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Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31

Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE)
Art.1
Finalità e obiettivi
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità :
a) generalizzare la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento;
c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche;
d) favorire l' inserimento scolastico dei figli degli emigrati;
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente operante l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole;
f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento - lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione di apposita normativa regionale;
g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale, nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, nel quadro delle direttive generali indicate dal programma regionale di cui al successivo articolo 14, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti.
La Regione, nel perseguire queste finalità , promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali, assistenziali e con le attività integrative della scuola e con la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.


TITOLO II
(TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI)
Art.2
Scuola materna
Nel settore della scuola materna i Comuni, o i Consorzi di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola, attuano i seguenti interventi:
a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi;
b) servizio di mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 (comma 1, lettera a).
Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o i Consorzi di Comuni devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni.
Gli enti gestori presentano ai Comuni o al Consorzio di Comuni, con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno.
La Regione emanerà apposite direttive alle quali i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula della convenzione.


Art.3
Interventi straordinari regionali per la scuola materna
In considerazione del grave indice di carenza di strutture pubbliche adeguate, al fine di garantire ed estendere l'esercizio del diritto allo studio e in attuazione delle finalità indicate nell'articolo 1, la Regione, sulla base del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi alle scuole materne nel limite del 75 per cento e nei limiti degli stanziamenti regionali, per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle amministrazioni comunali sedi della scuola;
b) gli arredamenti e le attrezzaure d'uso;
c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione dei contributi le spese che per legge sono di competenza dello Stato.


Art.4
Edifici scolastici ESMAS.
La Regione con successiva legge regionale regolarmenterà il regime di proprietà degli edifici scolastici, costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati alla gestione dell'ESMAS.

Art.5
Rappresentanti della Regione negli organi dell'ESMAS
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, designa al Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante dell'Amministrazione regionale, da chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ESMAS ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 6, della legge 1º giugno 1942, n. 901, e un altro rappresentante da chiamare a far parte del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge 1º giugno 1942, n. 901.

Art.6
Scuola dell'obbligo
Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi:
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica; possono essere altresì utilizzati, purchè le norme sulla circolazione stradale lo consentano, per il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado diverso;
b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;
c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari secondo le modalità per l'acquisto e per la distribuzione determinate dai Comuni;
d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - per le biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo;
e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraraia e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - e di materiale didattico ad uso individuale a favore degli studenti della scuola dell'obbligo capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;
f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito della programmazione educativa di circolo o di istituto;
g) erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e di tempo prolungato;
h) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico - socio - psico - pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati
d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali;
i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni che, in carenza di altre forme di assistenza ed in presenza di particolari motivi di ordine sociale ed economico, non possano assolvere l'obbligo scolastico nel proprio ambiente;
l) servizi ed iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale;
m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.


Art.7
Scuola secondaria superiore
Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi:
a) servizi di trasporto.
I servizi di trasporto consistono:
- in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
- nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti locali;
- in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti.
Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà essere previsto anche l'utilizzo, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di istituti scolastici, nonchè l'impiego degli stessi per l'attuazione della normale attività didattica;
b) servizi di mensa.
Il servizio di mensa sarà organizzato dai Comuni a favore degli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione a causa della distanza, della incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa di esigenze scolastiche, ed altresì a beneficio di quegli studenti che, per comprovate ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente nella sede della scuola.
Esso consiste:
- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense collettive;
- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;
c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo
- per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature, di materiale didattico di uso collettivo;
d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - di materiale didattico ad uso individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;
e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa d'istituto;
f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico - socio - psico - pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali;
g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale;
h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;
i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.


Art.8
Servizio di mensa per il personale
Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato, o di attività integrative, il personale interessato può fruire, a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni.
Possono, altresì , usufruire del servizio di mensa a prezzo agevolato gli Istitutori ed il personale ausiliario dei convitti annessi agli Istituti professionali di Stato, ove non previsto dal loro rapporto di lavoro.
L'entità della contribuzione sarà stabilita dal Consiglio di istituto per il personale dei convitti, dal Comune per quello delle altre scuole.


Art.9
Attuazione dei servizi
I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati e gestiti dai Comuni o dai Consorzi di Comuni, relativamente alle competenze attribuite ai Comuni o Consorzi di Comuni dal successivo Titolo III della presente legge, direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione.
Nell'affidamento della gestione deve essere data la preferenza alla scuola.
All'attuazione dei servizi predetti partecipano, per gli opportuni controlli, gli organismi scolastici e collegiali.


Art.10
Contributi degli utenti
I destinatari degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a) e b), all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 7, lettere a) e b), usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai Comuni o dai Consorzi di Comuni, in base alle loro condizioni economiche.
In attuazione della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 1, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, della scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore.


TITOLO III
(COMPETENZE DEI COMUNI)
Art.11
Competenze dei Comuni
I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della programmazione e delle direttive regionali:
a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti, di cui al precedente articolo 10, per i servizi di trasporto, di mensa e per quelli convittuali;
b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione a convitti;
c) attuano gli interventi di cui al successivo articolo 12;
d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno;
e) decidono, sentito il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola;
f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi collegiali della scuola e in raccordo con i servizi sociali e sanitari, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante la concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire la frequenza e l'apprendimento scolastico degli alunni minorati fisici e psichici;
g) promuovono ed incentivano, su parere del competente consiglio di circolo o d'Istituto, l'attuazione di particolari attività di sostegno didattico ed educativo atte ad agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;
h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti regionali, al riattamento e alla manutenzione delle strutture degli Istituti professionali di Stato, nonchè dei convitti annessi.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e gli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, e
l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi.


Art.12
Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche
Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i Comuni attuano gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'articolo 7, lettere a), b) e d).
In mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente dalla residenza dello studente senza eccessivo disagio, i Comuni possono intervenire con contributi anche
per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione di quelli annessi agli Istituti professionali di Stato, o con altri interventi individuali sostitutivi.
I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.
I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, motivati o documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.
I Comuni possono altresì istituire assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.
I Comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità
di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli,
i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del merito scolastico.
L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in convitto, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge.
All'alunno è data facoltà di opzione.


TITOLO IV
(COMPETENZE DELLA REGIONE)
Art.13
Competenze della Regione
La Regione:
a) predispone il piano pluriennale del diritto allo studio e il relativo programma annuale degli interventi di cui al successivo articolo 14;
b) impartisce le direttive per l'attuazione degli interventi;
c) eroga ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 nonchè i finanziamenti per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di cui agli articoli 14, secondo e terzo comma, e 15, terzo comma;
d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini
sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione;
e) promuove altresì incontri di studio, convegni e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati;
e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa la Regione eroga agli stessi distretti contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione e orientamento;
f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
g) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano, nonchè contributi per l'acquisto di suppellettili necessarie per il loro funzionamento;
h) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche nonchè per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali;
i) effettua gli interventi di cui all'articolo 3;
l) le eroga finanziamenti straordinari ai Comuni per il riattamento e la manutenzione straordinaria delle strutture degli Istituti professionali di Stato, nonchè dei convitti annessi.
La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport.


TITOLO V
(PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
Art.14
Programmazione regionale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale esso assume come riferimento il quadro delle risorse che il bilancio pluriennale rappresenta.
Il piano indica i criteri per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi socio - sanitari, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comuni, o dai Consorzi di Comuni, dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, nonchè delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista economico e culturale.
La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo. Il programma indica gli obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali; definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione, determina l'ammontare del finanziamento per ciascun Comune e dei finanziamenti straordinari di cui all'articolo 3, nonchè l'entità dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali
esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze impreviste non devono superare il 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo, destinato agli enti locali o ai Consorzi di enti locali, e sono attribuiti, sentita la competente Commissione consiliare, all'inizio dell'anno scolastico.
La Giunta regionale è , comunque, autorizzata ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste della presente legge per un ammontare pari alla metà della somma già assegnata per ciascun Comune nell'anno scolastico precedente.


Art.15
Programmazione dei Comuni
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, deliberano, entro il mese di giugno, il programma annuale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali e delle proposte formulate dai distretti scolastici in base all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 418.
I Comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale, le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi.
I Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge, in forma associata, ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario non superiore alla misura del 5 per cento rispetto all'ammontare del finanziamento ordinario loro attribuito nel corso dell'anno precedente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione contenente i dati essenziali relativi alla condizione della scuole nell'ambito del loro territorio e il consuntivo sull'attività svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia della relazione è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali e provinciali.


TITOLO VI
(NORME FINANZIARIE)
Art.16
Ripartizione dei finanziamenti
Allo scuola dell'obbligo è assicurato un finanziamento non inferiore al 45 per cento dello stanziamento complessivo per i diversi settori di intervento.
Nel riparto dei fondo l'Assessore regionale della pubblica istruzione riserva, come previsto dal secondo comma del precedente articolo 14, una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo destinato ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni.


Art.17
Norma finanziaria
Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per il 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli con i seguenti stanziamenti:
Cap. 11201 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Contributi ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per il potenziamento, lo sviluppo e la diffusione delle scuole materne (artt. 1, 2, 11, e 13, lettera c) lire 5.000.000.000
Cap. 11202 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Contributi ai Comuni e ai Consorzi dei Comuni per favorire il pieno esercizio del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo (artt. 1, 6, 11, e 13, lett. c) lire 18.000.000.000
Cap. 11203 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 – Contributi ai Comuni e ai Consorzi dei Comuni per favorire la frequenza e l'organizzazione dei servizi a favore delle scuole secondarie superiori (artt. 1, 7, 11 e 13, lett. c) lire 7.000.000.000
Cap. 11204 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 03 – Contributi ai Comuni per il riattamento e la manutenzione degli istituti professionali di Stato (artt. 1, 11, lett. h), e 13, lett. l) lire 700.000.000
Cap. 11211 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Contributi straordinari alle scuole materne per la manutenzione ordinaria e straordinaria e il riattamento degli immobili (artt. 1, 3, lettera a), e 13 lettera i) lire 500.000.000
Cap. 11212 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Contributi straordinari per l'acquisto di arredamenti e di attrezzature d'uso (artt. 1, 3, lettera b), e 13, lettera i) lire 500.000.000
Cap. 11213 - Tit. 1 - Sez. 3 - CAT. 05 – Contributi straordinari per spese di gestione alle scuole materne (artt. 1, 3, lettera c), e 13, lettera i) lire 4.500.000.000
Cap. 11221 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 03 – Contributi agli Istituti professionali di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e per la gestione di mezzi di trasporto e per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni (artt. 1 e 13, lettere g) e h) lire 1.650.000.000
Cap. 11222 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 03 - Spese per favorire la ricerca, la sperimentazione, l'informazione nonchè l'aggiornamento del personale scolastico e per le iniziative distrettuali di formazione e orientamento (artt. 1, lettera f), e 13, lettere d) ed e) lire 200.000.000
Cap. 11223 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Spese per favorire forme di assicurazione degli alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e secondaria (artt. 1 e 13, lettera f) lire 700.000.000
Cap. 11224 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Spese per l'effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt. 1, 14 e 16) lire 1.000.000.000
Cap. 11225 - Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05 - Contributi per favorire il turismo scolastico (artt. 1, 13 art. 1, lettera a), della LR 21 aprile 1955, n. 7) lire 250.000.000
Alle spese derivanti dalla presente legge, valutate per l'anno 1984 in lire 40.000.000.000, si fa fronte:
* quanto a lire 25.000.000.000 con l'utilizzo delle somme già iscritte nel bilancio della Regione del 1984 nei capitoli 11004, 11006, 11007, 11030, 11031, 11034, 11036, 11045, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051;
* quanto a lire 15.000.000.000 mediante lo storno della corrispondente somma dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e la corrispondente riduzione della riserva prevista nella voce 6 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1984.
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra elencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1984 e ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.
Le spese per l'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1984, verranno annualmente stabilite con la legge finanziaria.
Alle spese derivanti dalla presente legge, valutate per l'anno 1984 in lire 40.000.000.000, si fa fronte:
- quanto a lire 15.000.000.000 mediante lo storno della corrispondente somma dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e la corrispondente riduzione della riserva prevista nella voce 6 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1984.
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra elencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1984 e ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.
Le spese per l'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1984, verranno annualmente stabilite con la legge finanziaria.


TITOLO VII
(NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.18
Somme non utilizzate
Le somme dell'assegnazione annua ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, che non sia stato possibile utilizzare e i relativi interessi maturati sulla stessa assegnazione, saranno destinati dagli stessi per le medesime finalità , per far fronte alle spese dell'anno successivo.

Art.19
Abrogazione
Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965, n. 6, e la legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.
Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio della Regione per il 1984 corrispondenti ai capitoli 11012, 11013, 11025 e 11026 del bilancio della Regione per il 1983, che con la presente legge vengono soppressi, verranno regolamentati con la legge finanziaria.


Art.20
Somme residutate
Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate in esercizi precedenti ai sensi della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati sulle stesse somme, possono essere utilizzati per le stesse finalità per far fronte alle spese dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Le somme residuate devono essere impegnate dal Comune con formale atto deliberativo entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Di esse dovrà essere data comunicazione alla Regione e dovrà essere presentato un consuntivo sulla utilizzazione.


Art.21
Prima applicazione della legge
Il programma di cui al secondo comma dell'articolo 14, limitatamente al primo anno scolastico successivo alla entrata in vigore della presente legge, sarà formulato sui dati trasmessi dai Comuni.
A tal fine le Amministrazioni comunali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i dati sui trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti residenti nel proprio territorio, nonchè tutte le indicazioni relative ai turni scolastici, alla sperimentazione, al tempo
pieno, al tempo prolungato e alle attività di integrazione e di sostegno attuate nelle scuole esistenti nel Comune.


Art.22
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Nuoro, addì 25 giugno 1984.

Rojch