Il contratto di assunzione in apprendistato deve essere
stipulato in forma scritta ai fini della prova e sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista. .
(Art. 42, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015) La durata del periodo formativo dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è stabilita dalle regolamentazioni regionali o dagli accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università, gli istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca.
(art. 45, comma 4, del D.Lgs 81/2015)In assenza di regolamentazioni regionali, la durata dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è definita dalle apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
(art. 45, comma 5, del D.Lgs 81/2015)Il Decreto Interministeriale n. 29 del 30/09/2015, art. 4, commi 3, 4 e 5 in attuazione del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce in 6 mesi la durata minima del contratto di apprendistato di Alta Formazione, per le attività di ricerca e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
In Sardegna, nelle more del recepimento del
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la seguente regolamentazione:
con le Università di Cagliari e Sassari è stata avviata la sperimentazione di percorsi di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca finalizzata all’Acquisizione del titolo di dottore di ricerca (Dottorato in apprendistato)
Il contratto deve contenere:
1. l’attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
2. la durata del periodo di prova e del periodo di formazione in apprendistato, nell’ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3. il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
4. il titolo di studio o di alta formazione o di ricerca che potrà essere acquisito al termine del rapporto e la relativa qualifica contrattuale.