Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Conferenza Unificata

Composizione
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o per delega dal
Ministro per gli Affari Regionali.
È composta dai membri della Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
La sede istituzionale si trova presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Finalità
Le due Conferenze (Stato-Regioni, Stato-Città ed Autonomie Locali) sono unificate per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane (art. 8, D. Lgs 281/1997);
Svolge una funzione di raccordo tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali

Competenze
1) Generali (art. 9, comma D. Lgs. 281/1997)
La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
In tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane ovvero la Conferenza Stato - Regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto.

2) Consultive (comma 2)
a) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
b) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
c) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3) Raccordo (comma 2)
b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

4) Designazione
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

5) Interscambio dati e informazioni
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

6) Indirizzo
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attività' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

7) Competenze facoltative (comma 3)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane

Assenso nelle deliberazioni
Fermo l’assenso del Governo
Avviene con il consenso distinto dei due gruppi delle autonomie, vale a dire dei membri della Conferenza Stato-Regioni e dei membri della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.