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Legge Regionale 26 settembre 2019, n. 17

Misure urgenti in materia di trasporto scolastico.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 43 - Parte I e II del 03 ottobre 2019

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
Modalità di contribuzione al servizio di trasporto scolastico

1. Al fine di favorire la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado e fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), gli enti locali possono determinare, con delibera motivata della Giunta comunale e purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio, la quota di partecipazione, anche nulla, dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 settembre 2019

Solinas