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Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 3

Istituzione della Municipalità della Nurra. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011 e alla legge regionale n. 2 del 2016.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.4 – Parte I e II del 17 gennaio del 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Capo I
Finalità e definizioni
Art. 1
Municipalità della Nurra

1. Nel Comune di Sassari, dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera.
2. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), e al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), le parole "e una circoscrizione" sono rispettivamente sostituite con le parole "e la Municipalità della Nurra" e, nei medesimi commi, dopo la parola "Tottubella," sono aggiunte le parole "La Pedraia,".

Art. 2
Rimborso mensile forfettario

1. Dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai presidenti delle municipalità di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2011 e all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è inoltre corrisposto un rimborso mensile forfettario per le spese sostenute per le finalità istituzionali strettamente inerenti all'espletamento del mandato.
2. Il rimborso mensile di cui al comma 1 grava sulle quote del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) annualmente assegnate, rispettivamente, ai Comuni di Cagliari e di Sassari ed è stabilito con deliberazione della Giunta comunale; in ogni caso la somma del rimborso e dei gettoni di presenza percepiti per le riunioni ai sensi della legislazione vigente, non può superare il limite massimo di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2011.

Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 gennaio 2019
Pigliaru