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Legge regionale 27 dicembre 1952, n. 30

Modifica agli articoli 1 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, sui mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, è così modificato:
<< Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a convenire un finanziamento per una somma complessiva di lire quattro miliardi da concretarsi in mutui con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, per due miliardi, con l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro e con altri Istituti, per gli altri due miliardi >>.

Art. 2
Il 2º comma dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, è modificato come appresso:
<< Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, è altresì autorizzato a stipulare regolari contratti di mutuo con l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) e con altri Istituti e con intervento della Banca Nazionale del Lavoro, in cui sia prevista, oltre alle condizioni generali di cui sopra ed alle altre eventualmente necessarie per il perfezionamento dei cennati contratti di mutuo, anche la garanzia fideiussoria della Banca predetta a favore dell'INAIL e degli altri Istituti mutuanti con prelazione, ove occorra, su tutte le entrate regionali >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 30 gennaio 1953