Secondo quanto disciplinato dall’art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, “fatto salvo il disposto dell’articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall’organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell’ammissibilità”.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento, al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa. Si veda l’art. 9 “Spese ammissibili” del bando regionale per l’azione 1 della misura 311.
