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Legge Regionale 19 giugno 2015, n.15

Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara.
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2015, n. 15

Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.28 del 25 giugno 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Supporto tecnico, economico-finanziario e legale nei servizi di continuità territoriale marittima per le isole minori
1. Per le operazioni poste in capo all'Amministrazione regionale, conseguenti all'apertura della procedura di concordato preventivo della Sardegna regionale marittima (Saremar) Spa, dichiarata dal Tribunale civile di Cagliari in data 15 gennaio 2015, nonché per l'affidamento del servizio di cabotaggio marittimo, è autorizzata l'individuazione di un soggetto specialistico idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutati per l'anno 2015 in un importo non superiore a euro 150.000, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 11 (Copertura degli oneri per la continuità territoriale delle isole minori), e dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2014, n. 25 (Mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori. Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014), e iscritte in conto dell'UPB S07.06.001 (cap. SC07.0611) del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 giugno 2015

Pigliaru