Autorizzazione alla costruzione di un nuovo sbarramento fino a 6 metri di altezza e volume di invaso inferiore a 60 mila metri cubi
Approvazione progetto di fattibilità
La scheda presente è stata predisposta dall'URP Presidenza. Ultimo aggiornamento: 2015-09-14 10:47:04
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sbarramenti, invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione, traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso inferiore a 60mila metri cubi (sbarramenti e invasi categoria A, tipologia I, II e III).
La presente procedura non si applica a:
- tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
- i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili che non costituiscono fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
- i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
- domanda di autorizzazione in bollo;
- progetto di fattibilità dell'opera in almeno 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD), firmato dal richiedente e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- valutazione delle classi di rischio;
- ricevuta del versamento del contributo;
- fotocopia del documento di riconoscimento.
La documentazione dovrà essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente.
PRESUPPOSTI PER LA DOCUMENTAZIONE RIDOTTA
Non è obbligatorio presentare il progetto esecutivo se l'autorizzazione è richiesta per la costruzione di un'opera rientrante nella
categoria A delle tipologie I (invasi e piccole dighe) e III (traverse fluviali) e inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo,
avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio
geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere
la valutazione di classe di rischio basso, in un'area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili.
Nel caso in cui vi siano i presupposti per la presentazione della documentazione ridotta, il richiedente può presentare un progetto che contenga gli elaborati ù
descritti all’art. 14 dell'Allegato A alla L.R. 12/2007.
PRESUPPOSTI PER LA NON ASSOGGETTABILITA’
Non è obbligatorio presentare il progetto esecutivo nel caso di invasi e piccole dighe rientranti nella categoria A, sottocategoria A1 della tipologia I dell'art. 3
dell'allegato A alla L.R. 12/2007, con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10 mila metri cubi, per i quali il dirigente del Servizio territoriale opere idrauliche,
in sede di istruttoria e sulla base della documentazione presentata, verifichi che le opere non comportano rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso
e all'assetto idrogeologico complessivo.
In questo caso sono esclusi anche gli obblighi della sorveglianza sui lavori di costruzione e della vigilanza sull'esercizio delle opere.
In tal caso il progetto presentato deve indicare chiaramente l'esistenza delle caratteristiche di stabilità e sicurezza ed accertare la rispondenza del progetto o dell'opera esistente ai seguenti criteri:
- il deflusso dell'acqua, conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento, non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- le strutture di ritenuta non devono essere vulnerabili in caso di tracimazione durante una piena;
- gli organi di scarico di superficie devono essere a soglia fissa, privi di organi mobili di intercettazione o regolazione e devono essere in grado di smaltire completamente la portata di progetto e tali da non essere soggetti ad ostruzione;
- l'assetto idrogeologico complessivo deve essere tale da escludere rischi apprezzabili alle popolazioni ed alle attività poste a valle dell’invaso.
- informativa per la tutela della privacy [file .pdf]
- richiesta di autorizzazione con documentazione ridotta [file .rtf]
- richiesta di autorizzazione per opere non assoggettabili [file .rtf]
- richiesta di autorizzazione [file .rtf]
- schema foglio condizioni per l'esercizio [file .rtf]
- documento di protezione civile - allegato allo schema di foglio [file .rtf]
- modello per lo studio dell'onda di piena [file.rtf]
- marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda.
- contributo di 100 euro da versare su:
c/c postale n. 60747748 intestato a "TESORERIA REGIONALE – CONTRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007" con causale: "CONTRIBUTO ISTRUTTORIA" (non possono essere effettuati bonifici sul conto corrente postale).
CONTO CORRENTE BANCARIO per bonifici
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60
Tesoreria regionale, Unicredit SpA , Via Vittorio Veneto, 28, 09123 CAGLIARI.
Causale: SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007CONTRIBUTO ISTRUTTORIA"
Versamenti in contanti di somme a favore della Regione possono essere effettuati presso tutti gli sportelli Unicredit Spa.
- Presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione e il progetto di fattibilità devono essere presentati al Servizio territoriale opere idrauliche per le opere indicate alla voce requisiti.
L'eventuale domanda di concessione per la derivazione d'acqua deve essere inoltrata allo stesso Servizio, contestualmente alla domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
Se il progetto rientra tra quelli assoggettati alla procedura di verifica (derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo), l'eventuale richiesta di verifica ambientale dovrà essere inoltrata all'Assessorato regionale dell'Ambiente. - Esame preliminare e avvio del procedimento
Il Servizio territoriale opere idrauliche verifica la completezza della documentazione, comunica agli interessati l'avvio del procedimento e procede all'esame preliminare del progetto.
La domanda di autorizzazione è trasmessa all'autorità di bacino regionale e all'autorità idraulica competente. Queste, nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere al Servizio, rispettivamente sull'equilibrio del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche, sulla qualità delle acque e dell'ambiente.
Per le opere da realizzare in alveo deve essere rilasciata, da parte del Servizio territoriale opere idrauliche, la relativa autorizzazione.
Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di verifica deve essere inoltre rilasciato, dall'autorità competente, il nulla osta conseguente alla verifica ambientale.
Acquisiti tali pareri, se la domanda è inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, il Servizio ne dispone l'immediato rigetto.
Se le opere, in fase di verifica ambientale, sono state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (VIA) il relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima della positiva conclusione della procedura di VIA. - Approvazione del progetto di fattibilità
Il Servizio territoriale opere idrauliche, entro 60 giorni dal ricevimento di tutte le autorizzazioni previste conclude l'istruttoria con una relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere previste dal progetto in relazione anche alla compatibilità idraulica ed ambientale.
Il direttore del Servizio territoriale opere idrauliche emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e ne trasmette copia:
- al Servizio opere idriche e idrogeologiche insieme alla relativa documentazione, per l'inserimento e la catalogazione nel catasto delle dighe di competenza regionale;
- all'interessato, munita degli estremi di approvazione, per procedere alla successiva fase di progettazione.
Strumenti di tutela
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
- ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Legge Regionale n. 12 del 31/10/2007 - norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15/02/2005 - procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale"
- Avviso - presentazione richieste di autorizzazione
- Visita la sezione dighe
- fino a 7mila euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
- fino a 4mila euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
- fino a 5mila euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione.
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza