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Legge Regionale 15 ottobre 1959, n. 14

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, è così modificato:
“Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 marzo 1958 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro il 31 maggio 1960 abbiano regolato il loro debito”.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 9 novembre 1959.