to continuo; c) progetta le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i Centri dei servizi per il lavoro i relativi risultati.

Art. 25
Connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL)

1. L’Amministrazione regionale cura la connessione e la gestione del Sistema informativo lavoro (SIL) e sovrintende alla conduzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali.

Art. 26
Osservatorio regionale del mercato del lavoro

1. L’Agenzia regionale per il lavoro svolge le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della programmazione e valutazione delle politiche del lavoro. L’Agenzia, in particolare, svolge, in tale ambito, attività finalizzate a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale e provinciale;
b) monitorare con tempestività l’andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
e) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati interessati all’affi-namento delle metodologie, all’interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
f) collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
g) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del programma annuale di attività.
2. L’Agenzia, nelle funzioni di Osservatorio, si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l’attività dell’Osservatorio stesso, e può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.

Art. 27
Accesso dei privati al SILR

1. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 180 del 2001, l’Agenzia regionale per il lavoro può stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per consentire il loro accesso alle banche dati del SILR.
2. I soggetti privati che contribuiscono alla fornitura dei dati per l’implementazione del SILR hanno diritto ad accedervi a condizioni vantaggiose.

Titolo VI
Interventi di politica attiva del lavoro


Art. 28
Definizione e misure di politica del lavoro

1. Le politiche del lavoro regionali sono rivolte a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori in cerca di occupazione, l’accesso al lavoro e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; esse, in tal senso, sono finalizzate all’allargamento, alla qualificazione e alla difesa della base occupazionale.
2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro vengono stabiliti nel rispetto della piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro sono contenute negli strumenti di cui all’articolo 13.
4. La Regione promuove le misure di politica del lavoro attraverso l’uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle caratteristiche che connotano il mercato del lavoro regionale.

Art. 29
Incentivi al reimpiego

1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all’anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro, la Regione eroga alle province, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati all’attuazione di progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l’assisten-za dell’Agenzia regionale per il lavoro.
2. I criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. Alla distribuzione delle risorse si provvede annualmente sentite le province, in una apposita conferenza indetta dalla Regione.
4. Le spese previste per l’attuazione del presente articolo sono valutate in euro 2.132.000 per l’anno 2005, in euro 2.310.000 per l’anno 2006 ed in euro 2.480.000 per gli anni successivi (UPB S10.024).

Art. 30
Politiche di pari opportunità

1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26, la Regione realizza interventi rivolti a sostenere l’occupazione femminile tali da contrastare le condizioni che scoraggiano l’offerta di lavoro e ostacolano l’inserimento lavorativo e le carriere professionali.
2. La Regione promuove le pari opportunità nell’accesso all’istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.
3. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli enti pubblici sul diritto al lavoro e nel lavoro delle donne e sulle pari opportunità.
4. La Regione promuove e sostiene l’inserimento lavorativo delle donne sia nelle tipologie del lavoro subordinato che in quelle del lavoro autonomo.
5. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell’orario o servizi aziendali.
6. Presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono assicurati spazi e servizi idonei all’espleta-mento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 31
Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili

1. Il Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili, istituito con legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo per l’occupazione dei diversamente abili), è finalizzato al finanziamento delle iniziative di sostegno all’inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro ed al rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato.
2. Il Fondo eroga contributi per i seguenti interventi:
a) valutazione delle capacità e attitudini professionali dei diversamente abili, analisi delle adeguate possibilità offerte dal mercato del lavoro;
b) istruzione, formazione professionale, orientamento e tirocini;
c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e strumentali che impediscono l’integrazione lavorativa dei diversamente abili;
d) trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili;
e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;
f) tutoraggio e supporto all’inserimento professionale, rivolti sia ai contesti lavorativi che a quelli familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi; g) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui al comma 1.
3. Il Fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende, dai proventi derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative di cui all’articolo 15 della Legge n. 68 del 1999, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Alla determinazione della quota di risorse regionali si provvede con la legge finanziaria.
4. La Regione determina i soggetti beneficiari, l’entità e le modalità di concessione dei contributi, nonché gli ulteriori aspetti applicativi della legge istitutiva del Fondo regionale per i diversamente abili. 5. Il Comitato regionale del Fondo, istituito ai sensi della legge regionale n. 20 del 2002, garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del Fondo stesso, esprime parere preventivo in ordine agli interventi per l’inserimento lavorativo dei diversamente abili e verifica la loro corretta attuazione.

Art. 32
Convenzioni per l’inserimento dei diversamente abili

1. La Regione promuove lo strumento delle convenzioni svolgendo, in tal senso, attività di supporto, progettazione e realizzazione delle stesse, in conformità con le finalità del collocamento mirato.
2. La Regione definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di convenzioni tra datori di lavoro e servizi competenti di cui all’articolo 11 della Legge n. 68 del 1999 e di convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei diversamente abili presso le cooperative sociali di cui all’articolo 12 della medesima legge. In tal senso, la Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori diversamente abili gravi, secondo le modalità previste nei piani presentati dalle province.
3. La Regione definisce i presupposti di validazione delle convenzioni-quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003; con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all’articolo 3 della Legge n. 68 del 1999, la Regione stabilisce, inoltre:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non può, comunque, superare un quinto del totale della quota d’obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che deve essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.

Art. 33
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali

1. Dopo il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, è aggiunto il seguente: “1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;”.

Art. 34
Misure a sostegno dei sardi emigrati

1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la Regione sostiene il rientro e il reinserimento lavorativo degli emigrati sardi, anche con interventi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. La Regione promuove forme di sostegno nei paesi di accoglienza, alla qualificazione, alla riqualificazione e all’inserimento lavorativo dei lavoratori emigrati, anche attraverso la partecipazione a progetti interregionali.

Art. 35
Utilizzo per finalità sociali

1. L’attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell’arti-colo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, non costituisce rapporto di lavoro.
2. L’amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi, per i cittadini di cui al comma 1.

Art. 36
Interventi di politica locale per l’occupazione

1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione; l’avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare dell’intervento.
2. Su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.

Art. 37
Cantieri idraulico-forestali

1. L’Ente foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l’apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.
2. Gli accordi devono tener conto dell’esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.

Art. 38
Profili formativi dei contratti di apprendistato

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, nell’ambito delle proprie competenze, sentite le province e d’inte-sa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplina:
a) i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;
c) i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, sentite le Università e le altre istituzioni formative.
2. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell’apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all’azienda.

Art. 39
Politiche del lavoro e politiche formative

1. La Regione riconosce la formazione professionale come diritto individuale e servizio di interesse pubblico, volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; la Regione persegue l’inte-grazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione, e le politiche di coesione sociale ed i servizi alla persona.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi di:
a) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini, inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, finalizzata all’acquisizio-ne di competenze professionali utili per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, anche tramite l’autoimpiego;
b) formazione superiore rivolta ai cittadini in possesso del titolo di studio superiore o universitario, finalizzata alla specializzazione professionale;
c) formazione continua dei lavoratori dipendenti ed autonomi, anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
d) formazione permanente rivolta a garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione lavorativa e per tutto l’arco della vita, il diritto all’acquisizio-ne di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
3. La Regione definisce la programmazione degli interventi di formazione professionale di cui al com-ma 2, in appositi piani annuali e pluriennali coerenti con la programmazione dello sviluppo economico, sociale e culturale regionale e con le esigenze del mercato del lavoro.
4. Le province partecipano alla programmazione regionale, anche con l’individuazione dei fabbisogni formativi del territorio tramite i servizi per il lavoro, e sono titolari delle funzioni amministrative della formazione professionale.
5. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento post-obbligo, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
6. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
7. La Regione, anche in collaborazione con le Università, finanzia borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati, giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell’Unione europea; le borse, che hanno una durata massima di ventiquattro mesi, sono erogate sulla base di un progetto formativo volto all’acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale.

Art. 40
Avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione

1. Le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’ob-bligo, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.
2. I parametri di selezione, e le eventuali ripartizioni territoriali, vengono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, sentito il Consiglio delle autonomie, anche con superamento del criterio dell’anzianità di disoccupazione a favore delle condizioni reddituali secondo i parametri definiti dall’ISEE; eventuali riserve e diritti di precedenza potranno essere destinati a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio, anche per far fronte ad esigenze temporalmente definite.
3. L’Amministrazione regionale ed i suoi enti strumentali ricorrono alle procedure di reclutamento di cui al comma 2 per le assunzioni di personale appartenente a livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
4. Gli avviamenti a selezione relativi ad amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici vengono effettuati sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Art. 41
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. La Regione promuove tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell’Unione europea, in particolare con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, sono estesi:
a) ai datori di lavoro utilizzatori che stabilizzano lavoratori precedentemente impiegati con i contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; c) ai datori di lavoro che trasformano il contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato; d) alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
3. In ordine ai criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle leggi di settore hanno diritto di priorità le imprese che presentano progetti relativi a processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
4. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è autorizzata la spesa per la concessione di assegni formativi individuali e la predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti non subordinati e di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 5. La Regione e gli enti locali possono, nell’ambito delle rispettive disponibilità in organico e finanziarie, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge finanziaria statale vigente, effettuare assunzioni con chiamata diretta, mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro, di lavoratori socialmente utili, anche superando la quota del 30 per cento, fino al completo svuotamento del bacino.

Art. 42
Misure per favorire l’occupazione dei giovani

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani lavoratori al credito, la Regione stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta sistemi di certificazione che rendano possibile la concessione dei crediti nell’am-bito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percorsi di carriera; le spese previste per l’attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 annui (UPB S10.024).
2. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani lavoratori al sistema di previdenza complementare, la Regione, in accordo con le parti sociali, promuove ed istituisce fondi di previdenza complementare cui possono aderire anche i giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro non stabili; con successiva legge regionale sono definiti gli interventi, la disciplina e la determinazione degli oneri relativi ai fondi.

Art. 43
Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo

1. La Giunta regionale, nell’ambito del Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro e l’occu-pazione, predispone, in via sperimentale, un programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo; tale programma individua le risorse finanziarie, il numero dei partecipanti, la durata e i criteri per la ripartizione territoriale.
2. Al programma sperimentale di cui al comma 1 possono partecipare le persone classificate inoccupate e disoccupate, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001, in attuazione del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, in cerca di occupazione e iscritte agli elenchi anagrafici dei Centri dei servizi per il lavoro e residenti stabilmente in Sardegna da almeno ventiquattro mesi, che accedano ai programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo realizzati dai servizi pubblici per il lavoro.
3. Ai partecipanti al programma sperimentale è attribuita un’indennità mensile di inserimento lavorativo sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo o ammortizzatore sociale. 4. Alla determinazione della relativa spesa si provvede
con la legge finanziaria.

Art. 44
Lavoratori non comunitari

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale dei lavoratori n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, nonché del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, garantisce a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.
2. La Giunta regionale, al fine di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate dai competenti ministeri, ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività dello sportello unico per l’emigrazione di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di immigrazione, disciplina, mediante apposite norme di attuazione, l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e, in particolare, le forme necessarie di raccordo tra lo sportello unico e i Centri dei servizi per il lavoro e le province, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico medesimo, nonché dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

Titolo VII
Sicurezza, tutela e qualità del lavoro


Art. 45
Sicurezza nel lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del comma 3 dell’artico-lo 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro mediante piani mirati di comparto e piani mirati di rischio;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori quale presupposto fondamentale della qualità del lavoro e dell’occupazione;
c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento ed alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all’inserimento, nell’ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere ed all’età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione.
3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell’andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d’intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all’intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire “in melius” le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza mediante:
a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INAIL, Direzione regionale del lavoro, INPS, Guardia di finanza;
b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate da ASL della Regione;
c) la realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.

Art. 46
Promozione della regolarità del lavoro

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro. 2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al com-ma 1 mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell’economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare ed a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali
per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all’emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare; e) azioni dirette ad attuare la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi integrati di informazione, pubblicizzazione, tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio, mediante le intese con le istituzioni, gli organi preposti, le parti sociali, favorendo la realizzazione di centri comuni per il lavoro coordinati con i centri per il lavoro, gli istituti previdenziali, assicurativi e di vigilanza.

Art. 47
Responsabilità sociale delle imprese ed istituzione dell’Albo regionale

1. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese (RSI) quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
2. La Regione persegue l’obiettivo di cui al comma 1 conformemente a quanto stabilito in materia dall’Unione europea, indirizzando la propria azione di promozione sui seguenti aspetti:
a) promuovere la RSI nelle politiche regionali del lavoro, nell’istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza;
b) promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI nel territorio;
c) rafforzare lo scambio di esperienze sulla RSI tra le imprese;
d) sostenere la ricerca e l’informazione riguardo all’impatto della RSI sulle imprese e sulle società.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione della RSI, la Regione:
a) supporta iniziative dirette a favorire l’accesso delle imprese ai sistemi di certificazione della responsabilità sociale;
b) si fa promotrice, presso le comunità, le autonomie, le amministrazioni locali, per la diffusione della RSI, al fine di incentivare e rafforzare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel territorio;
c) favorisce la creazione di un ambiente economico, sociale e istituzionale rivolto alla valorizzazione della RSI, anche attraverso campagne d’informazione e sensibilizzazione rivolte alla crescita della consapevolezza sociale del ruolo di produttore e di consumatore e alla diffusione di informazioni sugli effetti positivi della responsabilità sociale; d) sostiene azioni di premialità e di certificazione finalizzate alla promozione e allo sviluppo di una RSI caratterizzata da: 1) azioni positive di contrasto al lavoro irregolare; 2) iniziative sulla pubblicizzazione, sulla trasparenza e sull’accesso aperto nella ricerca e selezione delle risorse umane e interventi di promozione e partecipazione attiva e responsabile al sistema regionale dei servizi per il lavoro; 3) iniziative sulla ristrutturazione socialmente responsabile.
4. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al com-ma 1, la Regione istituisce l’Albo regionale per le imprese che promuovono e adottano prassi socialmente responsabili.
5. L’Albo di cui al comma 4 è tenuto presso la Giunta regionale che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la gestione dello stesso; esso è pubblicato con cadenza annuale nel BURAS.
6. L’iscrizione all’Albo regionale costituisce titolo di priorità per la concessione degli incentivi alle imprese.

Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali


Art. 48
Disposizioni transitorie

1. Fino alla costituzione degli organismi di cui alla presente legge le rispettive funzioni sono svolte dai soggetti competenti preesistenti che continuano ad applicare la disciplina vigente fino alla definizione delle procedure previste dalla presente legge.
2. Il titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 è abrogato a far data dalla costituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’articolo 15; sino a tale data l’Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.

Art. 49
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 14.412.000 per l’anno 2005, in euro 14.590.000 per l’anno 2006 ed in euro 14.760.000 per gli anni successivi. A tali oneri si fa fronte:
a) quanto a euro 11.260.000 con le risorse annualmente trasferite alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001;
b) quanto a euro 3.152.000 per l’anno 2005, a euro 3.330.000 per l’anno 2006 ed a euro 3.500.000 per gli anni successivi con le variazioni di cui al comma 2. 2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2005 ed in quello pluriennale per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni: in diminuzione Spesa 03 -Programmazione UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2005 euro 3.152.000 2006 euro 3.330.000 2007 euro 3.500.000 mediante la riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella A, allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria): voce 2) anno 2005 700.000 voce 3) anno 2005 652.000 anno 2006 1.330.000 anno 2007 1.500.000 voce 4) anno 2005 1.800.000 anno 2006 2.000.000 anno 2007 2.000.000 in aumento Entrata UPB E10.032 N.I. 02.03 -Titolo II -Direzione 01 -Servizio 04 (AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per il lavoro 2005 euro 11.260.000 2006 euro 11.260.000 2007 euro 11.260.000 Spesa 10 -Lavoro UPB S10.053 N.I. 02.017 -Titolo I -Direzione 01 -Servizio 04 (AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per il lavoro 2005 euro 11.260.000 2006 euro 11.260.000 2007 euro 11.260.000 UPB S10.023 Politiche attive del lavoro -Parte corrente 2005 euro 20.000 2006 euro 20.000 2007 euro 20.000 UPB S10.024 Politiche attive del lavoro -Investimenti 2005 euro 3.132.000 2006 euro 3.310.000 2007 euro 3.480.000 legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2005 -2007 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 50
Abrogazione

1. La legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 2005

Soru