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Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 33

Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2018, n. 33

Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 09 agosto 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, in continuità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), e successive modifiche ed integrazioni, opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Art. 2
Reddito di libertà

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), è istituito il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati.
2. Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla presente legge, si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.
3. Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.

Art. 3
Intese e protocolli tra Regione e imprese

1. La Regione può attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.
2. La Regione, inoltre, può prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza.

Art. 4
Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere alle misure previste dalla presente legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011).
2. Ai fini della presente legge la condizione di donna vittima di violenza è certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai servizi sociali del comune di nuovo domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza. I servizi sociali si raccordano con i centri antiviolenza o con le case di accoglienza istituiti ai sensi della legge regionale n. 8 del 2007.

Art. 5
Procedimento

1. La domanda di accesso al RDL è presentata al comune di residenza o al comune in cui si è stabilito il domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.
2. I comuni, tramite gli ambiti PLUS, in raccordo con i centri antiviolenza e gli altri soggetti coinvolti, progettano per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.
3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:
a) l'erogazione di un sussidio economico;
b) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
c) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;
d) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo;
e) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.
4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i comuni con gli ambiti PLUS si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, della rete scuola - università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo settore.

Art.6
Decadenza dal RDL

1. Il sussidio economico di cui all'articolo 2 non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.
2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio è gestito da un familiare o da un responsabile che affianchi la donna nel percorso.

Art. 7
Fondo regionale per il reddito di libertà e misure collegate

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito
di libertà" nel quale confluiscono le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

Art. 8
Progetti di educazione all'affettività e alla parità di genere

1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parità di genere, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità personale.
2. I progetti di educazione affettiva sono destinati ai minori delle classi dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado e dagli enti locali, e in collaborazione coi centri antiviolenza, case protette e/o le associazioni competenti per materia.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, adotta i provvedimenti attuativi della presente legge stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici.

Art. 9
Affido familiare

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie e, attraverso gli enti locali, i centri antiviolenza, le case protette, favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli minori.
2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo economico da destinare all'ospitalità, cura e mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido familiare.

Art. 10
Esenzione dal pagamento delle imposte

1. Le imprese individuali la cui titolare è una donna vittima di violenza possono, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di esenzione.

Art. 11
Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:
a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2;
b) i criteri di accesso alla misura;
c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravità del bisogno;
d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;
e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri antiviolenza;
f) le concrete modalità di attuazione dell'articolo 8, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;
g) i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido previsto dall'articolo 9 e dell'esenzione di cui all'articolo 10;
h) il piano d'azione con gli interventi mirati a tutela e difesa delle donne vittime di violenza;
i) ogni altro profilo attuativo della presente legge.
2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000.
2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per l'anno 2018 mediante pari utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) iscritte alla missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.7919 del bilancio di previsione della Regione 2018-2020.
3. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio per tali finalità alla missione 12 - programma 04 - titolo 1.

Art. 13
Abrogazioni

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2018 è abrogato.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018
Pigliaru