Autorizzazione a sanatoria degli sbarramenti non autorizzati di altezza fino a 6 metri di altezza e volume di invaso inferiore a 60 mila metri cubi
La scheda presente è stata predisposta dall'URP Presidenza. Ultimo aggiornamento: 2015-11-17 12:04:33
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sbarramenti, invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione, traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso inferiore a 60mila metri cubi.
Per sbarramenti non regolarmente autorizzati si intendono sbarramenti di competenza regionale realizzati in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione o costruiti in difformità ai progetti approvati.
La presente procedura non si applica a:
- tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
- i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili che non costituiscono fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
- i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
- domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera, in triplice copia, di cui una in bollo;
- domanda diretta ad ottenere la prosecuzione dell'esercizio;
- una relazione tecnica a firma, per quanto di rispettiva
competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti:
- i dati tecnici caratteristici dello sbarramento, delle opere accessorie e del serbatoio;
- il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso;
- le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi;
- le modalità di vigilanza e di controllo, ivi comprese le vie d'accesso;
- la descrizione dei terreni interessati dalle opere;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del documento d'identità;
- ricevuta del pagamento del contributo.
Il Direttore del Servizio territoriale opere idrauliche competente, a sua discrezione, potrà richiedere (in triplice copia a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali), la seguente documentazione integrativa:
- planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione tipo dello sbarramento; prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;
- relazione geologica, contenente una descrizione dettagliata dell'area e delle sezioni di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche la caratteristiche idrogeologiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
- relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati della indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;
- relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione; per le dighe in materiali sciolti, la relazione deve comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione deve essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con livello di massimo invaso nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
- relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;
- nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l’opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;
- relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l’indicazione della loro localizzazione della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;
- studio dell'onda di piena conseguente a ipotetico collasso e a manovre agli organi di scarico redatti secondo le disposizioni vigenti.
Tale documentazione integrativa dovrà essere richiesta, dal Servizio territoriale opere idrauliche competente, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Il richiedente dovrà presentare la documentazione integrativa entro 90 giorni dalla richiesta
La documentazione dovrà essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio.
- domanda per l'approvazione tecnica in sanatoria e autorizzazione alla prosecuzione d'esercizio [file .rtf]
- informativa per la tutela della privacy [file .pdf]
- schema foglio condizioni per l'esercizio [file .rtf]
- documento di protezione civile - allegato allo schema di foglio [file .rtf]
- modello per lo studio dell'onda di piena [file.rtf]
- contributo di 100 euro da versare secondo le seguenti modalità:
CONTO CORRENTE BANCARIO
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60
Tesoreria regionale, Unicredit SpA , Via Vittorio Veneto, 28, 09123 CAGLIARI.
CONTO CORRENTE POSTALE
Numero conto: 60747748
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO TESORERIA
Sul conto corrente postale non dovrà essere effettuato alcun versamento tramite bonifico.
Causale: "Contributi e sanzioni amministrative - artt. 4 e 5 legge regionale n. 2/2007 - Contributo istruttoria. - marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda.
L'eventuale domanda di concessione per la derivazione d'acqua deve essere inoltrata allo stesso Servizio, contestualmente alla domanda per l'ottenimento della sanatoria.
L'approvazione tecnica in sanatoria ai fini della pubblica incolumità è rilasciata nei soli casi di conformità del progetto alla normativa in vigore in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di sbarramenti di ritenuta. Sono ammesse deroghe solo in casi di riconosciuto interesse pubblico, per difformità non incidenti sulla sicurezza strutturale del manufatto e non eliminabili senza dover procedere alla demolizione dello stesso. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la loro natura e complessità.
L'approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all’approvazione del progetto ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, alla valutazione di impatto ambientale, all’assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.
In attesa della conclusione del procedimento di approvazione tecnica in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura, che attesti che non si ravvisano situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e di controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.
In attesa dell’approvazione tecnica in sanatoria da parte dei servizi competenti dell’Assessorato dei Lavori pubblici, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere in assenza di approvazioni o in difformità di progetti approvati ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori.
Strumenti di tutela
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
- ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Legge Regionale n. 12 del 31/10/2007 - norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna
- Legge Regionale n. 3 del 7/8/2009, art. 1 comma 14 - disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
- Avviso del 13/02/2009 - presentazione richieste di autorizzazione o sanatoria
- Avviso dell'8/9/2009 - Modifica dei termini di presentazione delle domande
- Legge Regionale n. 17 del 4 agosto 2011 - disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'Esaf
- Legge Regionale n. 9 del 2014 - Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e disposizioni varie
- Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 3085/11 del 22 settembre 2015 - Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna": articolo 5-bis: applicazione delle sanzioni
- (circolari e direttive - catasto dighe)
Visita la sezione dighe:
- la sanzione di 5mila euro;
- la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.
L'applicazione delle sanzioni previste relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti, è comunque sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza