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Legge Regionale 24 dicembre 2008, n.17

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie
LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n.17

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.40 del 26 dicembre 2008.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009, per un periodo non superiore ai quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione, le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum.
2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa.
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo interessato all’esercizio provvisorio.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all’articolo 24 della stessa legge regionale.

Art. 2
Proroga dei termini

1. I termini di cui all’articolo 4, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati al 31 dicembre 2009.

Art. 3
Programma Leader plus 2000-2006

1. È autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 430.000 per le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi), mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB S01.04.002; le somme non impegnate nel corso dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 dicembre 2008

Soru