Autorizzazione alla costruzione di un nuovo sbarramento fino a 6 metri di altezza e volume di invaso inferiore a 60 mila metri cubi
Approvazione progetto esecutivo
La scheda presente è stata predisposta dall'URP Presidenza. Ultimo aggiornamento: 2015-09-14 10:47:04
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Per informazioni ed accesso agli atti
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sbarramenti, invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione, traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso inferiore a 60mila metri cubi (sbarramenti e invasi categoria A, tipologia I, II e III).
La presente procedura non si applica a:
- tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
- i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili che non costituiscono fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
- i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
- domanda di approvazione del progetto esecutivo in bollo;
- progetto esecutivo dell'opera in almeno 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD), firmato dal richiedente e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del documento di riconoscimento.
La documentazione dovrà essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio.
Una volta ottenuta l'approvazione del progetto di fattibilità, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione è necessario presentare il progetto
esecutivo in 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD) firmato dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale,
unitamente alla richiesta in bollo.
- domanda di approvazione del progetto esecutivo [file.rtf]
- informativa per la tutela della privacy [file .pdf]
- marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda.
- Presentazione della domanda
La domanda di approvazione del progetto tecnico a livello esecutivo delle opere, deve essere presentato al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio, per gli sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia. - Contenuti del progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati di cui al progetto di fattibilità portati al livello tecnico esecutivo, completi delle eventuali integrazioni ed adeguamenti derivanti da prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità.
Esso, inoltre, deve comunque contenere gli elaborati elencati al comma 1 dell’art. 16 dell’Allegato A. - Esame preliminare e avvio del procedimento
Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito tale termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
L’ufficio provvede, entro i novanta giorni successivi alla presentazione della documentazione, all’effettuazione dell’istruttoria del progetto. - Conclusione dell’istruttoria
L’ufficio conclude l’istruttoria con una relazione dettagliata e procede alla stesura definitiva dello schema del Foglio condizioni di costruzione, del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere. - Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione alla costruzione
Il progetto esecutivo è approvato, unitamente all’approvazione del Foglio condizioni di costruzione e della bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere. Il medesimo provvedimento è rilasciato anche ai fini dell’autorizzazione alla costruzione; esso è pubblicato, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Strumenti di tutela
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
- ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Legge Regionale n. 12 del 31/10/2007 - norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15/02/2005 - procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale"
- Avviso - presentazione richieste di autorizzazione
- Visita la sezione dighe
- fino a 7mila euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
- fino a 4mila euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
- fino a 5mila euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione.
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza