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Legge regionale 21 ottobre 1952, n. 24

Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950- 1951.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Agli agricoltori che siano coltivatori o conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali previste dalla legge regionale 16 ottobre 1951, n. 16, è concesso un contributo a carico della Regione in misura pari all'ammontare delle somme dagli stessi versate o dovute per contributi agricoli unificati, di competenza 1951, nella misura del 60 per cento per imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, nonché per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950. Lo stesso trattamento è esteso anche ai Comuni per le proprietà terriere da essi possedute nelle predette zone. Per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare afferenti all'anno 1949 il contributo di cui al primo comma è fissato nella misura del 40 per cento limitatamente alle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari e sugli infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza 1949- 1950

Art. 2
La Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla emanazione delle norme relative all'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

Art. 3
Le spese previste dall'art. 1 della presente legge fanno carico al Cap. 80 dello stato di previsione per l' esercizio 1952 e, ove occorra, all'apposito capitolo del Bilancio 1953.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 10 novembre 1952