dighe regionali

Autorizzazione alla costruzione di un nuovo sbarramento di altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso fino a un milione di metri cubi
Approvazione progetto di fattibilità

La scheda presente è stata predisposta dall'URP Presidenza. Ultimo aggiornamento: 2015-09-14 10:47:04

Dove rivolgersi:

Direzione generale dei lavori pubblici
Assessorato dei lavori pubblici
Settore delle dighe e delle infrastrutture idriche
Per informazioni relative ai procedimenti in corso - Ing. Alessio Murrau
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Tel: 070/6062209 - Fax: 070/6062100
Email:
Indirizzo emailllpp.soi@regione.sardegna.it
Indirizzo emailllpp.soi@pec.regione.sardegna.it

Per informazioni ed accesso agli atti

Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Lavori Pubblici
Viale Trento, 69 - 09123 - Cagliari
Tel: 070/6067036 - Fax: 070/6062385
Email:
Indirizzo emailllpp.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17
Destinatari:
Coloro che intendono realizzare le opere descritte nella sezione requisiti.
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Requisiti:
L'opera per la quale si richiede l'autorizzazione deve essere compresa tra le seguenti:

INVASI E PICCOLE DIGHE
  • Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi;
  • Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
  • Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi;

INVASI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE
  • Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
  • Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
  • Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 milione di metri cubi.

TRAVERSE FLUVIALI
  • Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
  • Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
  • Traverse con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.

La presente procedura non si applica a:
  • tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
  • i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
  • i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
Termini di conclusione del procedimento:
180 giorni calcolati sulla base della tempistica prevista dalla L.r. 12/2007. (60gg per richiesta e presentazione integrazioni, 60 gg per acquisizione parere autorità di bacino, 60 gg per acquisizione del parere UTR e concludere il procedimento)
Documentazione:
  • Domanda in bollo di autorizzazione alla costruzione o alla modifica di uno sbarramento;
  • Progetto di fattibilità dell'opera in quattro copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (cd o dvd);
  • ricevuta del versamento del contributo;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • fotocopia del documento di riconoscimento

La documentazione dovrà essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio.
Una volta ottenuta l'approvazione del progetto di fattibilità, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione è necessario presentare il progetto esecutivo in 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD) firmato dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale, unitamente alla richiesta in bollo.

DOCUMENTAZIONE RIDOTTA
Non è obbligatorio presentare il progetto esecutivo se l'autorizzazione è richiesta per la costruzione di una delle seguenti opere:

  • Invasi e piccole dighe (Tipologia I dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi;
  • Traverse fluviali (Tipologia III dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
  • Traverse fluviali (Tipologia III dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi e l'opera viene inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili.

Modulistica:

Costo:
Per ogni istanza relativa alla realizzazione di nuovi sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per l’istruttoria della pratica pari a:
  • 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
  • 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

Modalità di versamento
CONTO CORRENTE BANCARIO
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60
Tesoreria regionale, Unicredit SpA , Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari.

CONTO CORRENTE POSTALE
Numero conto: 60747748
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO TESORERIA
Si precisa che su conto corrente postale non dovrà essere effettuato alcun versamento tramite bonifico.
E' obbligatoria l'indicazione della causale.

Descrizione del procedimento:
Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle indicate alla voce requisiti, deve essere preceduto dalla domanda di autorizzazione e dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e secondo le specifiche competenze professionali.

  • Presentazione della domanda
    La domanda di autorizzazione e il progetto di fattibilità devono essere presentati al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio. L’istruttoria è effettuata dal Servizio opere idriche e idrogeologiche. In caso di domanda di concessione di derivazione d’acqua questa va inoltrata dal richiedente al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio contestualmente alla domanda di autorizzazione alla costruzione. Tutti i progetti di opere relative a derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo sono assoggettate alla procedura di verifica (Screening) ambientale. Qualora le opere, in fase di verifica (Screening) ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (Via) il relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima della positiva conclusione della procedura di Via. Per le procedure di verifica ambientale e Via è competente l’assessorato della Difesa dell’ambiente che dovrà rilasciare al richiedente le relative autorizzazioni.

  • Esame preliminare e avvio del procedimento
    Il Servizio opere idriche e idrogeologiche, una volta verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, procede all’esame preliminare previa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.
    La domanda di autorizzazione è trasmessa dal Servizio opere idriche e idrogeologiche all’Autorità di bacino regionale e all’autorità idraulica competente. Queste, nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all’ufficio, rispettivamente in ordine al controllo sull’equilibrio del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche, sulla qualità delle acque e dell’ambiente.
    Per le opere da realizzare in alveo deve essere rilasciata, da parte del Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio, la relativa autorizzazione.
    Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di verifica, deve essere altresì rilasciato, dall’autorità competente, il nulla osta conseguente alla verifica (Screening) ambientale. Acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni, se la domanda appare al servizio competente senz’altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, questi ne dispone l’immediato rigetto, previa acquisizione delle eventuali osservazioni del richiedente.
  • Relazione finale istruttoria
    Il Servizio opere idriche e idrogeologiche, entro sessanta giorni dal ricevimento di tutte le autorizzazioni previste, conclude l’istruttoria con una relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere previste dal progetto in relazione anche alla compatibilità idraulica ed ambientale delle stesse.
  • Approvazione del progetto di fattibilità
    Il direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche, conclusa la fase istruttoria, provvede all’acquisizione del parere dell’Unità tecnica regionale (rilasciato entro 30gg), emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e, al fine di procedere alla successiva fase di progettazione, ne trasmette copia, munita degli estremi di approvazione, all’interessato (entro 30 gg).
    L’approvazione in linea tecnica da parte dell’autorità competente è preordinata al rilascio dell’eventuale concessione di derivazione da parte del Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio. L’approvazione tecnica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate. L’eventuale rilascio della concessione ad edificare delle opere da parte del comune competente è subordinato all’approvazione tecnica del progetto di fattibilità.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:

  • ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
  • ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento:
Alberto Piras 070.6062054
Email: Indirizzo emailalbepiras@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Edoardo Balzarini 070.6062307
Email: Indirizzo emailebalzarini@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:
Il direttore del Servizio

Normativa di Riferimento:

Note:
Fatti salvi gli effetti penali a coloro che effettuano uno sbarramento soggetto alla presente autorizzazione senza averla ottenuta o in difformità dell'autorizzazione si applicano le seguenti sanzioni:
  • fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
  • fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
  • fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione.

La legge regionale n.17/2011 ha sospeso l'applicazione delle sanzioni fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.

Informazione a cura dell'Urp della Presidenza

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