Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9

Regolamentazione del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli enti locali, comandato presso il Consiglio regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per la prima organizzazione dei servizi del Consiglio regionale, oltre che con personale comandato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, si provvede, nei limiti della tabella organica, con personale di ruolo dipendente da enti pubblici diversi da quelli indicati nella legge medesima, o, in difetto, con personale non di ruolo degli stessi enti, ovvero con personale estraneo a pubbliche amministrazioni. La richiesta di comando o la nomina e la revoca del personale di cui sopra sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale sovraintende a tutti gli Uffici e servizi del Consiglio stesso.

Art. 2
Al personale di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 13 gennaio 1950