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Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 43

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 11, è così sostituito:
"1. L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:
a) sino a lire 35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;
b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;
c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;
d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.
2. I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.
3. Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:
- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico minorenne, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.
4. Al fine del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.
5. La misura dell'assegno mensile è così determinata:
a) lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;
b) lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 12.000.000 di lire;
c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d), di cui al comma 1 del presente articolo".


Art.2
1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1985, dopo l'ultimo alinea è aggiunto il seguente:
"- nella misura di lire 150.000 lire mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio dialisi".
2. Il quarto comma del medesimo articolo 6 è così sostituito:
"4. Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:
a) nella misura di lire 20.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 chilometri dal comune o frazione di residenza;
b) nella misura di lire 30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;
c) nella misura di lire 40.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;
d) nella misura di lire 80.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna".


Art.3
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:
"Art. 8 - (Lista di prenotazione dei posti - rene, lista dei trapiantandi e lista dei trapiantati)
1. Ciascun centro dialisi ospedaliera ed extra ospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tiene costantemente aggiornate:
a) la lista di prenotazione dei posti - rene e vi si attiene rigorosamente nell'accettazione dei pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione il quale è dato dal giorno di inizio del trattamento dialitico;
b) la lista dei trapiantandi;
c) la lista dei trapiantati.


Art.4
1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:
"Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:
- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/ o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di lire 50.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;
- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/ o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori dalla Sardegna, nella misura di lire 80.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o dal suo sostituto;
- ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto".


Art.5
1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:
"2. I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'articolo 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:
- il 75 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;
- lire 250.000 fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;
- lire 300.000 mensili per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato e designato dal malato urenico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi".


Art.6
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.365.000.000 annue.
2. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 1985, è rideterminato in lire 2.000.000.000 e grava sul Fondo regionale per i servizi socio - assistenziali di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
3. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale 1993- 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17, legge finanziaria)
lire 1.365.000.000
mediante riduzione per pari importo della riserva prevista dalle seguenti voci della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1993:
voce 9 1993 lire .....…………..
1994 lire 1.365.000.000
1995 lire 1.365.000.000
voce 12 1993 lire 1.365.000.000
1994 lire …………….
1995 lire …………….

12 ASSESSORATO IGIENE E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 1200- 01
Fondo regionale per i servizi socio - assistenziali e per il finanziamento dei progetti - obiettivo - quote risorse regionali (artt. 46 e 20, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43)
1993 lire 1.365.000.000
1994 lire 1.365.000.000
1995 lire 1.365.000.000

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 settembre 1993

Cabras