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Legge Regionale 16 marzo 2017, n. 3

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017.
LEGGE REGIONALE 16 marzo 2017, n. 3

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017.

Supplemento ordinario n.1 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 14 del 23 marzo 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Riequilibrio del bilancio 2016-2018 e modifiche alla legge regionale n. 6 del 2016

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 12 gennaio 2017, con la presente legge sono assunti i provvedimenti necessari a garantire il riequilibrio del bilancio 2016-2018, mediante riduzione nell'esercizio 2016 degli stanziamenti di spesa di cui alla missione 50, programma 01, per euro 16.242.000,00, di cui alla missione 50, programma 02, per euro 12.287.000,00, e di cui alla missione 01, programma 10 per euro 3.024.438,75 pari a complessivi euro 31.553.438,75.
2. Per effetto del comma 1, gli allegati n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) e l'allegato n. 3 delle spese obbligatorie di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), sono integralmente sostituiti dagli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente legge.
3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2016 è introdotto il seguente:
"Art. 3 bis (Spesa)
1. È approvato in euro 8.852.786.077,09 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016.
2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.".
4. Per effetto delle modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3, l'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 2016 è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Approvazione bilancio 2016-2017-2018 e quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il bilancio della Regione per il triennio 2016-2017-2018 nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2016-2017-2018 e di cassa per l'anno 2016.".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras), con effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 marzo 2017

Pigliaru



Elenco degli allegati alla legge di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1

1) Allegato n. 1 - allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, redatto conformemente ai prospetti di cui all'allegato n. 9 al citato decreto legislativo.

2) Allegato n. 2 - Nota integrativa - elaborato conformemente all'articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo e al punto 9.11 del suo allegato 4/1 principio contabile concernente la programmazione del bilancio.

3) Allegato n. 3 - Elenco delle spese obbligatorie