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Legge Regionale 23 novembre 2012, n.22

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 22

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.51 del 26 novembre 2012.
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Proroga di termini

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n.28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984 ed altre norme di carattere urbanistico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole "ventiquattro mesi";
b) le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "quarantotto mesi".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 novembre 2012

Cappellacci