Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28

Assistenza ai minorati psichici e fisici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di prestare assistenza ai fanciulli minorati psichici e fisici della Regione, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare fondi e concedere contributi per:
a) l'impianto ed il funzionamento di istituti che si occupino dell'assistenza e della istruzione dei minorati psichici e fisici;
b) la preparazione del personale insegnante e del personale sanitario addetto alla istruzione ed all'assistenza di detti minorati, con la istituzione di corsi di studio e di borse.

Art. 2
Le richieste di concessione dei fondi e dei contributi, di cui alla lettera a) dell'art. 1, possono essere presentate da Enti pubblici o Enti privati e devono essere dirette all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione corredate:
a) in caso di costruzioni, del progetto che si intende attuare;
b) della descrizione del tipo di scuola o di istituto che si intende creare;
c) del piano finanziario sia per la costruzione che per il funzionamento.
Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per l'ammissione ai corsi e per la concessione delle borse di cui alla lettera b) dell'art. 1.

Art. 3
L' erogazione dei contributi e l'autorizzazione a spese ha luogo, su proposta dell'Assessore Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di questa.

Art. 4
A fine dell'esercizio l'Ente che fruisce delle provvidenze di cui all'art. 1 dovrà presentare rendiconto all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione. Il funzionamento degli Enti privati che fruiscono di erogazioni o contributi regionali è sottoposto alla sorveglianza dell'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione limitatamente all'impiego delle somme concesse.

Art. 5
Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 100 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 15 Dicembre 1952