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Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia a cacciatori non residenti

Ultimo aggiornamento:

Dove rivolgersi:
Assessorato della difesa dell'ambiente
Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria
Servizio tutela della natura
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Tel:070/6065760 Fax:070/6066705
Email:amb.cons.natura@regione.sardegna.it


Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Difesa dell'Ambiente
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Tel:070/6067031 Fax:070/6066615-6697
Email:amb.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17


Destinatari:
Cacciatori non residenti in Sardegna, beneficiari degli interventi a favore degli emigrati previsti dalla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 (vedi nota a).
Requisiti:
Possono ottenere l'autorizzazione coloro che, oltre a beneficiare degli interventi regionali in materia di emigrazione, rientrano in almeno una delle seguenti categorie: a) nati in Sardegna e non residenti che conservino la nazionalità italiana; b) figli di un genitore nato in Sardegna; c) essere coniugati con una persona nata in Sardegna.
Documentazione:
1) domanda in carta libera; 2) fotocopia del libretto e della licenza di porto d'armi per uso di caccia completi di tutte le loro parti; 3) fotocopia della polizza assicurativa, in corso di validità, per danni contro terzi causati dallo svolgimento dell'attività venatoria; 4) fotocopia del tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciato dalla Regione di residenza o autocertificazione in cui si dichiarano le motivazioni per le quali non se ne ha il possesso; 5) originale dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia; 6) dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara che: a) le fotocopie dei documenti di cui sopra (punti 2, 3, 4) sono conformi agli originali; b) almeno uno dei genitori è nato/a in Sardegna (indicare luogo e data di nascita); c) il proprio coniuge è nato/a in Sardegna (indicare luogo e data di nascita).


Modulistica:
Elenco documenti da presentare [file .rtf]
Modulo per l'autocertificazione [file .rtf]
Modulo per la presentazione della domanda [file .rtf]
Costo:
Dal 2009 il contributo regionale sulla caccia è pari a 25 euro e deve essere pagato tramite versamento sul conto corrente postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma della sardegna - Servizio tesoreria. Sul conto corrente postale non si potranno effettuare versamenti tramite bonifico . RIMBORSO DELLA TASSA VERSATA IN ECCEDENZA Il 4 marzo 2010 è stato pubblicato il decreto che stabilisce il rimborso della tassa ai cacciatori che, per la stagione venatoria 2009-2010, hanno versato la somma di 50 euro, un importo cioè superiore ai 25 euro previsti. L’importo eccedente è considerato quale pagamento della tassa per la stagione venatoria 2010- 2011 o quale quota parte in caso di aumento della stessa. La domanda di rimborso deve essere presentata all’Assessorato della Difesa dell'Ambiente - via Roma, n. 80 - 09123 Cagliari e deve contenere: - i dati anagrafici e fiscali del richiedente; - l’originale del versamento; - la modalità di rimborso (tramite assegno circolare non trasferibile o tramite accredito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando il relativo codice Iban).
Modalità o descrizione:
L'Assessorato della Difesa dell'ambiente rilascia l'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sardegna ai cacciatori non residenti che beneficiano della legge regionale sull’emigrazione. Gli interessati devono presentare la richiesta di autorizzazione, in carta libera e completa della documentazione all'Assessorato. Successivamente, il Servizio competente provvederà all'istruttoria ed all'eventuale rilascio dell'autorizzazione e del libretto venatorio (vedi nota b). La durata dell’autorizzazione è di 6 anni e coincide con quella del porto d’armi (nel caso in cui il porto d’armi abbia una scadenza antecedente a quella dell’autorizzazione, quest’ultima dovrà comunque essere rinnovata alla scadenza del porto d’armi). La validità dell’autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, valida per tutti i tipi di fucile (vedi voce "costo"). Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 31 marzo, il titolare dell'autorizzazione regionale di caccia deve obbligatoriamente trasmettere all'Assessorato, tramite l'ambito territoriale di caccia di appartenenza, il foglio del libretto venatorio contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.


Normativa di Riferimento:
- Legge regionalen. 7 del 15/01/1991, artt. 1 e 2 - L'emigrazione
- Legge regionale n. 23 del 29/07/1998, art. 46, 98 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna
- Legge regionalen. 7 del 21/04/2005, art. 40, comma 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005
- Legge regionalen. 3 del 7 agosto 2009, art. 1 comma 4 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
- Decreto Assessorialen. 1 del 04/03/2010 - Tassa - Autorizzazione annuale all’esercizio venatorio stagione 2009/10
- Legge regionale n. 5 del 21/01/2011 - (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)
- Decreto Assessorialen. 1786 del 23/07/2012 - Calendario venatorio 2012/13
Note:
a) Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia o il rinnovo di quelle scadute per i cacciatori non residenti in Sardegna che non beneficiano della legge sull’emigrazione è sospeso sino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale. b) L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie, nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data della caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale in cui viene esercitata la caccia. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Il titolare dell'autorizzazione regionale di caccia in Sardegna deve obbligatoriamente trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente, il foglio del libretto venatorio contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

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